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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1042-A |
Rosella OTTONE, Relatore
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1042 e rilevato che:
esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 20 direttive (sedici indicate nell'allegato A, quattro indicate nell'allegato B); in particolare, la prima riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati A e B (articolo 1); la seconda concerne l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari già vigenti, per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative (articolo 3); una terza delega riguarda l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5); un'ulteriore delega, in materia di alimenti per animali, è invece autonomamente prevista nel Capo III (articolo 15), peraltro senza indicarne criteri e principi direttivi;
introduce un meccanismo innovativo volto a consentire al Governo - entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione - di recepire le disposizioni, ove effettivamente adottate, nell'ordinamento nazionale con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste);
interviene, secondo una fisiologica caratteristica di tale tipologia di legge, su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo III); a tale circostanza - suscettibile di ingenerare in taluni casi situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse - si connette la previsione dell'articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad adottare testi unici delle disposizioni di attuazione di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, mentre il testo dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dalla legge n. 229 del 2003, si ispira alla distinta filosofia della codificazione normativa;
ripropone il meccanismo - già presente nella legge comunitaria per il 2005 - del «doppio parere parlamentare» su schemi di
reca un apposito Capo dedicato alla formulazione dei princìpi fondamentali della legislazione concorrente, dando così attuazione specifica, per la prima volta, alla previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della citata legge n. 11;
riformula, all'articolo 9, una norma che il comma 6 dell'articolo 5 del recentissimo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), ha ormai abrogato;
contiene norme volte a rilegificare, in via indiretta, materie demandate a fonti secondarie: in particolare, l'articolo 11 reca una delega in materia di assicurazioni obbligatoria dei veicoli avente ad oggetto i massimali di garanzia, già demandato ad un decreto ministeriale dall'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; analogamente, l'articolo 13 modifica una norma di cui è stata disposta la soppressione ma che risulta ancora in vigore in via transitoria;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si valuti la soppressione dell'articolo 9 - ove si interviene sui commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 - alla luce di quanto statuito nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), che ha già disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 362;
all'articolo 13, comma 1, lettera b) - ove si interviene in merito alla composizione della Commissione consultiva di controllo, disciplinata da una disposizione (l'articolo 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995) successivamente abrogata dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, ma ancora in vigore in via transitoria fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero
valuti, infine, la Commissione la soppressione, nell'allegato A, dei riferimenti alla direttiva 2003/71/CE (per la cui attuazione l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ha già conferito delega legislativa al Governo), e, nell'allegato B, alla direttiva 2005/14/CE (relativa all'assicurazione della responsabilità civile, il cui recepimento è stato già previsto dall'allegato B della legge comunitaria 2005);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 15 - ove si conferisce una delega al governo in materia di alimenti per animali - si integri la disposizione indicando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima, stante la genericità della previsione di assicurare «l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare».
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3 - ove si delega il Governo ad adottare una disciplina sanzionatoria per le violazione di obblighi derivanti da direttive comunitarie recepite in via regolamentare o amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con le analoghe deleghe previste dalle leggi comunitarie del 2004 e 2005, i cui termini di esercizio non sono spirati e per le quali, peraltro, erano statuiti principi e criteri direttivi in parte differenti;
all'articolo 4, comma 2 - che dispone in merito alle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione quale novella al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, affinché possa assumere valenza generale in materia di recepimento di normative comunitarie, atteso che essa appare trascendere l'ambito di intervento del provvedimento in esame, come si desume anche dal fatto che la medesima disposizione era contenuta anche nell'articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29);
all'articolo 7, comma 3 - relativo all'individuazione dei principi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 11 - ove si novella integralmente l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, senza riprodurre l'espressa clausola abrogativa del decreto legislativo n. 29 del 1997, ivi attualmente contenuta - dovrebbe valutarsi l'opportunità di salvaguardare la permanenza di tale clausola nell'ambito del citato articolo 3, espungendo dall'articolo in esame il successivo comma 3;
analogamente, al medesimo articolo 11, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il comma 4 che, nell'abrogare l'articolo 4 della legge n. 213 del 1997, concernente la mera entrata in vigore, appare inidoneo a produrre alcun effetto giuridico;
all'articolo 18 - che autorizza il Governo a stipulare con la Commissione europea nuove intese concernenti la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in oggetto con le previsioni, contenute nella legge n. 178 del 2000, che vincolavano il Governo ad agire secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
con riguardo all'inserimento nell'allegato A della direttiva 2004/37/CE e della direttiva 2005/92/CE, dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di verificare se occorra un'effettiva attività di recepimento, atteso che la prima direttiva è di mera codificazione, mentre la seconda, che incide sull'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non sembra richiedere alcun adempimento da parte dello Stato italiano, in quanto le aliquote IVA vigenti nell'ordinamento nazionale (20 per cento, 10 per cento e 4 per cento) sono conformi alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria.
