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PDL 1132

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1132



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO

Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nelle rispettive giunte

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente, la legislazione vigente non prevede l'incompatibilità tra la carica ricoperta in un'assemblea elettiva e quella rivestita in un organo politico esecutivo. È possibile, infatti, essere contemporaneamente parlamentare e ministro o sottosegretario, consigliere regionale e assessore regionale, consigliere comunale e assessore nei comuni con meno di 15.000 abitanti.
      Infatti, la normativa vigente non prevede una netta separazione tra appartenenti a organismi di livello esecutivo (come il Governo, le giunte regionali e comunali) e gli organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali e consigli comunali).
      L'unica eccezione a tale principio è stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province. In questi ultimi enti, infatti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale o provinciale.
      Si tratta, a ben vedere, di una norma estremamente punitiva in quanto non estesa a tutti i livelli istituzionali. Infatti, se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, poco più di 700 sono superiori a 15.000 abitanti, risulta evidente che in questi casi i consiglieri comunali e quelli provinciali sono soggetti ad una vera e propria «restrizione». Nel caso specifico nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, in verità, si assiste ad una situazione
 

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a dir poco paradossale, ossia che il sindaco e il presidente della provincia sono contestualmente componenti e «capi» delle rispettive giunte e componenti del consiglio. Contestualmente, invece, i componenti dei consigli non possono essere componenti delle giunte. Anzi, in passato, e non è da escludere che possa accadere in futuro, alcuni sindaci (Bassolino e Bianco) sono stati nominati ministri. Si assiste al fatto che un sindaco può essere contestualmente presidente della provincia o addirittura parlamentare se tale incarico è svolto in un comune con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; non sfugge, altresì, che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sindaco può essere eletto parlamentare europeo.
      Come si vede un quadro legislativo abbastanza variegato che fa apparire la norma in questione estremamente punitiva.
      Tale quadro normativo non è giustificato neppure dai risultati concreti che discendono dall'incompatibilità: negli anni relativi all'applicazione del divieto di cumulo delle due cariche elettive, il numero dei consigli comunali sciolti per dimissioni dei consiglieri è aumentato in maniera esponenziale. Maggiore stabilità politica si è avuta, invece, in proporzione, nei comuni dove l'incompatibilità in questione non si applica (quelli inferiori a 15.000 abitanti), nei quali, evidentemente, si realizza una maggiore sinergia (e, quindi una minore conflittualità) tra organo assembleare ed esecutivo.
      La soluzione che si vuole proporre, con la presente proposta di legge, fermo restando il principio dell'incompatibilità tra organo esecutivo e quello assembleare - che ci auguriamo, con lo stesso meccanismo proposto, sia esteso anche alle regioni, ed in tal senso auspichiamo l'esercizio della potestà legislativa propria, per dettato costituzionale, dei consigli regionali - consiste nel prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista. Al termine dell'incarico assessorile, il consigliere sospeso viene reintegrato in consiglio comunale a scapito di chi lo ha temporaneamente sostituito. Si tratta, in particolare, dello stesso meccanismo già previsto, in applicazione di norme del codice penale, dal testo unico sugli enti locali, agli articoli 45 e 59.
      Con l'approvazione di questa proposta di legge, si ritiene che si possa determinare una stabilizzazione del sistema delle autonomie locali, da troppi anni in balìa di una contrapposizione, troppo spesso bloccante le attività, tra l'organo assembleare e quello esecutivo. Infatti, la possibilità, non l'obbligo, che un consigliere comunale o provinciale possa essere nominato assessore e svolgere per un tempo, anche determinato, questo ruolo, non comporta la perdita dello «status» di rappresentante eletto dal popolo che, in qualche modo, rafforzerebbe anche la sua presenza in giunta, nonché il rapporto tra i gruppi consiliari e il sindaco o il presidente della provincia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il consiglio, nella prima adunanza successiva, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore».


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