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PDL 1315

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1315



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia
di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate o deturpate opere artistiche e architettoniche, ovvero edifici urbani e beni mobili nei centri storici e nei quartieri periferici sta assumendo proporzioni sempre maggiori.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e di prevenire i fenomeni di imbrattamento che deturpano non solo le bellezze artistiche e architettoniche delle nostre città, ma anche gli edifici di civile abitazione, i prospetti in genere e tutte le cose mobili e immobili.
      L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso atti vandalici. Per rendere più incisiva l'attuale disciplina penalistica, si è ritenuto necessario proporre una modifica all'articolo 639, prevedendo la punizione di chi deturpa o imbratta con scritte e con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti e, in genere, cose mobili o immobili altrui.
      La presente iniziativa legislativa prevede inoltre una modifica, in senso maggiormente repressivo, dell'articolo 639 del codice penale, relativamente alla pena e alle sanzioni per le ipotesi di reato ivi previste. Per il deturpamento e l'imbrattamento dei beni di cui al primo comma è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa da 500 euro a 1.500 euro. L'autore dell'atto vandalico sarà
 

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inoltre condannato a sostenere le spese di ripristino e di pulitura perché non può essere tollerato che i comuni, gli organismi competenti ed i privati siano costretti anche a sostenere l'onere economico per ripristinare la situazione precedente, oltre che a subire i danni. Infine, nel caso di danni provocati a cose di interesse storico o artistico oppure a immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 5.000 euro, o della pena della reclusione, elevandola a due anni.
      Per i reati in questione si procede d'ufficio, altrimenti, se tale procedura non fosse imposta, numerosi atti vandalici rimarrebbero impuniti in mancanza di querela della persona offesa. È opportuno procedere d'ufficio anche se si tratta di immobili privati perchè occorre prevenire i reati di deturpamento estendendo il controllo non solo alle innumerevoli opere di interesse storico-monumentale che arricchiscono il nostro territorio, ma anche a tutti gli edifici e manufatti che disegnano con i loro affacci l'immagine delle città e che rappresentano, di fatto, il connotato urbano di più immediata percezione.
      Considerata l'importanza di mantenere il decoro edile ed estetico degli edifici che per certi aspetti versano in condizioni di assoluto degrado a causa delle scritte murali o di simili atti di vandalismo, auspichiamo una celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
      Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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