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2006;
rilevata l'esigenza che il Parlamento sia chiamato a svolgere un ruolo più attivo e significativo sia nella fase di creazione delle norme comunitarie, sia in quella della loro attuazione all'interno del diritto nazionale;
ritenuto, in particolare, necessario che nella fase ascendente siano concretamente attuati i meccanismi che consentono ai Parlamenti nazionali di incidere in modo efficace e significativo nella elaborazione della normativa comunitaria;
rilevata, altresì, con riferimento alla fase discendente, l'opportunità di definire apposite procedure che consentano di accrescere il ruolo del Parlamento in sede di attuazione della disciplina comunitaria con uno specifico coinvolgimento delle Commissioni permanenti,
delibera di
Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare affettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio direttivo: a) prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.
La II Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
I) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), recante i principi ed i criteri direttivi di delega che regolano l'adozione delle disposizioni sanzionatorie, la cui emanazione sia ritenuta necessaria per punire le infrazioni di disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie inserite negli allegati alla legge comunitaria:
a) condivise le scelte di adottare la natura dell'interesse leso come criterio per la individuazione della sfera della illiceità penale rispetto a quella della illiceità amministrativa, riservando la tutela penale ai soli interessi costituzionalmente protetti, di salvaguardare la normativa penale vigente e di prevedere soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);
b) richiamato il diverso il regime giuridico dei delitti e delle contravvenzioni (si pensi, ad esempio, alla inammissibilità del tentativo per le contravvenzioni od alla minore durata del termine minimo di prescrizione delle contravvenzioni rispetto a quello dei delitti), non appare adeguata alla gravità dei fatti puniti la configurazione esclusivamente come contravvenzioni delle infrazioni delle disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi anche quando esse siano lesive di interessi costituzionalmente protetti, quali, ad esempio, il diritto alla salute, sembrando,invece, coerente con il sistema penale vigente distinguere le ipotesi di reato di danno da quelle di pericolo, prevedendo che le prime siano punite come delitti e le seconde come contravvenzioni;
c) ritenuto opportuno prevedere la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria qualora all'interesse costituzionalmente protetto sia recato un danno di particolare gravità;
d) espressa una forte perplessità per la mancanza di criteri, come potrebbe essere quello della gravità del reato, che regolino il principio che attribuisce al legislatore delegato il potere di prevedere, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, le pene alternative previste per i reati di competenza del giudice di pace, trasferendone conseguentemente a questi la competenza, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità solo nel caso delle ipotesi contravvenzionali;
e) sottolineata l'opportunità di prevedere, almeno per le sole fattispecie delittuose, la possibilità di applicare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente di punire con sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive l'ente in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti;
f) ritenuto, pertanto, che il sistema sanzionatorio che potrebbe essere adottato per punire le violazioni di disposizioni contenute in decreti legislativi attuativi delle direttive individuate dagli allegati potrebbe essere il seguente:
1) applicabilità al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
2) riserva della tutela penale per i soli interessi costituzionalmente riconosciuti;
3) previsione di soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);
4) distinzione tra delitti e contravvenzioni in base al criterio della offensività della condotta, prevedendo i delitti per le ipotesi di danno e le contravvenzioni per le ipotesi di messa in pericolo del bene;
5) previsione della pena detentiva congiunta con la pecuniaria per i delitti che rechino un danno di particolare gravità;
6) possibilità di prevedere le sole pene alternative previste dalla legislazione vigente in materia di competenza penale del giudice di pace solo per le ipotesi contravvenzionali e conseguente conferimento della competenza a tale giudice;
7) possibilità di prevedere anche la responsabilità amministrativa degli enti per le fattispecie delittuose;
