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PDL 1042-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1042-A



 

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RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 19 luglio 2006

(Relatore: OTTONE)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006

Presentato il 9 giugno 2006
 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge comunitaria rappresenta il momento principale della partecipazione del nostro Paese alla fase discendente del processo normativo comunitario. Si tratta di un provvedimento che ha permesso dal 1989, anno in cui è stato introdotto questo strumento, ad oggi di accelerare la fase di attuazione della normativa europea: l'Italia è passata da un tasso di recepimento delle direttive pari all'80 per cento nel 1990 ad una percentuale che si assesta attualmente attorno al 97 per cento.
      Il disegno di legge in esame é il secondo dopo l'approvazione dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Come è noto, la legge n. 11 ha modificato in modo sostanziale la legge n. 86 del 1989 (La Pergola), che aveva introdotto la legge comunitaria annuale, finalizzata a consentire un costante e pieno adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari. Peraltro, a seguito della riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, realizzata nel 2001, è emersa la necessità di adeguare i contenuti della legge comunitaria alle nuove esigenze derivanti dal mutato assetto costituzionale. A tal fine, la legge n. 11 del 2005 ha provveduto ad ampliare i contenuti della legge comunitaria, ridefinendo altresì la disciplina relativa al recepimento delle direttive in via regolamentare nonché l'esercizio dei poteri statali sostitutivi in riferimento all'attuazione regionale degli obblighi comunitari.
      Il provvedimento in esame, che dà, in larga parte, seguito alle innovazioni introdotte dalla legge n. 11, contiene all'articolo 1 la delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B: nel testo proposto dalla Commissione, una sola direttiva nell'allegato A, ventuno direttive nell'allegato B e una nell'allegato C. L'allegato B si differenzia dal primo in quanto sugli gli schemi dei decreti legislativi di recepimento è previsto il parere dei competenti organi parlamentari. Il «passaggio» di numerose direttive dall'allegato A all'allegato B, risultante dall'approvazione di emendamenti proposti dalle Commissioni di merito o dal relatore, è volto appunto ad un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed a un più forte coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, attuazione che segna in Italia gravi ritardi.
      Proprio per far fronte a tale problema, su proposta del Governo, oltre ad inserire nell'allegato B ulteriori direttive da recepire, sono stati ridotti i tempi di delega: il termine di diciotto mesi previsto nel testo del disegno di legge è stato portato a dodici mesi, che si riducono a sei nel caso che il termine di recepimento sia già scaduto o scada nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria in esame.
      Il disegno di legge prevede, inoltre, il cosiddetto doppio parere parlamentare per due ipotesi specifiche, ossia allorché il Governo non intenda conformarsi alle condizioni relative all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione
 

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ovvero nel caso di norme concernenti sanzioni penali (comma 9). In tali casi l'esecutivo è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere - corredati dei necessari elementi integrativi - affinché le Commissioni competenti si esprimano rispettivamente entro venti e trenta giorni. In base ad un emendamento che recepisce il parere espresso dalla Commissione Bilancio, tale procedura si applica in ogni caso ad una serie di direttive specificamente indicate, e contenute nell'allegato B, per le quali la Commissione medesima ha rilevato profili finanziari particolarmente rilevanti.
      Il comma 6 dell'articolo 1 reca una significativa novità rispetto ai contenuti consueti, autorizzando il Governo - entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare norme di attuazione - a recepire tali disposizioni attuative, allorché effettivamente adottate, con regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Al riguardo, si ricorda che il comma 6 dell'articolo 1 della legge comunitaria per il 2005 prevedeva la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione di specifiche direttive, adottate dalla Commissione europea. La norma in esame, pertanto, risponde ad analoghe esigenze, fornendo però una risposta maggiormente completa, in quanto generalizza tale possibilità, svincolandola da riferimenti specifici a singole direttive, ed utilizza lo strumento del regolamento governativo al posto del decreto legislativo integrativo e correttivo.
      Il comma 7 dell'articolo 1 richiama l'applicazione della consueta clausola di cedevolezza attraverso il rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, da applicare in relazione a quanto previsto dagli articoli 117, quinto comma, della Costituzione e 16, comma 3, della citata legge n. 11. Tale disposizione prevede, infatti, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
      Il comma 8, introdotto durante l'esame in Commissione ripropone due disposizioni, peraltro già presenti nelle ultime leggi europee, con cui si prevede la trasmissione, da parte del Ministro per le politiche europee, di una relazione al Parlamento, qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, nonché un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
      Anche in questo provvedimento, come nella legge comunitaria per il 2005, viene prevista l'attuazione di direttive attraverso lo strumento regolamentare. Infatti, il successivo articolo 6 autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti di delegificazione, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Gli schemi di regolamento dovranno poi essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione.
      Si ricorda infine che nella relazione illustrativa del disegno di legge, come risulta dall'integrazione presentata dal Ministro per le politiche europee durante l'esame in Commissione, sono indicate le direttive da recepire in via amministrativa.
      L'articolo 2 del disegno di legge contiene, come di consueto i principi e criteri direttivi delle deleghe, mentre l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa. L'articolo 4 riguarda gli oneri per prestazioni e controlli e l'articolo 5 dispone interventi di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
      Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto il nuovo capo II, che
 

