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PDL 1240

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1240



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRINO POMICINO, BARANI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, NARDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da tempo, come rilevato in questi giorni da tutti gli organi di informazione di ogni colore politico, c'è in Italia un uso delle intercettazioni telefoniche anomalo per quantità, pubblicazione ed omissioni, fenomeni che rappresentano tutti insieme una grande questione democratica.
      Sulla quantità di intercettazioni non c'è chi non veda la differenza con altre grandi democrazie che pure sono sottoposte a una continua offensiva terroristica (Stati Uniti e Inghilterra). Siamo il Paese più «intercettato» e contestualmente siamo, tra gli Stati membri dell'Unione europea, quello con più forte insediamento della criminalità organizzata, due fenomeni difficilmente compatibili tra di loro. Non vorremmo semplicisticamente ritenere che mentre si ascolta la società civile o persone responsabili di illeciti certamente da perseguire, ma decisamente meno pericolosi sul piano sociale, vi sia una sorta di lassismo verso la criminalità organizzata e la sua capacità di permeare i gangli del sistema istituzionale ed economico. Sappiamo che su questo terreno analisi semplicistiche sono pericolose almeno quanto l'indifferenza verso ciò che sta succedendo sul piano delle intercettazioni telefoniche.
      In secondo luogo, non possiamo che essere allarmati per quanto viene reso pubblico anche con riferimento a conversazioni di persone che non sono oggetto di procedimenti giudiziari o di parlamentari della Repubblica. Tutto ciò turba
 

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non solo la vita dell'intera società che si sente «ascoltata», ma, spesso, anche i mercati finanziari, con impropri vantaggi e svantaggi dei rispettivi protagonisti, nonché l'ordinato svolgersi della vita democratica.
      In terzo luogo, abbiamo sufficiente avvertenza di come ci siano, in alternativa a superficiali pubblicazioni, anche gravi occultamenti di conversazioni intercettate.
      Dinanzi a considerazioni di questo genere, senza volere né enfatizzare né sottovalutare, le Camere non possono non dare alla società nazionale un'oggettiva raccolta di informazioni e un'altrettanto oggettiva valutazione, indicando eventuali possibili rimedi. Sappiamo bene che non può né deve essere in discussione lo strumento delle intercettazioni telefoniche, che restano essenziali per le indagini giudiziarie, ma neanche è possibile accettare che questa esigenza sia lo scudo dietro il quale avviene di tutto e di più. Per tali motivi riteniamo urgente ed essenziale l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni, in particolare, ma non solo, telefoniche, affinché il Parlamento possa dare risposte certe e in tempi rapidi all'opinione pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione illecita o indebita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Senato della Repubblica, la Commissione elegge il proprio presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

      1. La Commissione:

          a) nel rispetto delle relative competenze, procede a una verifica dell'applicazione della legislazione vigente al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito

 

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della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni;

          b) nel rispetto delle relative competenze, valuta la complessiva efficienza e correttezza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni, per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;

          c) valuta se sia opportuno promuovere modifiche legislative al fine di prevenire e meglio reprimere il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle intercettazioni non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria, in violazione dell'articolo 684 del codice penale;

          d) verifica in quali casi e sulla base di quali convenzioni l'effettuazione delle intercettazioni sia affidata a strutture private e l'uso che tali strutture ne fanno;

          e) accerta se e quanto sia diffusa la pratica di riportare in provvedimenti giudiziari il testo di intercettazioni di persone non sottoposte a procedimenti giudiziari;

          f) verifica se e quanto sia diffusa la pratica di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole così conoscibili;

          g) accerta gli oneri complessivamente sostenuti per l'attività di intercettazione a partire dal 1995;

          h) accerta se si siano verificate omissioni e cancellazioni di trascrizioni di intercettazioni contenenti notizie di reati poi non perseguiti;

          i) accerta la reale efficacia dello strumento delle intercettazioni nei procedimenti penali, in particolare in relazione al

 

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numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti da segreto.
      4. Ferme restando le competenza dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      5. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

Art. 5.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento

 

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di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei tre quinti dei componenti prima dell'inizio dei lavori.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di un anno dal suo insediamento. Entro il mese successivo la Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.


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