II) in riferimento all'articolo 7 volto ad individuare i princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'attività legislativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione:
a) rilevato che il comma 3 rinvia, per la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni, a quelli individuati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale tuttavia già qualifica espressamente tali principi quali principi fondamentali in materia di professioni;
III) in riferimento all'articolo 11, comma 1, recante disposizioni in materia di violazioni relative all'identificazione e classificazione delle carcasse bovine presso gli stabilimenti di macellazione, di cui all'articolo 3 della legge n. 213 del 1997:
a) rilevato come la più puntuale previsione delle tipologie degli illeciti, unitamente alla distizione soggettiva in tema di ascrivibilità al titolare dello stabilimento ovvero al tecnico classificatore, contribuisca a rendere più rigoroso e coerente l'impianto sanzionatorio vigente;
b) espresse perplessità sulle disposizioni abrogative di cui ai commi 3 e 4, considerato che:
1) la prima, relativa all'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, sembrerebbe dettata dalla nuova formulazione dell'articolo 3 della legge 213 del 1997, non recante più esplicitamente detta abrogazione, tuttavia essa appare impropria in quanto gli effetti abrogativi sono immediati e permanenti e non sarebbe in alcun modo ipotizzabile alcuna reviviscenza;
2) la seconda, relativa all'abrogazione dell'articolo 4 della legge 213/1997, contenente meramente la clausola dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essa appare allo stesso modo impropria non essendo in alcun modo ipotizzabile una retrodatazione della novella intervenuta;
IV) in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni in materia di alimenti per animali e diretto a conferire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, nonché a modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale;
rilevata l'assenza dei principi e criteri direttivi prescritti dall'articolo 76, comma 2 della Costituzione, essendo espressa in tale articolo una soltanto una mera finalità,
delibera di
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 7, sia soppresso il comma 3;
b) all'articolo 11, siano soppressi i commi 3 e 4;
c) sia abrogato l'articolo 15;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria secondo quanto indicato nella parte motiva della relazione.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimerlo.
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»,
delibera di
La IV Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
premesso che:
l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione;
dalla relazione illustrativa al presente disegno di legge risulta che tra le procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti del Governo italiano ve ne è una che riguarda il ministero della difesa (n. 1999/4239);
la Commissione europea con tale procedura ha contestato al Governo italiano la non conformità al principio comunitario di non discriminazione in base al sesso nell'accesso al lavoro del sistema di reclutamento del personale femminile nelle Forze armate per «aliquote d'ingresso» definite annualmente;
valutata pertanto positivamente la disposizione di cui all'articolo 26 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) che, al fine di superare la questione oggetto della citata procedura, ha stabilito che il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, possa prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di ciascuna Forza armata;
ravvisata comunque l'esigenza che il Ministro della difesa si attenga ad una puntuale applicazione della citata disposizione, stabilendo limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile esclusivamente in presenza delle motivate esigenze richiamate dalla disposizione stessa,
delibera di
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2006 (A.C. n. 1042);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
all'attuazione di alcune delle direttive incluse negli elenchi allegati le amministrazioni competenti non potranno far fronte esclusivamente avvalendosi delle ordinarie risorse già previste a legislazione vigente;
a tale fine, opportunamente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, consente l'utilizzo del fondo di rotazione delle politiche comunitarie per far fronte ad eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate;
la misura di 50 milioni di euro quale limite di utilizzo del fondo risulta coerente con quanto avvenuto negli scorsi anni e con gli elementi di informazione forniti dalle amministrazioni competenti;
appare comunque necessario che all'attuazione delle medesime direttive si provveda per via legislativa e che i relativi schemi di decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di consentire una puntuale verifica della sostenibilità finanziaria delle disposizioni ivi previste;
