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PDL 1296

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1296



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LENNA, TONDO, DI CENTA, AMENDOLA, ANGELI, ASTORE, BARBIERI, BERNARDO, BERTOLINI, CERONI, COLUCCI, FALLICA, FORLANI, FRANZOSO, GIUDITTA, LO MONTE, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PELINO, ROMAGNOLI, PAOLO RUSSO, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, ZACCHERA, ZANETTA

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e determinazione delle relative tariffe nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti

Presentata il 5 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della cosiddetta «legge Galli», legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche (le cui norme sono ora confluite nel provvedimento attuativo della cosiddetta «delega ambientale», il decreto legislativo n. 152 del 2006), nel riordinare il settore, demandando alle regioni e alle province una serie di competenze, ha penalizzato i comuni, specie quelli minori.
      Le utenze dei piccoli comuni, che si vedono accrescere il costo dell'acqua potabile (causato dall'accorpamento con grandi comuni specie in pianura), inducono gli enti locali a iniziative volte alla propria difesa, per una loro risorsa estremamente importante, quale appunto l'acqua.
      La presente proposta di legge interviene pertanto a modificare le disposizioni che traggono origine dalla «legge Galli», con la finalità di introdurre alcune disposizioni volte a contenere le tariffe del servizio idrico per i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, coinvolgendo direttamente i sindaci, o loro delegati, nella determinazione della congruità della tariffa del servizio idrico.
 

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      Si stabiliscono inoltre, per quanto concerne i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
      È data, infine, facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.
      In effetti, le norme di cui si propone la modifica non corrispondono ai dettami europei, tendenti a un servizio efficiente con tariffe eque, mentre si prestano a interpretazioni controverse, che appaiono penalizzare l'utente e la concorrenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di consentire la partecipazione degli amministratori locali alla gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione delle tariffe dei servizi idrici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti».

      2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

          «e) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 147 e della lettera e) del comma 2 del presente articolo, le convenzioni devono altresì prevedere la

 

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partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili superiore ai propri fabbisogni.
      2-ter. I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente».


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