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PDL 876

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 876



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTELLA, VIOLA

Istituzione della provincia della Venezia Orientale

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si incardina su due fondamentali presupposti:

          a) la conformità ai criteri e ai requisiti contenuti nelle norme di legge in materia di istituzione di nuove province;

          b) l'esistenza di una complessiva situazione territoriale, demografica, sociale e culturale del Veneto orientale, che da tempo è predisposta all'esercizio di una più compiuta autonomia istituzionale ed amministrativa nell'interesse ed in rappresentanza delle comunità locali e nell'ambito della regione di appartenenza, il Veneto.

      Quanto al primo punto, come è noto, i riferimenti normativi sono dati in primo luogo dal primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, che subordina l'approvazione della legge per «il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province» all'iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. In secondo luogo, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 21, commi 3 e 4, definisce i criteri, gli indirizzi e le procedure da seguire per l'istituzione di una nuova provincia.
      La proposta di legge in esame è fondata sull'ottemperanza ad ambedue i richiami normativi citati. Anzi, essa si ispira anche alla legge della regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, che, agli articoli 15 e 16, ulteriormente specifica criteri e procedure per dare corso alle iniziative dei comuni per l'istituzione di nuove province.
      In effetti, l'intero iter procedimentale - dall'avvio dell'iniziativa dei comuni interessati fino alla trasmissione del «parere» del consiglio regionale del Veneto al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato della Repubblica e

 

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della Camera dei deputati - era già stato positivamente esperito nel corso del 1994 (provvedimento n. 1016 del 23 novembre 1994 del Consiglio regionale del Veneto - oggetto: Istituzione della nuova provincia «Venezia Orientale»).
      L'esito in ordine alla conformità della proposta di istituire la nuova provincia della Venezia Orientale con i criteri e gli indirizzi della legge allora vigente (articolo 16 della legge 30 giugno 1990, n. 142, ora confermati dall'articolo 21, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), fu positivo, tanto che il Consiglio regionale del Veneto dopo puntuale istruttoria deliberò, il 23 novembre 1994, di esprimere parere favorevole alla istituzione della nuova provincia denominata «Venezia Orientale», trasmettendo il provvedimento ai sensi di legge al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per il prosieguo del procedimento legislativo.
      I criteri prescritti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono:

          a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

          b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza ed entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

          c) l'intero territorio di ogni comune deve fare parte di una sola provincia;

          d) l'iniziativa dei comuni di cui all'articolo 133 della Costituzione deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

          e) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

          f) le province preesistenti devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

      I criteri prescritti dalla legge regionale del Veneto n. 25 del 1992 (articoli 15, comma 3, lettere a), b), c) e d), e 16) sono:

          a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;

          b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;

          c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;

          d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

      Per il vero, le proposte dei comuni del Veneto Orientale interessati all'istituzione della nuova provincia avevano preso le mosse da un diverso e più specifico contesto: quello volto alla delimitazione e all'istituzione della città metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990 (ora articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). La regione Veneto con legge regionale 12 agosto 1993, n. 36, recante «Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia» ha delimitato il territorio dell'area metropolitana di Venezia (articolo 1), dando facoltà ai comuni non ricompresi in tale limitazione di richiederne l'inclusione (articolo 6); e con successivo provvedimento della giunta (n. 1 del 6 febbraio 1994) ha proposto anche la delimitazione della nuova provincia denominata «Venezia Orientale», provvedendo all'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge da parte dei comuni.
      In effetti, da un lato i comuni interessati si sono pronunciati sul tema con le modalità e le maggioranze previste dalla

 

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legge e hanno proposto altresì che l'istituzione della provincia della «Venezia Orientale» possa avvenire «anche indipendentemente dal procedimento di costituzione della città metropolitana».
      Dall'altro lato, la regione ha preso atto che sussistevano le condizioni per la prosecuzione del procedimento poiché:

          a) ben 16 su 20 dei comuni interessati hanno espressamente manifestato la volontà di non essere inclusi nell'area metropolitana di Venezia;

          b) 14 comuni su 20 hanno chiesto l'istituzione della nuova provincia denominata «Venezia Orientale»;

          c) gli atti deliberativi sono stati assunti nel numero e secondo i requisiti previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla legge regionale n. 25 del 1992, e relativamente alla sede, gli enti hanno, comunque, deliberato che i servizi e gli organi provinciali saranno dislocati in una o più sedi nei centri principali;

          d) le determinazioni assunte dai comuni costituiscono anche esercizio del potere di iniziativa di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e all'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

          e) la popolazione dei comuni che hanno espresso la volontà di far parte della nuova provincia ammontava a 140.503 abitanti, su un totale di 20 comuni con 198.613 abitanti.