considerato che:
appare opportuno acquisire informazioni puntuali sulle procedure di infrazione che riguardano il nostro Paese, in quanto suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica, nonché sulle iniziative adottate allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalle autorità comunitarie;
appare altresì opportuno assicurare al Parlamento una informazione aggiornata e puntuale sui flussi finanziari con l'Unione europea e sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria;
rilevato che:
il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è già previsto dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Tale articolo reca, peraltro, principi e criteri direttivi puntuali, nonché un'apposita clausola di invarianza finanziaria, che mancano invece nel testo del disegno di legge in esame,
delibera di
nel presupposto che gli eventuali oneri che dovessero manifestarsi nell'attuazione delle direttive, eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti, siano contenuti entro il limite di spesa, indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, di 50 milioni di euro;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, al comma 4, sostituire le parole: «oneri finanziari» con le seguenti: «conseguenze finanziarie» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2004/37/CE, 2005/14/CE, 2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE»;
all'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/71/CE;
all'Allegato A, sopprimere le direttive 2004/37/CE, 2005/33/CE, 2005/47/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE ed inserirle nell'Allegato B;
all'Allegato C, sopprimere la direttiva 2005/55/CE ed inserirla nell'Allegato B;
dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:
«Art. 18-bis. - (Relazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente l'elenco delle procedure di infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato e dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87-88, dalla Commissione europea, nei confronti dell'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 devono essere inserite:
informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
informazioni aggiornate sullo stadio di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
puntuali informazioni sulle attività svolte, le iniziative adottate e gli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
una sintesi del dispositivo delle sentenze eventualmente adottate;
elementi di valutazione sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.
Art. 18-ter. - (Relazione al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportate la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche interessate»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, i cui contenuti appaiono largamente trasfusi nelle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 223 del 2006.
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
rilevata, in generale, l'esigenza che il Governo assuma tutte le iniziative utili a migliorare il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento delle direttive comunitarie, il quale risulta attualmente ancora il più basso tra gli Stati membri, anche al fine di evitare l'avvio di ulteriori procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia;
evidenziata, al contempo, la necessità di assicurare che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia assicurato in termini tali da minimizzare gli appesantimenti burocratici e i maggiori oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese;
considerata l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, comprendente le direttive per le quali non è previsto il parere parlamentare, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale prevede, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega, con la previsione dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
rilevato come la direttiva 2005/14/CE, che modifica precedenti direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame, è già contemplata dalla legge n. 29 del 2006, legge comunitaria 2005, all'allegato B;
sottolineata l'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/106/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2005;
rilevata inoltre l'opportunità di dare attuazione alla direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o gennaio 2006;
ribadita altresì l'esigenza di recepire la direttiva 2004/79/CE, in materia di fiscalità, per la quale si prevede l'attuazione in via amministrativa,
delibera di
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale contempla, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega in materia.
