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PDL 1231

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1231



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente
l'abolizione della pena di morte

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La battaglia per la soppressione della pena di morte nel mondo è ben lungi dall'essere vinta, nonostante nel corso dell'ultimo decennio siano aumentati i Paesi abolizionisti. Conforta in tale senso la recente decisione del Presidente delle Filippine, Arroyo, di firmare, dopo il rientro dal suo viaggio in Vaticano, una legge che abolisce la pena di morte.
      Secondo gli ultimi dati forniti da Amnesty International e confortati dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», 86 Paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato; 11 Paesi l'hanno abolita salvo che per reati eccezionali, quali quelli commessi in tempo di guerra; 25 Paesi sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci anni oppure perché hanno assunto un impegno a livello internazionale a non eseguire condanne a morte.
      In totale 122 Paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica; 74 Paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di quelli dove le condanne a morte sono eseguite è molto più basso. Sono, infine, 86 i Paesi totalmente abolizionisti, che hanno cioè abolito la pena di morte per tutti i reati.
      Dal 1990 sono più di 40 i Paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i crimini. D'altra parte, non va dimenticato che nel 2005 sono state eseguite almeno 2.148 condanne a morte in 22 Paesi, a fronte di almeno 5.186 condanne a morte emesse in 51 Paesi e che in alcuni Paesi proseguono le esecuzioni capitali persino di soggetti minorenni.
      Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, Prodi, in una delle sue prime dichiarazioni davanti al Parlamento, ha sottolineato la necessità di riprendere l'iniziativa italiana riguardo alla moratoria internazionale delle esecuzioni capitali, definita come «uno dei punti fermi della nostra cultura e della nostra civiltà». È
 

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una dichiarazione importante quella del premier, tenendo conto che negli ultimi anni, in particolare nel 1999 e nel 2003, l'Italia si era allineata alla tiepida posizione dell'Unione europea, contraria in blocco alla pena di morte, ma dubbiosa sull'opportunità di presentare la proposta di moratoria per non alienarsi Paesi importanti, in particolare gli Stati Uniti e la Cina. Rispetto alla grande iniziativa intrapresa in sede ONU nel 1994, che fallì al momento del voto nell'Assemblea generale, il 2006 potrà essere un anno decisivo per i «sì» alla moratoria (che dovrebbero contare tra i 100 e i 105 Paesi favorevoli, mentre i Paesi contrari sarebbero circa 60 e circa 30 i Paesi che si asterranno). Un momento importante di questa battaglia sarà certamente il prossimo appuntamento dell'ONU, previsto per la fine di novembre 2006, a un mese dall'elezione dei membri del Consiglio di sicurezza.
      La proposta di legge presentata intende sopprimere l'ultimo riferimento alla pena di morte ancora esistente nel nostro ordinamento giuridico: quello contenuto nel quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che ne prevede la possibilità di utilizzo nelle leggi militari di guerra. Con il codice penale Zanardelli, del 1889, l'Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo ad escludere dal proprio codice penale la pena di morte. Reintrodotta durante il regime fascista, tale pena fu definitivamente abolita, almeno in tempo di pace, dalla Costituzione, cioè dal 1o gennaio 1948. Da allora bisogna arrivare alla XI legislatura e alla proposta di legge Piscitello, che nel 1993 raccoglie come firmatari la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, per vedere avviare l'iter di abolizione di ogni ipotesi di pena di morte nel codice penale militare di guerra. La proposta di legge venne approvata alla Camera dei deputati e rimase ferma al Senato della Repubblica a causa della fine anticipata della legislatura.
      Nella XII legislatura fu poi approvato definitivamente lo stesso testo, con la legge 13 ottobre 1994, n. 589.

      La citata legge aveva una formulazione generica proprio per evitare il rischio di lasciar sussistere in qualunque forma la pena di morte nel nostro ordinamento. Non si trattava di un rischio meramente teorico: agli inizi degli anni '90, con l'avvio della partecipazione dell'Italia ad operazioni militari di carattere internazionale, ci si sarebbe potuti trovare di fronte alla possibilità che si applicasse il codice penale militare di guerra non per uno stato di guerra nel senso tradizionale dell'espressione, ma per la partecipazione ad operazioni di polizia internazionale. Nel 1991 fu dunque necessaria l'adozione, da parte del Governo di allora, di un decreto-legge per escludere l'applicabilità del codice penale militare di guerra a quella operazione internazionale cui l'Italia partecipò; altrimenti tale applicazione sarebbe stata automatica.
      Successivamente, con la sentenza n. 223 del 1996, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dei trattati firmati dall'Italia ove questi consentano l'estradizione di cittadini, come di stranieri, verso Paesi che applicano la pena di morte.
      L'urgenza di una legislazione completamente abolizionista era cresciuta nel Parlamento già a partire dalla X legislatura, con l'intento di abrogare qualunque pur astratta ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nel nostro Paese. Successivamente, l'iniziativa politica nelle ultime due legislature ha portato all'approvazione quasi unanime alla Camera dei deputati di testi di modifica costituzionale, conformi agli obblighi stabiliti dalle convenzioni internazionali per il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, senza che però si riuscisse a concludere l'iter legislativo.
      L'Italia è inserita nella lista stilata dall'associazione Amnesty International relativamente ai Paesi che hanno abolito la pena di morte con riferimento a tutti i crimini. Tuttavia, il nostro Paese ancora oggi non è inserito nella lista dei Paesi totalmente abolizionisti in quanto, in astratto, una legge ordinaria, con una
 

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maggioranza semplice del Parlamento, potrebbe reintrodurre la pena di morte all'interno del codice penale militare di guerra o di altre leggi militari di guerra, proprio in conformità al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione.
      La presente proposta di legge costituzionale, modificando il citato quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, mira a cancellare un relitto ordinamentale, eliminando in modo definitivo e irreversibile dal nostro sistema giuridico la pena capitale. Procedere al compimento di questo percorso può costituire un passo in avanti importantissimo per l'affermazione di valori di civiltà giuridica in Italia; un atto dovuto, anche per la tradizione storica del nostro Paese, che per primo ha fornito gli elementi razionali contro la pena di morte, grazie all'opera di Cesare Beccaria. L'Italia, anche con questo provvedimento, dimostrerebbe di essere, come lo è da secoli, in prima linea nella battaglia per l'eliminazione della pena capitale, in tutte le sue forme, in tutto il mondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.


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