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PDL 957

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 957



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono moltissimi i cittadini che si rivolgono alle associazioni dei consumatori per lamentare l'illecita applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie dalle aziende erogatrici di gas metano. Per la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), infatti, l'aliquota IVA è calcolata al 10 per cento per la produzione di acqua calda e per la cottura, mentre è al 20 per cento per il solo riscaldamento. Eppure, nel caso di chi, ad esempio, dispone di impianti autonomi, le società erogatrici di gas hanno sempre applicato l'aliquota più alta. Questo anche nel periodo estivo, da aprile a settembre, in cui le leggi regionali e i regolamenti comunali vietano l'uso del riscaldamento. Negli ultimi anni, delle lamentele e delle istanze degli utenti si sono fatte portavoce diverse associazioni di consumatori, in special modo l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC), che ha posto in evidenza l'incongruenza di un tale sistema, che si traduce in un onere improprio caricato ai danni della maggior parte delle famiglie italiane, e in considerazione di ciò ha anche investito in diverse città italiane, con successo, l'autorità giudiziaria. L'ADOC ha in particolare evidenziato come sia ingiustificabile una simile tassazione effettuata con la sola motivazione che, in caso di unicità di contatore, e
 

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pertanto di uso promiscuo del gas metano, l'aliquota ordinaria debba essere applicata anche nei mesi che vanno da aprile a ottobre. Se a tutto ciò si aggiunge che l'IVA viene calcolata sull'intero importo fatturato in bolletta, comprensivo delle imposte di consumo, quali l'imposta erariale di consumo, si evidenzia come sul cittadino vengano a gravare imposte quanto mai inique e vessatorie e che si concretano in ogni caso in una doppia imposizione fiscale. Per quanto concerne, inoltre, l'interpretazione del concetto di «uso domestico», è bene rammentare una «vecchia» circolare dell'allora Ministero delle finanze, la n. 82 del 7 aprile 1999, che aveva già ribadito che «l'uso domestico» si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.
      La presente proposta di legge, nell'intento di porre fine alla distorsione della interpretazione della legge in vigore, al comma 1 dell'articolo 1, prevede che l'IVA sulle cessioni di gas metano o di GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, venga applicata sempre nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento. La proposta di legge, al comma 2 dello stesso articolo 1, invece, stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro, con una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.
      2. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro, con una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
      3. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 39) della parte II è inserito il seguente:

          «39-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

          le disposizioni di cui alla prima e seconda parte del numero 39-bis) si applicano in caso di conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro annui, prevedendo una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico»;

          b) al numero 127-bis) della parte III sono aggiunte le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla prima e seconda parte del presente numero si applicano in caso

 

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di conduttori di abitazioni con un reddito annuo superiore a 12.000 euro annui;».

      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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