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PDL 1356

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1356



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAVAGLIA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, COTA, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO, STUCCHI

Istituzione del Fondo per l'autonomia delle persone disabili

Presentata il 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Finalmente, oggi, grazie agli enormi passi in avanti compiuti del progresso tecnologico, le persone disabili hanno la possibilità di disporre di strumenti per lo svolgimento delle attività quotidiane, della vita scolastica e per un produttivo inserimento nel mondo del lavoro.
      Le normative attualmente in vigore - si pensi alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), non garantiscono però alle persone disabili di disporre, in tempi veloci e con certezza, delle tecnologie adeguate.
      Questo, molto spesso, penalizza la persona disabile rendendola incapace di fare e di essere produttiva come un qualsiasi normodotato, rinforzando l'atteggiamento della società che vede le persone portatrici di handicap più come un peso che come una risorsa.
      Bisogna comprendere che nell'epoca in cui viviamo non solo la sanità in senso stretto, ovvero la medicina, realizza condizioni di salute, ma anche e sempre più - soprattutto per quelle persone che la medicina non può più curare - la qualità della vita, lo star bene, il poter essere
 

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autonomi, tutti fattori che dipendono da altri fattori tra cui, al primo posto, la tecnologia.
      Nel nostro Paese, inoltre, non esiste un comparto industriale degli ausili tecnologici (dato che questo settore produttivo continua ad essere considerato come un mercato di nicchia), la gran parte delle risorse (oltre l'87 per cento della spesa pubblica), è destinata a pensioni e indennità e neppure gli indennizzi assicurativi per gli incidenti, sia automobilistici sia sul lavoro, sono orientati alla ricostruzione di una vita attiva.
      Accade, quindi, che oltre il 90 per cento delle persone disabili non sia educato a beneficiare dell'apporto tecnologico per essere indipendente e per rappresentare, quindi, sempre meno, un costo assistenziale. In questo modo, se non sarà operata un'inversione di tendenza, in considerazione del fatto che la condizione di disabilità è in aumento a causa degli incidenti e dell'aumento dell'età media della popolazione, ben presto la spesa assistenziale nel nostro Paese sarà insostenibile.
      L'altro grande ostacolo a una migliore qualità della vita delle persone disabili è l'educazione scolastica. La scuola italiana non ha ancora trovato un orientamento chiaro per sviluppare efficacemente il potenziale dei giovani disabili, né utilizza diffusamente le tecnologie compensative dei deficit.
      Inoltre, i disabili sono discriminati poiché per le aziende rappresentano, comunque e sempre, un maggiore costo. Bisogna quindi dare alle aziende la possibilità di effettuare l'adattamento del posto di lavoro, ovvero di affrontare le spese relative all'acquisto delle tecnologie compensative per ottenere pari opportunità tra lavoratori disabili e altri lavoratori, interamente a carico di un fondo pubblico. In questo modo le imprese non avranno più l'alibi dei maggiori costi, giacché essi saranno a carico della collettività.
      Quindi, la presente proposta di legge, della quale si auspica una rapida approvazione, istituisce il «Fondo per l'autonomia delle persone disabili» al fine di potenziare la ricerca e la diffusione delle tecnologie compensative, in modo tale da avvicinare lo stile di vita delle persone disabili italiane a quello degli abitanti del Nord Europa, dove ormai, già da tempo, si preferisce impiegare le risorse economiche in modo da permettere una reale integrazione delle persone disabili nella vita attiva della società invece di pensare unicamente a politiche assistenziali ormai superate dai tempi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo per l'autonomia delle persone disabili).

      1. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il «Fondo per l'autonomia delle persone disabili», di seguito denominato «Fondo», allo scopo di finanziare progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnologica destinata ad aumentare l'indipendenza delle persone disabili e di fornire dispositivi tecnologici compensativi per la realizzazione delle pari opportunità nello svolgimento di attività scolastiche e lavorative delle persone disabili.
      2. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti dall'utilizzo di una quota del gettito tributario dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nella misura del 10 per cento della quota a diretta gestione statale.
      3. Il Fondo è altresì alimentato da erogazioni liberali di soggetti privati e di imprese. Le donazioni sono deducibili dal reddito imponibile, per le persone fisiche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le società ai sensi dell'articolo 100 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in misura non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Art. 2.
(Modalità di ripartizione del Fondo).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome

 

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di Trento e di Bolzano. Alla ripartizione del Fondo si provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano.
      2. Sono ammesse al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni, pubbliche o private, che dispongono sul territorio regionale di sedi, di personale e di ogni altra struttura idonea congruente con gli obiettivi della ricerca stessa.


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