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introduce due articoli nella legge n. 11 del 2005. Sulla base del parere espresso dalla Commissione Bilancio, sono state infatti introdotte due nuove previsioni dirette, a garantire al Parlamento un'informativa completa e tempestiva, rispettivamente, sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia e le relative conseguenze finanziarie, e sui flussi finanziari con l'Unione europea.
      Nell'ambito del capo III, l'articolo 7 del disegno di legge («individuazione di principi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente») contiene un'ulteriore novità di indubbio rilievo. Esso, infatti, è volto ad individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro e tutela della salute), limitatamente al recepimento degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame. Durante l'esame in Commissione, recependo così il parere formulato dalla Commissione Giustizia, è stato soppresso il comma 3, concernente le «professioni», in quanto la definizione dei principi fondamentali in tale materia sono già individuati dal decreto legislativo n. 30 del 2006.
      Nonostante le novità introdotte dal provvedimento in esame, si osserva che al suo interno non vengono ancora utilizzati alcuni degli strumenti predisposti dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Infatti, nell'ambito del provvedimento non si rinvengono, tra l'altro, le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea nonché quelle dirette a dare attuazione a decisioni o decisioni-quadro adottate in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito del terzo pilastro. A quest'ultimo riguardo si segnala che risultano adottate dall'Unione europea alcune decisioni quadro rilevanti, quali ad esempio le decisioni quadro 2005/212/GAI, in materia di confisca dei proventi di reato, e 2005/214/GAI, concernente il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
      Al capo IV, relativo a misure specifiche di adempimento, l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2005/14/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile. Poiché, tuttavia, la delega per il recepimento, che scadrà il 23 agosto 2007, è stata già conferita con la legge comunitaria 2005, durante l'esame in Commissione la norma è stata riformulata nel senso di riferirla più correttamente alla legge n. 29 del 2006.
      Sempre durante l'esame in Commissione, sono stati introdotti due nuovi articoli che, recependo il parere della I Commissione, dettano criteri e misure specifiche per il recepimento delle direttive 2005/71/CE e 2005/85/CE relative, rispettivamente, alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (articolo 8-bis) prevedendo che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trovi già in Italia, e alle procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (articolo 8-ter).
      È stato viceversa soppresso, con l'accoglimento di un emendamento del Governo, l'articolo 9 in tema di disciplina della titolarità delle farmacie. Oltre a destare alcune perplessità circa l'effettiva rispondenza della norma alle direttive comunitarie, l'articolo in esame insisteva infatti sulla medesima disciplina già oggetto dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in corso di conversione.
      Il capo reca, altresì, diverse disposizioni di attuazione diretta di direttive comunitarie, tra i quali l'articolo 10 in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra e l'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di prodotti fitosanitari; nonché vari articoli volti a dare esecuzione, ovvero a consentire l'effettiva attuazione nel nostro ordinamento di alcune disposizioni di regolamenti comunitari. In particolare, si ricorda l'articolo 14, modificato per recepire il parere della XIII Commissione, che contiene criteri direttivi per le modifiche al decreto
 