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2006,
delibera di
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
considerato positivamente che il disegno di legge prevede, agli allegati A e C, il recepimento di talune direttive comunitarie in materia di tutela ambientale e di disciplina degli appalti pubblici,
delibera di
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'elenco delle direttive di cui all'allegato C, da recepire in via amministrativa, con la direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato «B», inserire la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
rilevato positivamente che il disegno di legge dispone il recepimento con lo strumento del decreto legislativo, nell'ambito dell'elenco
ritenuta inoltre opportuna l'inserzione delle direttive n. 35 del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, e n. 65 del 26 ottobre 2005, in materia di miglioramento della sicurezza dei porti, nell'elenco di cui all'allegato B, che si traduce nell'obbligo di trasmissione dei relativi schemi normativi alle competenti Commissioni parlamentari prima di procedere all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione;
considerato infine eccessivo il numero complessivo di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto comunitario e per mancata trasposizione delle direttive, con particolare riferimento alle 35 procedure specificamente riferite ad atti normativi comunitari concernenti il settore dei trasporti e delle comunicazioni, e ritenuto quindi necessario sia intrapreso ogni sforzo volto a ridurre il più possibile tale volume di contenzioso con gli organismi comunitari,
delibera di
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
rilevato che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione;
osservato che il disegno di legge comunitaria per il 2006 nel suo insieme coinvolge in maniera limitata materie di competenza e di interesse della X Commissione,
delibera di
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1042 (legge comunitaria per il 2006);
valutato positivamente il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva 2004/37/CE recante Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e della Direttiva 2005/47/CE recante Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili;
considerato che, con riferimento all'applicazione di tali atti comunitari, l'articolo 7 individua i princìpi fondamentali che le regioni e province autonome sono chiamate a rispettare nell'esercizio della propria competenza normativa, al fine di garantire uniformità a livello nazionale delle disposizioni di tutela della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori, e di consentire alle regioni e province autonome di introdurre limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato;
rilevato che la disciplina della sicurezza del lavoro, in quanto diretta espressione di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, richiede nei suoi tratti essenziali un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, onde evitare il rischio di una eccessiva differenziazione sulla materia,
delibera di
Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di introdurre, inserire le seguenti: laddove la situazione lo renda necessario.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più severi di con le seguenti: ulteriori rispetto a.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;
valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;
considerato tuttavia che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, si sovrappone ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che hanno abrogato, tra l'altro, i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, oggetto invece di un diverso intervento di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria,
delibera di
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito i profili di compatibilità tra l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria e le disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che incidono sulla medesima materia, in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni in società.
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»
delibera di
con gli emendamenti approvati.
All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere la seguente voce: 2005/91 /CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al comma 1, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia molti, sia ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
b) demandare ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al citato regolamento (CE) n. 865/2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, di attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri» inserire il seguente numero: «0.05».
TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. | 2. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri | 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. | previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. |
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2006; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
a) identica;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
b) identica;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
c) identica;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
d) identica;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
e) identica;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
f) identica;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
g) identica.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
1. Identico.
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
Identico.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
Identico.
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province
1. Identico:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
a) identica;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
2. Identico.
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.
Soppresso.
1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
«Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
a) identica;
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
b) identica;
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
c) identica».
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
Identico.
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Identico.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Identico.
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
2. Identico:
«Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
«Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Identico.
3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.
Soppresso.
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
Identico.
«3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) identica;
«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;
b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
b) identico:
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
1. Identico.
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
Identico.
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
1. All'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3) | Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3) |
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE. | Soppressa. |
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio). | Soppressa. |
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. | Soppressa. |
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. | Soppressa. |
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio. | Soppressa. |
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE. | Identica. |
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. | Soppressa (v. allegato B). |
2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole. | Soppressa. |
2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA. | Soppressa. |
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. | Soppressa (v. allegato B). |
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. |
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3) | Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3) | ||||||||||||
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. | Soppressa. | ||||||||||||
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. | Identica. | ||||||||||||
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Identica. (v. allegato A). 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
(v. allegato C).
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
(v. allegato A).
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
(v. allegato A).
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Identica.
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(v. allegato A). | 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
(v. allegato A). 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
(v. allegato A).
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
(v. allegato A).
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
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2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
| 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). |
Allegato C
(Articolo 6, comma 1) | Allegato C
(Articolo 6, comma 1) |
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE. | Identica. |
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. | Soppressa (v. allegato B). |
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