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PDL 162

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 162



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDI, AMORUSO, ANGELI, ASCIERTO, BARBIERI, BELLOTTI, BRUSCO, CARLUCCI, CASTELLANI, CATONE, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, DE CORATO, FERRIGNO, FORLANI, FORMISANO, FOTI, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MARTINELLO, MAZZONI, MIGLIORI, MINASSO, MISURACA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PAOLETTI TANGHERONI, PATARINO, PELINO, PORCU, RAISI, RAMPELLI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SALERNO, SANZA, TUCCI, ULIVI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZANETTA

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e accessori per l'arredamento della prima casa da parte di nuove coppie

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Un preciso indirizzo della legislazione italiana tende a favorire il cittadino all'atto dell'acquisto della prima abitazione, in evidente attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce: «La Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (...)».
      In quest'ottica vanno evidentemente inquadrati i provvedimenti, più o meno recenti, che tendono ad agevolare l'acquisto
 

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della «prima casa» sia con facilitazioni finanziarie, sia attraverso consistenti riduzioni di imposte.
      In tale contesto si ritiene opportuno presentare una proposta di legge che consenta alle giovani coppie - con un livello di reddito ben determinato - di acquistare a condizioni agevolate l'arredamento necessario per la prima abitazione.
      D'altro canto, gli elementi di arredo hanno raggiunto costi tali - per cause indipendenti dalla volontà di chi li produce (per esempio, costo del lavoro; costo del denaro; costo delle materie prime - legno - in massima parte d'importazione ed ancorate al dollaro; inflazione; conflittualità sindacale; insufficiente produttività) da risultare di problematica acquisizione per le limitate possibilità di una giovane coppia.
      Inoltre, tale situazione ha ormai portato ad una preoccupante stagnazione del mercato interno degli elementi di arredo, facendo conoscere al settore del mobile e dell'arredo in generale un momento congiunturalmente negativo che non trova precedenti nel recente passato e che, se non viene contrastato da provvedimenti adeguati ed incisivi, rischia di portare alla chiusura di un elevato numero di aziende ed al conseguente taglio di un consistente numero di posti di lavoro.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge si potrebbero raggiungere tre obiettivi:

          a) facilitare l'accesso all'acquisto di mobili da parte di giovani coppie;

          b) ridare vivacità al mercato e quindi «ossigeno» alle aziende (industriali e commerciali);

          c) salvaguardare in maniera congrua i livelli dell'occupazione.

      Spina dorsale del provvedimento proposto è la riduzione, fino a certi importi e per una categoria di soggetti ben individuati, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 20 per cento al 4 per cento. Perché il 4 per cento? Per evidente analogia con l'aliquota fissata a favore dell'acquisto della prima casa.
      Si è scelta la via della riduzione IVA per i vantaggi immediatamente monetizzabili che essa arreca. La via dello sgravio sulle imposte dirette non appare invece perseguibile: essa creerebbe infatti dei crediti di imposta che, stante la lentezza delle procedure, rimanderebbero il godimento del beneficio troppo in là nel tempo (da tre a cinque anni), vanificando la portata di tutta l'operazione.
      Con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge viene individuata una fascia di destinatari di ampiezza notevole: i futuri sposi e coloro che, sposati da poco, convivono con parenti o non hanno potuto adeguatamente arredare la casa. I futuri sposi sono stati considerati partendo dal presupposto che la casa va arredata prima delle nozze e l'acquisto dell'arredo è, quindi, normalmente precedente al vincolo matrimoniale.
      Poiché occorre fissare il tetto massimo su cui applicare l'aliquota ridotta, si ritiene che tale tetto dovrebbe risultare in relazione al costo medio necessario per arredare: una stanza da letto, un soggiorno, una cucina, un bagno, un ingresso. Ad avviso del proponente, tale costo medio può essere determinato in 20 mila euro.
      Per quanto riguarda il limite di reddito complessivo lordo, si è ritenuto idoneo fissarlo in 20 mila euro.
      Con il comma 2 si introduce il meccanismo dell'autocertificazione, con tutte le conseguenze che ne derivano; ciò serve a snellire e a semplificare le procedure.
      Il riferimento, poi, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è finalizzato a dettare le norme per la corretta compilazione di una fattura.
      Con il comma 3 si stabilisce che entro sei mesi dall'effettuazione del pagamento, se avviene in anticipo, o della consegna, i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio. Per semplicità si è previsto un unico obbligo sia per chi è già sposato (e che quindi potrebbe avere

 

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già pronto il certificato) sia per chi si sposerà successivamente.
      Con il comma 4 si dispone che, in caso di mancata presentazione del certificato richiesto, si proceda all'applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola il ripristino dell'aliquota IVA originaria.
      Infine, l'aver indicato che i «quindici giorni successivi» al termine decorrono dal compimento dei sei mesi, vuole significare che, se la coppia non contrae matrimonio e non risulta sposata, deve pagare l'IVA al 20 per cento e non al 4 per cento.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge il Parlamento non soltanto incentiverà le giovani coppie all'acquisto dell'arredamento della prima casa ma, soprattutto, darà un contributo alla ripresa di un settore che, con miliardi di euro di fatturato, di export e di attivo di bilancio commerciale, nonché con migliaia di addetti, rappresenta uno dei settori portanti della nostra economia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le cessioni di mobili ed accessori per l'arredamento effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che lo hanno contratto da non più di dodici mesi, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento fino ad un corrispettivo massimo di 20 mila euro, a condizione che:

          a) la cessione abbia per oggetto mobili e accessori destinati all'arredamento dell'abitazione coniugale;

          b) il reddito complessivo lordo dei soggetti interessati non sia superiore a 20 mila euro annui.

      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e che i cessionari rilascino apposita dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del vincolo matrimoniale, la destinazione dei mobili e degli accessori che si intendono acquistare, nonché il possesso del requisito reddituale di cui alla lettera b) del citato comma 1. Si applicano gli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      3. Entro sei mesi dal pagamento del corrispettivo o dalla consegna, se successiva, dei mobili ed accessori acquistati con le modalità previste ai commi 1 e 2, i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio.

 

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      4. In caso di mancata presentazione del certificato di matrimonio, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.


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