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del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari; l'articolo 16, che reca disposizioni per la tutela dei consumatori, e l'articolo 17, anch'esso modificato per recepire il parere della XIII Commissione, che interviene nel settore delle comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva.
      È stato inoltre aggiunto la disposizione di cui al nuovo articolo 15-bis che, in applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è diretta a risolvere una situazione che vede l'Italia colpita da una procedura di infrazione.
      È stato, invece, soppresso l'articolo 15 del disegno di legge, recante disposizione in materia di alimenti per animali, recependo il parere della Commissione Giustizia che ha rilevato l'assenza dei princìpi e criteri direttivi prescritti dall'articolo 76, comma 2, della Costituzione, essendo espressa in tale articolo una mera finalità.
      Nell'ambito del capo in esame, peraltro, vi sono alcune norme che non sembrano direttamente finalizzate a dare attuazione ad atti ovvero ad obblighi comunitari. Tra questi, si segnalano l'articolo 11, finalizzato ad introdurre sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione, e l'articolo 13, comma 1, lettera b), volto ad aumentare il numero degli esperti di cui può avvalersi la Commissione consultiva di controllo per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995. Tale disposizione non è stata peraltro modificata durante l'esame in Commissione. Desta, inoltre, qualche perplessità circa l'effettiva rispondenza alle direttiva comunitaria la previsione di cui all'articolo 12, peraltro non modificato in Commissione, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000 (che ha recepito la direttiva 98/8/CE), riguardante il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei biocidi. È pertanto opportuno un ulteriore approfondimento al riguardo.
      È stato invece soppresso, durante l'esame in Commissione, accogliendo una proposta emendativa del Governo, l'articolo 18 riguardante la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico, in cui esso rientra. La Commissione europea ha ritenuto, infatti, di non rinnovare le convenzioni relative ai centri nazionali di informazione sull'Europa, offrendo ai Governi nuove forme di collaborazione, che prevedono accordi pluriennali con gli Stati membri per assicurare un contributo finanziario agli organi scelti e proposti dagli stessi. Il Governo ha, pertanto, ritenuto opportuno sopprimere la disposizione in esame e compiere ulteriori valutazioni al fine di individuare la soluzione migliore per l'adempimento di tale funzione informativa.
      Durante l'esame in Commissione, sono stati, infine, aggiunti due ulteriori articoli. L'articolo 18-bis modifica il comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 428 del 1990, concernente il rimborso di diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali indebitamente riscosse. La modifica in esame, che si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2003 e della successiva procedura di infrazione a carico dell'Italia, uniforma le modalità di rimborso, consentendolo nei casi in cui il tributo non è stato traslato su altri soggetti; prevede, inoltre, come richiesto dalla Corte di giustizia, che la prova di tale traslazione non possa essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni.
      Infine, il nuovo articolo 18-ter abroga l'articolo 4 della legge n. 183 del 1987, che istituisce un comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, con compiti di
 

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studio e consulenza su questioni concernenti le attività comunitarie. L'abrogazione si rende opportuna in quanto le funzioni del comitato sono ora svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei e dal comitato tecnico permanente, istituiti dalla legge n. 11 del 2005. Sono inoltre soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della medesima legge n. 183 che prevedono un compenso al personale chiamato a far parte della commissione per il recepimento delle normative comunitarie.
      In conclusione, occorre sottolineare ancora una volta come la legge comunitaria per il 2006 abbia il merito di aver ridotto i tempi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie, in particolare nei casi di direttive il cui termine sia già scaduto o sia in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento. Si tratta di importanti innovazioni, utili a velocizzare i tempi di attuazione della normativa europea e a ridurre il rischio, per il nostro Paese, di incorrere in procedure di infrazione.
      La legge comunitaria per il 2006 presenta come elemento di criticità il fatto di essere stata sottoposta all'attenzione del Parlamento con un certo ritardo dovuto all'ingorgo istituzionale che si è determinato a causa delle elezioni per il rinnovo delle Camere e del Presidente della Repubblica, nonché per il referendum costituzionale. È importante che nel corso della legislatura si riesca ad approvare il provvedimento annuale in tempi più celeri.

Rosella OTTONE, Relatore

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042 e rilevato che:

                esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 20 direttive (sedici indicate nell'allegato A, quattro indicate nell'allegato B); in particolare, la prima riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati A e B (articolo 1); la seconda concerne l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari già vigenti, per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative (articolo 3); una terza delega riguarda l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5); un'ulteriore delega, in materia di alimenti per animali, è invece autonomamente prevista nel Capo III (articolo 15), peraltro senza indicarne criteri e principi direttivi;

                introduce un meccanismo innovativo volto a consentire al Governo - entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione - di recepire le disposizioni, ove effettivamente adottate, nell'ordinamento nazionale con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste);

                interviene, secondo una fisiologica caratteristica di tale tipologia di legge, su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo III); a tale circostanza - suscettibile di ingenerare in taluni casi situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse - si connette la previsione dell'articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad adottare testi unici delle disposizioni di attuazione di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, mentre il testo dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dalla legge n. 229 del 2003, si ispira alla distinta filosofia della codificazione normativa;

                ripropone il meccanismo - già presente nella legge comunitaria per il 2005 - del «doppio parere parlamentare» su schemi di

 

