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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1266-bis |
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1. È concesso indulto per le pene detentive non superiori a due anni e per le pene pecuniarie non superiori a 10.000
1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno un quarto della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;
2) 285;
3) 416-bis;
4) 422;
5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
6) 630, commi primo, secondo, terzo;
7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o
b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
1. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità
1. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale del Ministero della giustizia e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
2. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni e rispettati le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti durante il periodo di sospensione.
3. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Nella decisione sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di
1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione resa personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.
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