      Inoltre la regione ha considerato che:

          a) l'espressione del parere favorevole si pone quale accoglimento della volontà espressa dai comuni e rappresenta una risposta istituzionalmente corretta alle istanze autonomistiche e di autorganizzazione di un'area soggetta al confronto con la realtà della regione Friuli-Venezia Giulia e che presenta caratteristiche omogenee, con un forte senso di identità e capacità di aggregazione rivolta alla soluzione dei problemi delle comunità interessate;

          b) le categorie economiche autonomamente hanno in varie occasioni manifestato e condiviso l'obiettivo della costituzione di una nuova provincia.

      Sempre la regione - concluso il previsto iter procedurale - ha provveduto all'adozione del parere previsto dal primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
      Quanto al punto relativo all'esistenza di una complessiva situazione territoriale, demografica, sociale e culturale del Veneto Orientale, che da tempo è predisposta all'esercizio di una più compiuta autonomia istituzionale ed amministrativa, si ritiene che le motivazioni, le procedure ed i criteri presenti ed esperiti sette anni or sono, si rivelano tuttora attuali e validi. Semmai le circostanze economiche, sociali, culturali e politiche di allora si sono ancora più qualificate ed evolute nel senso di rafforzare la domanda e l'opportunità di dare una soluzione in chiave di autogoverno amministrativo ed istituzionale alle istanze delle comunità del territorio.
      Vale la pena al proposito di prendere in considerazione quanto meno alcune circostanze più significative:

          1) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato il nuovo ordinamento della Repubblica, «costituito dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114 della Costituzione), rafforzando con ciò il riconoscimento del pluralismo, dell'articolazione, della differenziazione delle forme di organizzazione dell'autonomia delle istituzioni territoriali, già disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e individuando nella città metropolitana una delle forme specifiche in cui quei requisiti si possono esplicare. Da ciò trae forza un duplice convincimento:

              a) che la stessa delimitazione dell'area metropolitana di Venezia e l'istituzione corrispondente della città metropolitana

 

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(il cui iter era stato avviato nel 1993 dalla regione Veneto, con la citata legge regionale 12 agosto 1993, n. 36) possa essere ripresa in esame, modificata e integrata anche agli effetti dell'articolo 6 della legge regionale n. 36 del 1993;

              b) che, ricorrendo nel caso di Venezia l'ipotesi di non coincidenza dell'area metropolitana di Venezia con il territorio dell'attuale provincia di Venezia, si proceda all'istituzione di una nuova provincia («la Venezia Orientale»), secondo le procedure dell'articolo 23, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 («si procede (...) all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21 (...)»). Non vi è alcun dubbio: questa ipotesi di soluzione (ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000: contestualità della città metropolitana di Venezia e della nuova provincia della Venezia Orientale) avrebbe il vantaggio non solo di consentire una procedura semplificata e derogatoria, ma di corrispondere anche ad un disegno del territorio e della sua geografia politico-amministrativa nonché alle sue esigenze di autonomia istituzionale, più razionale, organico e funzionale all'efficacia della rappresentanza e della buona comunità. Permangono pertanto vive, attuali e rafforzate le ragioni che hanno giustificato gli ampi consensi ricevuti dalla proposta di istituzione della provincia della Venezia Orientale legata alla costituzione della città metropolitana di Venezia;