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decreti legislativi contenenti sanzioni penali (articolo 1, comma 8); mentre non compare la previsione - la cui presenza nella precedente legge era stata apprezzata dal Comitato in quanto idonea ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe - dell'informativa periodica (quadrimestrale) da parte del Ministro per le politiche europee alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome e la connessa trasmissione di una relazione qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto;

                reca un apposito Capo dedicato alla formulazione dei princìpi fondamentali della legislazione concorrente, dando così attuazione specifica, per la prima volta, alla previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della citata legge n. 11;

                riformula, all'articolo 9, una norma che il comma 6 dell'articolo 5 del recentissimo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), ha ormai abrogato;

                contiene norme volte a rilegificare, in via indiretta, materie demandate a fonti secondarie: in particolare, l'articolo 11 reca una delega in materia di assicurazioni obbligatoria dei veicoli avente ad oggetto i massimali di garanzia, già demandato ad un decreto ministeriale dall'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; analogamente, l'articolo 13 modifica una norma di cui è stata disposta la soppressione ma che risulta ancora in vigore in via transitoria;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si valuti la soppressione dell'articolo 9 - ove si interviene sui commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 - alla luce di quanto statuito nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), che ha già disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 362;

            all'articolo 13, comma 1, lettera b) - ove si interviene in merito alla composizione della Commissione consultiva di controllo, disciplinata da una disposizione (l'articolo 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995) successivamente abrogata dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, ma ancora in vigore in via transitoria fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero

 

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della salute - si riformuli la disposizione valutando la congruità di un intervento diretto del legislatore primario in una materia oggetto di delegificazione, sulla quale, peraltro, è già intervenuta, in via indiretta, la legge comunitaria per il 2003 per autorizzare il Governo a modificare il citato decreto n. 290 del 2001, nel senso di aumentare in via transitoria il numero dei membri della medesima commissione, senza che però il regolamento sia stato poi modificato;

            valuti, infine, la Commissione la soppressione, nell'allegato A, dei riferimenti alla direttiva 2003/71/CE (per la cui attuazione l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ha già conferito delega legislativa al Governo), e, nell'allegato B, alla direttiva 2005/14/CE (relativa all'assicurazione della responsabilità civile, il cui recepimento è stato già previsto dall'allegato B della legge comunitaria 2005);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 15 - ove si conferisce una delega al governo in materia di alimenti per animali - si integri la disposizione indicando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima, stante la genericità della previsione di assicurare «l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare».

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3 - ove si delega il Governo ad adottare una disciplina sanzionatoria per le violazione di obblighi derivanti da direttive comunitarie recepite in via regolamentare o amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con le analoghe deleghe previste dalle leggi comunitarie del 2004 e 2005, i cui termini di esercizio non sono spirati e per le quali, peraltro, erano statuiti principi e criteri direttivi in parte differenti;

            all'articolo 4, comma 2 - che dispone in merito alle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione quale novella al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, affinché possa assumere valenza generale in materia di recepimento di normative comunitarie, atteso che essa appare trascendere l'ambito di intervento del provvedimento in esame, come si desume anche dal fatto che la medesima disposizione era contenuta anche nell'articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29);

            all'articolo 7, comma 3 - relativo all'individuazione dei principi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente,

 

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ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, individuazione che avviene mediante un mero rinvio a quelli già contenuti nel decreto legislativo n. 30 del 2006 - dovrebbe valutarsi la soppressione di tale disposizione, sia in ragione del fatto che appare assai dubbia l'effettiva portata normativa, dal momento che i principi in materia di professioni, individuati dal decreto legislativo n. 30 del 2006, hanno già di per sé valenza generale, sia alla luce della circostanza che gli atti comunitari, indicati agli allegati alla legge comunitaria e rispetto alla cui applicazione dovrebbero operare tali principi, non risultano peraltro attingere la materia delle «professioni»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 11 - ove si novella integralmente l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, senza riprodurre l'espressa clausola abrogativa del decreto legislativo n. 29 del 1997, ivi attualmente contenuta - dovrebbe valutarsi l'opportunità di salvaguardare la permanenza di tale clausola nell'ambito del citato articolo 3, espungendo dall'articolo in esame il successivo comma 3;

            analogamente, al medesimo articolo 11, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il comma 4 che, nell'abrogare l'articolo 4 della legge n. 213 del 1997, concernente la mera entrata in vigore, appare inidoneo a produrre alcun effetto giuridico;

            all'articolo 18 - che autorizza il Governo a stipulare con la Commissione europea nuove intese concernenti la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in oggetto con le previsioni, contenute nella legge n. 178 del 2000, che vincolavano il Governo ad agire secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            con riguardo all'inserimento nell'allegato A della direttiva 2004/37/CE e della direttiva 2005/92/CE, dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di verificare se occorra un'effettiva attività di recepimento, atteso che la prima direttiva è di mera codificazione, mentre la seconda, che incide sull'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non sembra richiedere alcun adempimento da parte dello Stato italiano, in quanto le aliquote IVA vigenti nell'ordinamento nazionale (20 per cento, 10 per cento e 4 per cento) sono conformi alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria.

