PDL 525-ter
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 525-ter
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO
Concessione di amnistia
(Già articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 18 luglio 2006)
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Amnistia).
1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
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2. L'amnistia non si applica ai reati di ciui all'articolo 4-
bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 2.
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Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.