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PDL 665-ter

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 665-ter



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORLANI, LUCCHESE, MELE, SANZA, TUCCI

Concessione di amnistia

(Già articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della proposta di legge n. 665, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 18 luglio 2006)


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
AMNISTIA

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

 

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          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), primo comma, e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588 (rissa), secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 614 (violazione di domicilio), quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;

              6) 640 (truffa), secondo comma, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

              7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;

          d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

          e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui

 

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agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967, e successive modificazioni;

          f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

          g) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 112, primo comma, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

          h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          l) per i reati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi fino a tutto il giorno 16 giugno 2002 in relazione ad attività commerciali

 

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svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

          m) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico;

          n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro V del codice civile.

      2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, e ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del citato libro secondo del medesimo codice, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di

 

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ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

              2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

              3) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

              4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, primo comma, e 319;

              5) 321 (pene per il corruttore);

              6) 353 (turbata libertà degli incanti) e 354 (astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

              8) 371 (falso giuramento della parte);

              9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

              10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

              11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

              12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

              13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

 

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              14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

              15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

              16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

              17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;

              18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

              20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

              21) 501-bis, (manovre speculative su merci);

              22) 589 (omicidio colposo), secondo comma, e 590 (lesioni personali colpose), commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

              23) 595 (diffamazione), terzo comma, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

              24) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;

              26) 644 (usura);

 

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              27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

              28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

          d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

          e) ai reati previsti:

              1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

              2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), delle disposizioni legislative e regolamentari di materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              3) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modificazioni, e dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

              5) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modificazioni;

 

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              7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

              8) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

              9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

              10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

              11) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

              12) dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla

 

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recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;

          e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.
(Declaratoria dell'amnistia. Rinunciabilità).

      1. Alla declaratoria dell'amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
      2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.

 

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      3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell'amnistia.
      4. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
      5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la declaratoria dell'amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell'amnistia è revocato di diritto qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Art. 5.
(Termine di efficacia dell'amnistia).

      1. L'amnistia di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 14 maggio 2006.

Capo II
INDULTO

Artt. 6-10.

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Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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