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2006;

            rilevata l'esigenza che il Parlamento sia chiamato a svolgere un ruolo più attivo e significativo sia nella fase di creazione delle norme comunitarie, sia in quella della loro attuazione all'interno del diritto nazionale;

            ritenuto, in particolare, necessario che nella fase ascendente siano concretamente attuati i meccanismi che consentono ai Parlamenti nazionali di incidere in modo efficace e significativo nella elaborazione della normativa comunitaria;

            rilevata, altresì, con riferimento alla fase discendente, l'opportunità di definire apposite procedure che consentano di accrescere il ruolo del Parlamento in sede di attuazione della disciplina comunitaria con uno specifico coinvolgimento delle Commissioni permanenti,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA I COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre

 

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2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

ART. 8.

        Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

        Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare affettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;

            b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.

        Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

        Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio direttivo: a) prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

 

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                I) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), recante i principi ed i criteri direttivi di delega che regolano l'adozione delle disposizioni sanzionatorie, la cui emanazione sia ritenuta necessaria per punire le infrazioni di disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie inserite negli allegati alla legge comunitaria:

                    a) condivise le scelte di adottare la natura dell'interesse leso come criterio per la individuazione della sfera della illiceità penale rispetto a quella della illiceità amministrativa, riservando la tutela penale ai soli interessi costituzionalmente protetti, di salvaguardare la normativa penale vigente e di prevedere soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);

                    b) richiamato il diverso il regime giuridico dei delitti e delle contravvenzioni (si pensi, ad esempio, alla inammissibilità del tentativo per le contravvenzioni od alla minore durata del termine minimo di prescrizione delle contravvenzioni rispetto a quello dei delitti), non appare adeguata alla gravità dei fatti puniti la configurazione esclusivamente come contravvenzioni delle infrazioni delle disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi anche quando esse siano lesive di interessi costituzionalmente protetti, quali, ad esempio, il diritto alla salute, sembrando,invece, coerente con il sistema penale vigente distinguere le ipotesi di reato di danno da quelle di pericolo, prevedendo che le prime siano punite come delitti e le seconde come contravvenzioni;

                    c) ritenuto opportuno prevedere la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria qualora all'interesse costituzionalmente protetto sia recato un danno di particolare gravità;

                    d) espressa una forte perplessità per la mancanza di criteri, come potrebbe essere quello della gravità del reato, che regolino il principio che attribuisce al legislatore delegato il potere di prevedere, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, le pene alternative previste per i reati di competenza del giudice di pace, trasferendone conseguentemente a questi la competenza, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità solo nel caso delle ipotesi contravvenzionali;

                    e) sottolineata l'opportunità di prevedere, almeno per le sole fattispecie delittuose, la possibilità di applicare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente di punire con sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive l'ente in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti;

 

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                    f) ritenuto, pertanto, che il sistema sanzionatorio che potrebbe essere adottato per punire le violazioni di disposizioni contenute in decreti legislativi attuativi delle direttive individuate dagli allegati potrebbe essere il seguente:

                        1) applicabilità al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;

                        2) riserva della tutela penale per i soli interessi costituzionalmente riconosciuti;

                        3) previsione di soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);

                        4) distinzione tra delitti e contravvenzioni in base al criterio della offensività della condotta, prevedendo i delitti per le ipotesi di danno e le contravvenzioni per le ipotesi di messa in pericolo del bene;

                        5) previsione della pena detentiva congiunta con la pecuniaria per i delitti che rechino un danno di particolare gravità;

                        6) possibilità di prevedere le sole pene alternative previste dalla legislazione vigente in materia di competenza penale del giudice di pace solo per le ipotesi contravvenzionali e conseguente conferimento della competenza a tale giudice;

                        7) possibilità di prevedere anche la responsabilità amministrativa degli enti per le fattispecie delittuose;

                II) in riferimento all'articolo 7 volto ad individuare i princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'attività legislativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione:

                    a) rilevato che il comma 3 rinvia, per la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni, a quelli individuati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale tuttavia già qualifica espressamente tali principi quali principi fondamentali in materia di professioni;

                III) in riferimento all'articolo 11, comma 1, recante disposizioni in materia di violazioni relative all'identificazione e classificazione delle carcasse bovine presso gli stabilimenti di macellazione, di cui all'articolo 3 della legge n. 213 del 1997:

                    a) rilevato come la più puntuale previsione delle tipologie degli illeciti, unitamente alla distizione soggettiva in tema di ascrivibilità al titolare dello stabilimento ovvero al tecnico classificatore, contribuisca a rendere più rigoroso e coerente l'impianto sanzionatorio vigente;

 

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                    b) espresse perplessità sulle disposizioni abrogative di cui ai commi 3 e 4, considerato che:

                        1) la prima, relativa all'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, sembrerebbe dettata dalla nuova formulazione dell'articolo 3 della legge 213 del 1997, non recante più esplicitamente detta abrogazione, tuttavia essa appare impropria in quanto gli effetti abrogativi sono immediati e permanenti e non sarebbe in alcun modo ipotizzabile alcuna reviviscenza;

