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PDL 809

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 809



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato, nonché in materia di comunicazione e accertamento dei dati clinici dei soggetti potenzialmente affetti da malattie infettive, venuti a contatto con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge», affermando che nessun rilievo peritale di tal genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte a fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate.
      In altre parole, con la pronuncia n. 238 del 1996, la Corte ha vivamente sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina positiva che, previa individuazione dei provvedimenti ritenuti necessari, tipizzi i casi e i modi in cui debbano essere eseguiti, secondo la duplice garanzia di legge e di giurisdizione!
      Trascorsi ben dieci anni dalla pronuncia in questione, si impone al Parlamento un intervento che finalmente traduca le indicazioni e i princìpi affermati dalla Corte costituzionale in norma di legge.
      Dal 1996, infatti, il silenzio del legislatore in materia ha reso inesperibili numerosi accertamenti indispensabili alle indagini e al processo penale. Tra tutti, prioritaria è l'introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato alle analisi del DNA: grazie al progresso della biologia e della genetica, oggi il test del DNA può essere definito come una formidabile fonte di prova, dotata di un elevatissimo grado di affidabilità, in grado di fornire - sulla base di un ridottissimo campione di tessuto o di liquido biologico - la precisa identificazione di un individuo.
      Il test del DNA può quindi contribuire a scagionare con certezza l'innocente, scongiurando terribili errori giudiziari, e può altresì fornire l'individuazione del colpevole, concretizzandosi al contempo in uno strumento attuale di giustizia e di garanzia, che sposa in pieno le parole dell'insigne giurista Gaetano Filangieri, secondo il quale «compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ai giudici ogni arbitrio»!
      La proposta di legge, sotto questo primo profilo, intende colmare il vuoto normativo oggi esistente, rendendo esperibili i prelievi coattivi di materiale biologico dell'imputato e dell'indagato, onde eseguire il test del DNA, finalizzato all'individuazione del colpevole, grazie al confronto di tali risultanze con il materiale repertato sul luogo del delitto. Tutto ciò, nel pieno rispetto delle indicazioni della Consulta e delle norme costituzionali e, quindi, anzitutto dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, che autorizza le restrizioni della libertà personale soltanto «per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».
      Se la pronuncia della Corte suggerisce al legislatore di operare una scelta positiva, che bilanci gli interessi delle indagini e del processo e la tutela delle libertà personali, la presente proposta di legge, ispirandosi ai più alti valori costituzionali e facendo propri gli strumenti più innovativi in campo medico e scientifico, non ha voluto sacrificare le libertà personali dei cittadini, la loro dignità e la sacralità della loro sfera corporale, neanche a fronte degli interessi del processo penale. Pertanto, si introduce la possibilità di effettuare il test del DNA utilizzando esclusivamente metodiche non invasive, nell'assoluto rispetto della dignità e del decoro della persona, assicurando al contempo le esigenze del processo e quelle del cittadino.
      La proposta in esame, infatti, prevede che, nel caso di delitti gravi, puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, il giudice possa disporre il prelievo di materiale biologico dell'imputato o dell'indagato, al fine di procedere all'analisi del DNA e al confronto di dette risultanze con quelle emerse dalle tracce repertate sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato. Onde evitare un eccesso di coercizione sul periziando e per tutelare al massimo la dignità e l'integrità della persona, la presente proposta di legge prevede che, qualora questi rifiuti di sottoporsi ad un ordinario prelievo ematico, il giudice possa comunque disporre il prelievo di materiale biologico, avvalendosi di tecniche non invasive, ma parimenti efficaci, quali i tamponi del cavo orale, di tessuti di desquamazione epiteliale nonché di liquidi biologici, metodi peraltro già ampiamente utilizzati in altri ordinamenti.
      La norma, quindi, non solo garantisce la tutela della dignità e dell'integrità fisica e morale della persona, ma riserva anche una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza clinica e sanitaria, disponendo che il test possa essere effettuato solo all'interno di strutture pubbliche, da personale dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore.
      L'articolo 3 completa poi il quadro, accennando alle metodiche e alle procedure di raccolta dei reperti di confronto, prevedendo l'emanazione di un regolamento ministeriale che disciplini le metodiche di apprensione e di conservazione del materiale biologico di confronto che, raccolto sul luogo del reato soltanto da determinati soggetti, dovrà risultare da verbale ed essere classificato in modo tale da rendere complete le garanzie cui la presente proposta di legge si ispira.
      L'articolo 5 della proposta di legge prevede invece un intervento che prende spunto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che se, da un lato, ha avuto il grande merito di colmare un evidente vuoto normativo in materia di tutela del diritto alla riservatezza (diritto riconosciuto in modo precettivo anche a livello costituzionale), dall'altro ha purtroppo palesato qualche lacuna nel disciplinare il trattamento dei dati personali clinici e non da parte di soggetti che, per finalità istituzionali, si trovano quotidianamente a contatto con persone a forte rischio di malattie infettive.
      È, infatti, noto a tutti (e ci si riferisce a episodi verificatisi frequentemente) come sistematicamente gli appartenenti alle Forze dell'ordine, nell'effettuare un arresto, una perquisizione o nell'atto di impedire la commissione di reati, vengono a stretto contatto con tossicodipendenti affetti da AIDS; o come personale medico e paramedico in adempimento del servizio (soprattutto di pronto soccorso) debba tempestivamente agire su soggetti a rischio.
      A tale proposito, l'articolo 5 della proposta di legge si ricollega, integrandone la generica ampiezza di intervento, all'articolo 24, comma 1, lettera e), del citato codice, ove è espressamente previsto che la comunicazione e il trattamento di dati personali sono consentiti senza l'obbligatoria notificazione alla Autorità garante qualora si debbano salvaguardare la vita e l'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo.
      Accordando tale autorizzazione al personale delle Forze dell'ordine e ai medici e paramedici si realizzerebbe una concreta salvaguardia di beni di primaria importanza quali la loro incolumità personale e la vita individuale.
      Auspichiamo, quindi, come inizialmente detto, la più larga (se non addirittura unanime) condivisione della presente proposta di legge, espressione di finalità sociali e di sicurezza urgenti e non più procrastinabili.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato).

      1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato per il quale si procede.
      2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, indicando il luogo, il giorno, l'ora e le modalità di esecuzione del prelievo e adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti.

Art. 2.
(Assenza di consenso dell'indagato
o dell'imputato).

      1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a procedere al prelievo ematico ai fini di cui all'articolo 1, il prelievo di materiale biologico finalizzato all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
      2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati da medici e da analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti di confronto sono svolti presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica.

Art. 3.
(Raccolta del materiale di confronto).

      1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 4.
(Rifiuto dell'imputato o dell'indagato
di sottoporsi al prelievo).

      1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dalla legge.

Art. 5.
(Conoscenza dei dati clinici).

      1. In deroga a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i medici e il personale sanitario hanno il diritto di conoscere i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un oggettivo rischio di contagio.
      2. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose non possono rifiutare di sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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