PDL 1029
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1029
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZANETTA
Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995
Presentata l'8 giugno 2006
Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro nei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti sono attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.
Ciò nonostante, si è verificato che, per il periodo a decorrere dal 1
o ottobre 1994 fino al 1
o ottobre 1995, i pensionati dell'ex ente Poste italiane siano stati indebitamente estromessi da tali benefìci stante anche la disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria a escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» anche per il clima generale che allora caratterizzava il rinnovo dei contratti di lavoro del settore pubblico.
Resta comunque certo che, per quanto concerneva la generalità dei contratti, la vigenza contrattuale venne garantita, così come valse nuovamente nei contratti dei postelegrafonici successivamente sottoscritti.
Appaiono fin troppo palesi la disparità di trattamento e la discriminazione perpetrata a danno di taluni lavoratori: solo un numero limitato di postelegrafonici e in un determinato arco temporale, ai quali è stata preclusa - senza giustificato motivo - l'opportunità di vedersi riconosciuti, sulla liquidazione e sul trattamento pensionistico, gli incrementi stipendiali relativi al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Appare quindi evidente la necessità di procedere a un ricalcolo del trattamento pensionistico comprensivo degli incrementi retributivi intervenuti dal momento della cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito del periodo di vigenza del contratto.
Tale questione è stata già sollevata nel corso delle passate legislature. Fin dal dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riconobbe la fondatezza di diritto della richiesta e successive verifiche finanziarie evidenziarono una modesta quantificazione di spesa.
Sono quindi indubitabili la non differibilità del problema e l'urgenza di porre fine a una discriminazione di trattamento riservata ad alcuni lavoratori rispetto ad altri in analoghe condizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.