                        2) la seconda, relativa all'abrogazione dell'articolo 4 della legge 213/1997, contenente meramente la clausola dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essa appare allo stesso modo impropria non essendo in alcun modo ipotizzabile una retrodatazione della novella intervenuta;

                IV) in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni in materia di alimenti per animali e diretto a conferire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, nonché a modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale;

            rilevata l'assenza dei principi e criteri direttivi prescritti dall'articolo 76, comma 2 della Costituzione, essendo espressa in tale articolo una soltanto una mera finalità,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 7, sia soppresso il comma 3;

            b) all'articolo 11, siano soppressi i commi 3 e 4;

            c) sia abrogato l'articolo 15;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria secondo quanto indicato nella parte motiva della relazione.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE

ART. 7.

        Sopprimere il comma 3.

 

Pag. 20

ART. 11.

        Sopprimere il comma 3.

        Sopprimere il comma 4.

ART. 15.

        Sopprimerlo.

        


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            premesso che:

                l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione;

 

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                dalla relazione illustrativa al presente disegno di legge risulta che tra le procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti del Governo italiano ve ne è una che riguarda il ministero della difesa (n. 1999/4239);

                la Commissione europea con tale procedura ha contestato al Governo italiano la non conformità al principio comunitario di non discriminazione in base al sesso nell'accesso al lavoro del sistema di reclutamento del personale femminile nelle Forze armate per «aliquote d'ingresso» definite annualmente;

            valutata pertanto positivamente la disposizione di cui all'articolo 26 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) che, al fine di superare la questione oggetto della citata procedura, ha stabilito che il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, possa prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di ciascuna Forza armata;

            ravvisata comunque l'esigenza che il Ministro della difesa si attenga ad una puntuale applicazione della citata disposizione, stabilendo limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile esclusivamente in presenza delle motivate esigenze richiamate dalla disposizione stessa,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria 2006 (A.C. n. 1042);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                all'attuazione di alcune delle direttive incluse negli elenchi allegati le amministrazioni competenti non potranno far fronte esclusivamente avvalendosi delle ordinarie risorse già previste a legislazione vigente;

                a tale fine, opportunamente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, consente l'utilizzo del fondo di rotazione delle politiche comunitarie per far fronte ad eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate;

                la misura di 50 milioni di euro quale limite di utilizzo del fondo risulta coerente con quanto avvenuto negli scorsi anni e con gli elementi di informazione forniti dalle amministrazioni competenti;

 

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                appare comunque necessario che all'attuazione delle medesime direttive si provveda per via legislativa e che i relativi schemi di decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di consentire una puntuale verifica della sostenibilità finanziaria delle disposizioni ivi previste;

            considerato che:

                appare opportuno acquisire informazioni puntuali sulle procedure di infrazione che riguardano il nostro Paese, in quanto suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica, nonché sulle iniziative adottate allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalle autorità comunitarie;

                appare altresì opportuno assicurare al Parlamento una informazione aggiornata e puntuale sui flussi finanziari con l'Unione europea e sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria;

            rilevato che:

                il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è già previsto dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Tale articolo reca, peraltro, principi e criteri direttivi puntuali, nonché un'apposita clausola di invarianza finanziaria, che mancano invece nel testo del disegno di legge in esame,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        nel presupposto che gli eventuali oneri che dovessero manifestarsi nell'attuazione delle direttive, eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti, siano contenuti entro il limite di spesa, indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, di 50 milioni di euro;

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, al comma 4, sostituire le parole: «oneri finanziari» con le seguenti: «conseguenze finanziarie» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2004/37/CE, 2005/14/CE, 2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE»;

            all'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/71/CE;

 

Pag. 23

            all'Allegato A, sopprimere le direttive 2004/37/CE, 2005/33/CE, 2005/47/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE ed inserirle nell'Allegato B;

            all'Allegato C, sopprimere la direttiva 2005/55/CE ed inserirla nell'Allegato B;

            dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

        «Art. 18-bis. - (Relazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente l'elenco delle procedure di infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato e dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87-88, dalla Commissione europea, nei confronti dell'Italia.
        2. Nella relazione di cui al comma 1 devono essere inserite:

            informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

            informazioni aggiornate sullo stadio di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;

            puntuali informazioni sulle attività svolte, le iniziative adottate e gli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;

            una sintesi del dispositivo delle sentenze eventualmente adottate;

            elementi di valutazione sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.

        Art. 18-ter. - (Relazione al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportate la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche interessate»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, i cui contenuti appaiono largamente trasfusi nelle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 223 del 2006.