          2) fra tali ragioni vi è anche quella - per quanto surrettiziamente enfatizzata da alcuni - derivante dalla nuova formulazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001, articolo 9), che semplifica in parte il procedimento referendario e legislativo per staccare comuni o province da una regione per aggregarli ad un'altra. Infatti da tempo le comunità del portogruarese, che confinano con la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, sono sollecitate, con campagne di promozione dell'opinione pubblica e con iniziative di sondaggi di referendum spontanei, alla prospettiva di aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nella presunzione che le ragioni della specialità possano produrre effetti positivi e particolari, nonché benefiche agevolazioni. Ebbene, quale che sia il fondamento - obiettivo ed attuale - da attribuire a tali sollecitazioni, non vi è dubbio che esse siano il segno di una tensione, di una turbativa nel sistema delle relazioni fra cittadini ed istituzioni all'interno della regione Veneto. A tale tensione e turbativa, che rischiano di oscurare o svilire i caratteri di indubbia veneticità delle popolazioni del portogruarese e del Veneto Orientale, è opportuno dare una risposta coerente, positiva e rispettosa, ad un tempo, sia degli ambiti storicamente e culturalmente definiti dalle regioni, sia dalle istanze di autogoverno e di autonomia delle comunità, come ha fatto la regione Veneto con il citato parere espresso nel 1994. Tale risposta è indubbiamente quella della istituzione della provincia della Venezia Orientale che comprenderebbe comunità con forti e consolidate tradizioni di autorganizzazione, e consentirebbe il riequilibrio del portogruarese nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia mediante l'articolazione dei servizi, gestiti direttamente sul territorio, migliorando l'assetto complessivo dell'area;

          3) del resto una prima sintomatica ed efficace risposta a quel malessere è venuta da tempo dalla stessa regione Veneto. Infatti, i principali strumenti programmatori della regione (il piano regionale di sviluppo, il piano territoriale regionale di coordinamento, il piano dei trasporti, il piano socio-sanitario, i piani e i programmi nel settore turistico eccetera) hanno sempre individuato il Veneto Orientale come un'area omogenea e come interlocutore della regione nelle scelte per lo sviluppo. Tale indicazione è stata positivamente e meglio formalizzata con la legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, recante «Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale», che ha lo

 

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scopo di favorire l'istituzione del circondario del Veneto Orientale, di promuovere la conferenza dei sindaci dei 20 comuni (gli stessi 20 comuni di cui alla proposta di costituzione della nuova provincia) e di stanziare risorse aggiuntive per un'area in difficoltà, anche perché sottoposta alla citata attrazione verso la vicina regione Friuli Venezia Giulia. Tale legge regionale dal 1993 ad oggi è stata reiteratamente finanziata e sostenuta al punto da consentire alle forze sociali, agli amministratori ed alle forze politiche di considerare la legge medesima e la conferenza dei sindaci prodromi e palestre di preparazione della costituenda nuova provincia della Venezia Orientale;

          4) a fondamento della presente proposta di legge vi è un ultimo gruppo di considerazioni da prendere in esame. Esse riguardano:

              a) il progressivo consolidamento e la crescente articolazione e qualificazione del tessuto economico-imprenditoriale nel settore agricolo, della piccola e media impresa e del commercio;

              b) l'ammodernamento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni territoriali, con particolare riguardo al supporto amministrativo ed infrastrutturale a sostegno dell'impresa e del cittadino;

              c) la rilevanza eccellente e da primato conseguita dal turismo rivierasco e dell'entroterra (nella sola area balneare che comprende i quattro comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento si registra una media annua di quasi 20 milioni di presenze turistiche, producendo un fatturato di più di 1 milione di euro, con l'impegno di oltre 2.500 imprese e 10 mila dipendenti nella sola ricettività e ristorazione); a ciò va aggiunta la considerazione sulla rilevanza qualitativa e quantitativa della ricchezza e dell'articolazione dei beni storici, architettonici e ambientali dell'entroterra con i suoi centri storici;

              d) l'esistenza di due poli urbani di attrazione di consistente rilievo sia per la popolazione (San Donà di Piave con oltre 36.000 abitanti; Portogruaro con quasi 25.000 abitanti) che per la dotazione di servizi e uffici, pubblici e privati;

