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PDL 1123

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1123



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ

Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Comitato per l'aiuto alimentare, organo di rango internazionale istituito nel 1967, nel giugno del 2005 ha deciso una proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva ai sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 413, fissandone il termine al 30 giugno 2007. Tale proroga fa seguito a quella che copriva il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003, decisa nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, e a quella del giugno 2003 che l'aveva prorogata al 30 giugno 2005, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.
      La presentazione della proposta di legge è dettata dal fatto che bisogna ottemperare al rinnovo degli impegni finanziari connessi alla partecipazione dello Stato italiano alla Convenzione sull'aiuto alimentare, in parte già soddisfatti ai sensi della legge 17 giugno 2004, n. 155.
      Con la legge n. 155 del 2004 si è coperto l'impegno italiano fino al 30 giugno 2003, mentre il nostro Paese ha sottoscritto il rinnovo dell'accordo fino al 30 giugno 2005, in base all'articolo XXV della Convenzione e ai sensi della citata legge n. 413 del 2000.
      Da ultimo, con l'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è stata autorizzata una spesa di 18,1 milioni di euro
 

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per il 2005, al fine di corrispondere parzialmente agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito di tale Accordo.
      Giova ricordare che la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare costituisce uno degli elementi essenziali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (PVS). L'ultima Convenzione in materia, firmata a Londra il 13 aprile 1999, ricalca sostanzialmente la precedente del 1995, con la novità di istituzionalizzare l'aiuto alimentare in favore delle popolazioni più povere del mondo, inserendolo in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti.
      L'adesione dell'Italia alla Convenzione e i relativi impegni finanziari per ottemperare a quanto in essa stabilito, danno modo al nostro Paese di giocare un ruolo molto importante nella politica di sicurezza alimentare in favore dei PVS, assicurandogli una parte attiva al fianco delle maggiori potenze industrializzate del mondo.
      L'Italia, che ha partecipato attivamente al negoziato che ha dato vita alla Convenzione nell'ambito del Comitato per l'aiuto alimentare, partecipa a tale Istituto oltre che con l'intera Unione europea, anche con circa altri 70 Paesi donatori.
      Il Comitato per l'aiuto alimentare è stato istituito nel 1967 e rappresenta tutti i Paesi donatori. Esso è il responsabile della gestione dei fondi e delle finalità stabilite nella Convenzione di cui si discute, che, insieme con la Convenzione relativa al commercio dei cereali, è uno degli strumenti essenziali per l'aiuto pubblico allo sviluppo.
      In questo quadro appare importante ricordare che il contributo italiano alla Convenzione di Londra costituisce parte dell'ammontare del prodotto interno lordo (PIL) destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo, stabilito dal Governo nella misura dello 0,33 per cento del PIL stesso, da raggiungere entro l'anno 2006 e che, allo stato attuale, appare decrescere negli ultimi due anni secondo una regressione che va dallo 0,2 per cento allo 0,16 per cento.
      Il contributo italiano da erogare nella misura di 36,2 milioni di euro per due anni ciascuno, decorrente dal 30 giugno 2003 fino al 30 giugno 2005, è stato stabilito in sede internazionale secondo il criterio della percentuale assegnata a ciascuno Stato donatore dall'Unione europea in ragione del rispettivo PIL.
      In tali circostanze, con il presente provvedimento si completa il finanziamento già parzialmente concesso tramite il citato articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, occorrente all'attuazione della proroga del precedente differimento, sancito dalla legge n. 155 del 2004.
      L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. l65, è confermata quale ente incaricato di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle vigenti norme comunitarie di riferimento.
      L'AGEA svolge, secondo i programmi stabiliti dal Ministero degli affari esteri, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agricoli e alimentari; delle operazioni di provvista e di acquisto sui mercati interni e internazionali delle derrate alimentari atte alla formazione delle scorte necessarie e, ove più confacente, di procedere ad acquisti in loco nei PVS, oppure avvalendosi di organizzazioni internazionali.
      La proroga in discussione, come avvenuto per quella effettuata dalla legge n. 155 del 2004, viene approvata, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa, dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare. Essa rende efficace la validità dell'estensione della Convenzione dal 30 giugno 2003 al 30 giugno 2007.
      L'atto formale è un procedimento internazionale denominato «decisione delle Parti» ed è stato formalizzato in data 17 dicembre 2003.
      Le date di inizio e di fine proroga seguono un rigido schematismo approvato dalla decisione delle Parti e non sono modificabili sul piano interno.
      La presente proposta di legge prevede una spesa di 108,6 milioni di euro, di cui 54,3 milioni di euro per il 2006, in tale
 

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senso cumulando nello stesso 2006 sia l'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, ma non avvenuto per mancanza di congrua copertura di oneri, sia l'impegno relativo al 2005, ciascuno degli stessi pari a 36,2 milioni di euro e di cui solo 18,1 milioni di euro sono stati assegnati per il 2005, nonché 36,2 milioni di euro per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, in ottemperanza dell'ultima proroga recentemente disposta.
      Il rilevante impegno assunto dall'Italia sul piano degli aiuti alimentari per combattere la fame nel mondo, origine di tante tragedie umane nonché di disperate emigrazioni dal sud al nord del mondo, determinano la necessità assoluta per l'Italia di essere una forte fonte di propulsione per il rafforzamento delle politiche internazionali in favore dell'aiuto ai PVS e in tale ottica per trainare altri Governi di Stati occidentali a maturare una mentalità sensibile alle tematiche della lotta alla povertà, obiettivo questo che costituisce una delle priorità del Millennio adottate dalle Nazioni Unite nel 2000. Essendo l'Italia già in evidente ritardo sul pagamento delle quote di propria competenza, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima ed in tal senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, come già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro, di cui 90,5 milioni di euro per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 90,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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