 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevata, in generale, l'esigenza che il Governo assuma tutte le iniziative utili a migliorare il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento delle direttive comunitarie, il quale risulta attualmente ancora il più basso tra gli Stati membri, anche al fine di evitare l'avvio di ulteriori procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia;

            evidenziata, al contempo, la necessità di assicurare che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia assicurato in termini tali da minimizzare gli appesantimenti burocratici e i maggiori oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese;

            considerata l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, comprendente le direttive per le quali non è previsto il parere parlamentare, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale prevede, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega, con la previsione dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            rilevato come la direttiva 2005/14/CE, che modifica precedenti direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame, è già contemplata dalla legge n. 29 del 2006, legge comunitaria 2005, all'allegato B;

            sottolineata l'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/106/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2005;

            rilevata inoltre l'opportunità di dare attuazione alla direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o gennaio 2006;

            ribadita altresì l'esigenza di recepire la direttiva 2004/79/CE, in materia di fiscalità, per la quale si prevede l'attuazione in via amministrativa,

 

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            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale contempla, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega in materia.


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2006,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            considerato positivamente che il disegno di legge prevede, agli allegati A e C, il recepimento di talune direttive comunitarie in materia di tutela ambientale e di disciplina degli appalti pubblici,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'elenco delle direttive di cui all'allegato C, da recepire in via amministrativa, con la direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso

 

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tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE, concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas, atteso che il disegno di legge in esame prevede proprio l'attuazione della citata direttiva 2005/55/CE e che il relativo termine di attuazione nell'ordinamento interno verrà in scadenza a breve.

EMENDAMENTI APPROVATI DALL'VIII COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato «B», inserire la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevato positivamente che il disegno di legge dispone il recepimento con lo strumento del decreto legislativo, nell'ambito dell'elenco

 

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recato dall'allegato A, della direttiva n. 66 del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore;

            ritenuta inoltre opportuna l'inserzione delle direttive n. 35 del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, e n. 65 del 26 ottobre 2005, in materia di miglioramento della sicurezza dei porti, nell'elenco di cui all'allegato B, che si traduce nell'obbligo di trasmissione dei relativi schemi normativi alle competenti Commissioni parlamentari prima di procedere all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione;

            considerato infine eccessivo il numero complessivo di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto comunitario e per mancata trasposizione delle direttive, con particolare riferimento alle 35 procedure specificamente riferite ad atti normativi comunitari concernenti il settore dei trasporti e delle comunicazioni, e ritenuto quindi necessario sia intrapreso ogni sforzo volto a ridurre il più possibile tale volume di contenzioso con gli organismi comunitari,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevato che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione;

            osservato che il disegno di legge comunitaria per il 2006 nel suo insieme coinvolge in maniera limitata materie di competenza e di interesse della X Commissione,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042 (legge comunitaria per il 2006);

            valutato positivamente il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva 2004/37/CE recante Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e della Direttiva 2005/47/CE recante Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili;

            considerato che, con riferimento all'applicazione di tali atti comunitari, l'articolo 7 individua i princìpi fondamentali che le regioni e province autonome sono chiamate a rispettare nell'esercizio della propria competenza normativa, al fine di garantire uniformità a livello nazionale delle disposizioni di tutela della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori, e di consentire alle regioni e province autonome di introdurre limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato;

            rilevato che la disciplina della sicurezza del lavoro, in quanto diretta espressione di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, richiede nei suoi tratti essenziali un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, onde evitare il rischio di una eccessiva differenziazione sulla materia,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALL'XI COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

 

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ART. 7.

        Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di introdurre, inserire le seguenti: laddove la situazione lo renda necessario.

        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più severi di con le seguenti: ulteriori rispetto a.


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;

            considerato tuttavia che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, si sovrappone ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che hanno abrogato, tra l'altro, i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, oggetto invece di un diverso intervento di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito i profili di compatibilità tra l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria e le disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che incidono sulla medesima materia, in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni in società.

 

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con gli emendamenti approvati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ART. 1.

        All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere la seguente voce: 2005/91 /CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.

ART. 14.

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al comma 1, in base ai seguenti criteri direttivi:

            a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia molti, sia ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;

            b) demandare ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.

 

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ART. 17.

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        3-bis. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al citato regolamento (CE) n. 865/2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, di attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri» inserire il seguente numero: «0.05».

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER
L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER
L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.       2. Identico.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri       3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri

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previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

      

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2006; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre


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  2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.       5. Identico.
      6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.       6. Identico.
      7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.       7. Identico.
        8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

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      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.       9. Identico.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          a) identica;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          b) identica;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa

          c) identica;


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all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nella presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;  

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

          d) identica;


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n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;  

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          e) identica;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          f) identica;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

          g) identica.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della

      1. Identico.


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presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.  
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).       2. Identico.
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.       3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      Identico.

      2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.  
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione

      Identico.


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delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.  
      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.  
      3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.  
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

      1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

      Identico.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.  
 
