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PDL 665-bis

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 665-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORLANI, LUCCHESE, MELE, SANZA, TUCCI

Concessione di indulto

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della proposta di legge n. 665,
deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
AMNISTIA

Artt. 1-5.

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Capo II
INDULTO

Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire venti milioni o a 10.330 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
      2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

          a) a coloro che risultano affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          b) a coloro che risultano affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

      3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.

Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero).

      1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al

 

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quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Art. 8.
(Esclusioni dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

              2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

              3) 422 (strage);

              4) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

              5) 644 (usura);

              6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

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          b) per i delitti previsti dagli articoli 73, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3, ove siano applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Revoca dell'indulto).

      1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
      2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

Art. 10.
(Termine di efficacia dell'indulto).

      1. L'indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 14 maggio 2006.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.

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