              e) l'assunzione da parte della conferenza dei sindaci della Venezia Orientale, nonché da parte delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali, del patto territoriale per lo sviluppo del Veneto Orientale - già approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - del patto per l'agricoltura e del patto per la solidarietà;

              f) la consistenza e lo sviluppo di attività formative - non solo a livello di scuola media superiore ma, da qualche anno, anche a livello universitario - sia a Portogruaro (Portogruaro Campus) che a San Donà di Piave per le facoltà di architettura, di scienze della formazione e di scienze infermieristiche, in convenzione che le università di Padova, di Venezia e di Trieste; attività per le quali, considerato il buon esito, sono in programma ipotesi di un'ulteriore crescita e articolazione.

      In sostanza si tratta di un'area e di una comunità di quasi 200 mila abitanti, moderna ed evoluta dal punto di vista economico-sociale, notevolmente omogenea al proprio interno per rapporti culturali, economici e sociali, che ha maturato a livello politico, culturale e sociale la convinzione di avere le caratteristiche e le potenzialità per promuovere, attraverso una forma più visibile ed efficace di autonomia, un ulteriore sviluppo nel settore turistico, agricolo, imprenditoriale, sociale e culturale.
      Tale forma - dopo la quasi decennale esperienza della conferenza dei sindaci disciplinata dalla legge regionale n. 16 del 1993 - è l'istituzione della nuova provincia della Venezia Orientale.
      È per tali ragioni, onorevoli colleghi, che sono convinto che le motivazioni sottese alla presente iniziativa legislativa vengano condivise ed auspico che la stessa accolga il voto favorevole del Parlamento.

 

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      La presente proposta di legge consta di 9 articoli:

          a) con l'articolo 1 si istituisce la provincia della Venezia Orientale, e se ne indica la delimitazione territoriale, corrispondente ai territori dei comuni individuati al comma 2, in conformità ai procedimenti di iniziativa degli enti locali interessati e della regione Veneto, già esperiti nel 1994 in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 25 del 1992;

          b) l'articolo 2 provvede all'individuazione del capoluogo dell'istituenda provincia e definisce le procedure per l'individuazione della sede dei principali uffici e servizi;

          c) con l'articolo 3 si dispone che le elezioni del presidente e del consiglio provinciale abbiano luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa definizione delle circoscrizioni dei collegi elettorali;

          d) con l'articolo 4 si disciplina la nomina del commissario straordinario per predisporre tutti gli atti preliminari all'attivazione della nuova provincia;

          e) con gli articoli 5 e 6 sono date indicazioni affinché i Ministeri competenti e la regione Veneto adottino i provvedimenti opportuni per adeguare la propria organizzazione periferica alla istituzione della nuova provincia;

          f) gli articoli 7 e 8 determinano le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie funzionali all'esercizio dei compiti spettanti alla nuova provincia, gli oneri e le relative fonti di finanziamento, mentre l'articolo 9 prevede la decorrenza dell'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia della Venezia Orientale, nell'ambito della regione Veneto.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia della Venezia Orientale è composta dai seguenti comuni: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cintocaomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre Di Mosto.

Art. 2.

      1. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede della stessa.

      2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale della Venezia Orientale hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia della Venezia Orientale, gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione Veneto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il commissario straordinario esercita le seguenti funzioni:

          a) provvede alla determinazione e alla ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi, di norma, ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della funzionalità territoriale dei beni e dei servizi;

          b) provvede agli interventi necessari per il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia;

          c) procede all'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

Art. 5.

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Veneto, i decreti

 

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recanti i criteri per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia della Venezia Orientale; tali criteri, in particolare, riguardano la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché l'assegnazione della dotazione organica di personale agli uffici della nuova provincia.
      2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia di Venezia, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della provincia della Venezia Orientale, sono assegnati ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della stessa provincia.
      3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia della Venezia Orientale sono decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali comuni della stessa provincia, secondo una visione multicentrica del territorio.

Art. 6.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

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      3. Il Ministro delle infrastrutture delega la regione Veneto a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Venezia Orientale, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Venezia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.

      1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella provincia della Venezia Orientale sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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