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
 
Art. 6-bis.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
        1.   Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:
        «Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di

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  contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti relativi a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono altresì ogni sei mesi alle Camere un elenco:
            a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
            b) delle cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani;
            c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni;
            d) dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
        3. Gli elenchi di cui alla lettera a) del comma 2 comprendono una sintesi del dispositivo delle singole sentenze in essi contenute e un'informazione qualificata sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle medesime sentenze, nonché sul loro impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani.
      4. Gli elenchi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono articolati in base

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  al settore e alla materia cui si riferiscono e comprendono:
            a) informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
            b) informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
            c) un'informazione qualificata sulle attività svolte e sugli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
            d) una valutazione delle eventuali conseguenze di carattere finanziario, nonché del possibile impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani di eventuali pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.
            Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».
Capo II
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA
LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA
LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 7.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).
Art. 7.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).

      1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province

      1. Identico:


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autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:  

          a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

          a) identica;

          b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.

          b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.

      2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:

      2. Identico.

          a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

 

          b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;


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          c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.  

      3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.

      Soppresso.

      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       3. Identico.
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 8.
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29).
 

      1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:

(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      «Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione

      a) identica;


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dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:  

              1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

              2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

          b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

          b) identica;

          c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.

          c) identica».

 
Art. 8-bis.
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005).
 

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.

 
Art. 8-ter.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).
        1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva

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  2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;
            b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362).
      Soppresso.
      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
      «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In

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caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione»;  
          b) il comma 10 è abrogato.  
Art. 10.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).
Art. 10.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).

      1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      Identico.

          «b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».

 

      2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

          «b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».


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Art. 11.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
Art. 11.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

      1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

      «Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Identico.

      2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

      2. Identico.

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.       3. Identico.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento».       4. Identico.

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        5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato».

      2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      2. Identico:

      «Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.

      «Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Identico.

      2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.       2. Identico.
      3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.       3. Identico.
      4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.       4. Identico.

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      Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.       Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Identico.
      2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.       2. Identico.
      3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.       3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
      4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».       4. Identico».

      3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.

      Soppresso.

      4. L'articolo 4 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è abrogato.       Soppresso.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174).
Art. 12.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174).

      1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato


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per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».  
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

      1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

          «1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;

 

          b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:

          b) identico:

          «4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del

          «4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del


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territorio e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5». territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».
Art. 14.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
Art. 14.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

      1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

      1. Identico.

          a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

 

          b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

 
 

      2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione

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  in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
            b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di alimenti per animali).
      Soppresso.
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.  
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.

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Art. 15-bis.
(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
        1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva.
Art. 16.
(Disposizioni per la tutela dei consumatori).
Art. 16.
(Disposizioni per la tutela dei consumatori).

      1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

 
      2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:  

          a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

 

          b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

 

          c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

 

          d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;


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          e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.  

      3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

 
      4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.  
      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  
      6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».  
Art. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva).
Art. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).

      1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

      1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
      
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

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definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1. definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
      3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).       3. Identico.
        4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri:» sono inserite le seguenti: «0,05,».
Art. 18.
(Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).
      Soppresso.
      1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni.
 
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).
 

      1. All'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2:
                1) dopo le parole: «norme comunitarie» sono inserite le seguenti: «ovvero

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  indebitamente riscossi in applicazione di disposizioni nazionali non rilevanti per l'ordinamento comunitario»;
                2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari, a mezzo di presunzioni»;
            b) il comma 3 è abrogato.
 
Art. 18-ter.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183).
        1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

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Pag. 58-59


Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

      2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

      Soppressa.

      2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

      Soppressa.

      2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

      Soppressa.

      2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

      Soppressa.

      2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

      Soppressa (v. allegato B).

 

Pag. 60-61

      2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

      Soppressa.

      2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

      Identica.

      2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

      Soppressa (v. allegato B).

      2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.

      Soppressa.

      2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.

      Soppressa.

      2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

      Soppressa (v. allegato B).

 

      2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

 

Pag. 62-63


Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

      2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

      Soppressa.

      2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

      Identica.

        2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

      2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

      Identica.

      (v. allegato A).

      2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

      (v. allegato C).

      2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

      (v. allegato A).

      2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

      (v. allegato A).

      2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

      2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

      Identica.

 

Pag. 64-65

      (v. allegato A).       2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

      (v. allegato A).

      2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

      (v. allegato A).

      2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

      2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

      (v. allegato A).

      2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

 

      2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

 

      2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

 

      2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

 

      2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

 

      2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

 

      2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

 

Pag. 66-67

        2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
 

      2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

 

Pag. 68-69


Allegato C
(Articolo 6, comma 1)
Allegato C
(Articolo 6, comma 1)

      2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

      Identica.

      2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

      Soppressa (v. allegato B).


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