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PDL 1277

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1277



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, VILLETTI, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUGLIO, CREMA, D'ELIA, DI GIOIA, MANCINI, MELLANO, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCI, TURCO, BARANI, DEL BUE, NARDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali

Presentata il 4 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presentazione di questa proposta di legge nasce dalla necessità di fare chiarezza in un campo, quello delle intercettazioni, che rischia di annullare il diritto alla privacy di ogni cittadino. Non si tratta ovviamente di mettere in discussione gli importanti risultati ottenuti, anche attraverso le intercettazioni, nella lotta alla criminalità e al terrorismo, ma di accertare l'uso che se ne è fatto e l'utilità e i costi per la comunità. Il rischio che, per via dei controlli incrociati, ogni cittadino possa essere intercettato, con palese violazione della sua libertà, senza che sia un criminale, pone degli enormi interrogativi in un Paese democratico. Il fatto che, a seguito della pubblicazione di intercettazioni, molti cittadini siano stati dati in pasto all'opinione pubblica, ancor prima che si definissero le loro eventuali responsabilità penali, è inammissibile e, al di là dei giudizi di merito che si possono dare su una classe dirigente che certo non brilla per dirittura morale, rimane il nodo di fondo: è fondamentale accertare l'uso e la reale necessità delle intercettazioni stesse.
      La libertà dell'individuo è l'asse centrale di ogni società liberale e, pur essendo importante assicurare la sicurezza dello Stato, la limitazione della stessa, senza che vi sia un controllo, rischia di far vacillare lo stesso concetto di democrazia e di mettere in discussione i diritti costituzionali dei singoli cittadini.
      Ogni cittadino può stabilire il proprio stile di vita in piena autonomia, con l'unico obbligo di non infrangere le leggi dello Stato e di non ledere l'altrui libertà.
 

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      Su questi temi, vi è e continuerà ad esservi un amplissimo dibattito in tutto il mondo, visti gli enormi passi avanti compiuti dalla tecnologia in questo campo; ciò non toglie che i princìpi fondanti di una democrazia debbano avere da parte della politica la giusta attenzione e il giusto controllo, affinché non siano travalicati i limiti stabiliti dallo stesso diritto giuridico alla privacy.
      Non si contano più gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali, che, pur possedendo mezzi limitati, ha richiamato sia gli editori sia le stesse autorità giudiziarie a non violare la riservatezza, la dignità e l'identità personale, nonché il diritto alla protezione dei dati personali. Così come lo stesso Garante è intervenuto nei confronti dei gestori telefonici interessati all'esecuzione di intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria, affinché fossero forniti informazioni e documenti utili ad una piena valutazione delle modalità con le quali vengono svolte, a qualunque titolo, attività connesse con le intercettazioni di comunicazioni sia telefoniche, sia informatiche o telematiche, sia ambientali. Non può, in questa situazione, non apparire anomalo che la Tim, arrivata alla soglia delle 5.000 linee intercettate, abbia richiesto, al Governo precedente, nuovi fondi per ampliarle a 7.000 e che l'Associazione degli operatori di telefonia fissa e mobile (l'ASSTEL) abbia richiesto direttamente allo Stato di farsi carico dei costi degli interventi strutturali necessari per garantire l'ascolto delle conversazioni private.
      Tutto ciò ci fa comprendere quanto si è dilatato e ampliato il fenomeno delle intercettazioni e, nello stesso tempo, deve richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, che devono poter comprendere fino in fondo, attraverso l'istituzione della Commissione di inchiesta prevista dalla presente proposta di legge, i mille aspetti che appaiono oscuri e che devono essere chiariti, soprattutto, a vantaggio dei diritti costituzionali dei singoli cittadini.
      Non possiamo continuare a chiudere gli occhi, come eletti di questo Parlamento, su un fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti, né limitarci a dichiarazioni di principio nel momento in cui vi è qualche caso clamoroso dato in pasto ai giornali; dobbiamo dare tutti, a qualsiasi schieramento politico si appartenga, un segnale politico forte. Per questo ci auguriamo che la proposta di legge riceva la giusta attenzione, proprio perché essa non vuole favorire una parte politica a discapito dell'altra, ma vuole riaffermare princìpi universali validi per tutti i cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominate «intercettazioni».
      2. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

          a) il numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, suddivise per territorio e per tipologia di reato, evidenziando le tipologie di reato per le quali sono state richieste e quelle emerse nelle sentenze definitive che hanno accertato l'esistenza del reato;

          b) gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni negli ultimi dieci anni;

          c) i meccanismi e le responsabilità che rendono possibile la diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano profili di rilevanza penale, la cui diffusione rappresenta una palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;

          d) le modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private, a ciò autorizzate dall'autorità giudiziaria, effettuano le intercettazioni.

      3. La Commissione formula eventuali proposte per evitare un uso improprio delle intercettazioni.
      4. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei

 

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suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.
      5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

 

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testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

 

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      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno designato dal Ministro dell'interno.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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