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PDL 1069

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1069



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una delle principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche del nostro territorio costiero ed insulare di ambito mediterraneo è la coltivazione, in tali aree, di agrumi, segnatamente arance e limoni. In determinati contesti territoriali del nostro Mezzogiorno, quali l'area del Gargano, la costa d'Amalfi e le vaste superfici della Calabria e della Sicilia, la conduzione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera agrumicola, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.
      È però da rilevare, purtroppo, che l'agrumicoltura italiana attraversa da alcuni anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano ovunque presenti produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e siano stati promossi nel tempo, attraverso la politica comunitaria, nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.
      Le cause della crisi possono essere ricondotte alla crescente concorrenza estera (gli accordi euromediterranei di fatto consentono l'importazione agevolata di prodotti agricoli da Paesi rivieraschi con bassissimo costo del lavoro), alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e
 

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con la distribuzione, nonché all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione.
      Tra i diversi esempi che si possono annoverare al fine di esplicitare le questioni che generano il malessere in cui versa l'agrumicoltura, ne citiamo due, quello relativo alla costiera amalfitana e quello del comprensorio agrumicolo del Gargano, anche se le problematiche che esprimono si possono estendere parimenti ad altre realtà mediterranee quali l'area del bergamotto in Calabria o le colture di pregio autoctone della Sicilia.
      La costa d'Amalfi da sempre incanta i propri visitatori per l'armonia con la quale l'intervento dei suoi abitanti ha saputo modificarne, migliorarne e mantenerne il meraviglioso paesaggio; l'equilibrio tra i diversi elementi che la compongono ha ottenuto nel corso degli anni innumerevoli riconoscimenti, non ultima la dichiarazione dell'UNESCO che nel 1997 ha inserito la costiera tra i siti da salvaguardare del patrimonio culturale mondiale.
      Tuttavia non mancano problemi gravissimi, connessi alla rilevante pressione delle attività umane, alla crescita dei redditi locali e alla modifica degli stili di vita degli abitanti della zona.
      Un motivo di degrado del territorio costierino e di crescente preoccupazione è il costante declino della limonicoltura, dovuto anch'esso a più fattori concomitanti.
      Ciò nonostante il fatto che il «limone costa d'Amalfi» abbia ottenuto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP) dall'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, e che il relativo Consorzio di tutela sia ormai pienamente operativo. Il caratteristico limone, lo «sfusato amalfitano», viene prodotto in tutti i comuni della costiera: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.
      Il calo della produzione è ininterrotto ormai da più di trent'anni e le percentuali di abbandono dei coltivatori sfiorano quota 50 per cento, soprattutto per la mancanza di un ricambio generazionale: gli occupati in questo settore nella fascia compresa tra i 25 e i 40 anni di età sono infatti solo il 9 per cento.
      Il problema dell'accessibilità ai fondi, posti nelle celebri «terrazze», è da sempre la principale preoccupazione degli operatori agricoli dell'area. Proporre ancor oggi il trasporto dei frutti nelle ceste poste sul capo delle donne del luogo è anacronistico. Molti sono stati i tentativi di applicare modelli innovativi di trasporto già diffusi in altre aree, come le teleferiche e le monorotaie, ma il problema non è stato ancora risolto.
      La coltivazione del limone svolge un ruolo fondamentale nella tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi ed è elemento di spicco del paesaggio della costiera amalfitana, definita da molti «divina costiera», che deve il suo fascino anche alla bellezza e al profumo dei «giardini di limoni».
      Un abbandono dei terrazzamenti non solo porterebbe all'inaridimento dei suoli, ma anche a un crescente dissesto idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei caratteristici muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii: la catena dei monti Lattari è costituita da rocce dolomitiche frammiste a materiali vulcanici, estremamente sensibili ai processi di degradazione e di erosione. D'altro canto, le terrazze nei pressi del mare o della strada sono state trasformate in parcheggi o divengono preda di insediamenti immobiliari, così distruggendo le caratteristiche per quali la costiera è universalmente conosciuta.
      Per quanto riguarda poi l'agrumicoltura del Gargano, in particolare quella dei comuni di Vico del Gargano, Rodi ed Ischitella, da alcuni anni sta subendo una costante ed inarrestabile crisi, sia di carattere produttivo che commerciale, provocando danni ingenti non solo all'economia agricola, ma anche al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio con conseguenze che potranno risultare devastanti nell'immediato futuro.
 

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      Gli agrumi del Gargano hanno costituito per più di un secolo un caratteristico tassello dei paesaggi agrari storici dell'Italia: uomini di cultura e dell'arte di tutta l'Europa, viaggiatori e storici di tutto il mondo, sono rimasti colpiti profondamente dai rilevanti ritorni economici e paesaggistici della piccola superficie produttiva del Gargano. A ragione si può affermare che il recupero produttivo e la promozione culturale della tradizione agrumaria di questo territorio, unico al mondo, rappresentano l'unica risposta positiva per mantenere in vita e per tutelare il paesaggio e gli insediamenti umani che ne derivano.
      Con la presente proposta di legge s'intende offrire una risposta alle problematiche descritte, soprattutto attraverso degli incentivi mirati, che puntano sia al recupero, allo sviluppo ed alla valorizzazione degli agrumeti in produzione, sia al ripristino degli agrumeti abbandonati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio soddisfa i requisiti di cui al comma 1. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto altresì dei comuni allo scopo eventualmente individuati tramite apposito atto d'indirizzo adottato dalle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

 

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      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di agrumeti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 4.
(Attività dei consorzi di tutela).

       1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi

 

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15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, gli eventuali consorzi di tutela presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tramite apposito decreto direttoriale, predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 6.
(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il

 

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limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o ogni altro titolo di locazione, fitto, conduzione o altro, la consistenza catastale con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

          a) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 7 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.


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