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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1475-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1475 e rilevato che:
esso reca contenuti eterogenei, complessivamente finalizzati, direttamente o indirettamente, ad introdurre misure di rilancio economico operanti sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa pubblica, nonché misure di carattere sistematico volte alla liberalizzazione di settori produttivi, favorendo l'accesso e l'esercizio delle corrispondenti attività economiche; a tali contenuti si aggiungono tuttavia, anche a seguito delle modificazioni apportate dal Senato con l'approvazione di un maxi emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, disposizioni ulteriori non immediatamente riferibili alla finalità complessiva del provvedimento (ad esempio, l'articolo 39-bis, avente ad oggetto rimborsi elettorali);
nel modificare le regole concernenti lo svolgimento di determinate attività produttive, cui consegue la rimozione generalizzata - salvo specifiche eccezioni - di limiti e prescrizioni precedentemente previsti, si adottano talvolta formule abrogative redatte in forma generica e modifiche non testuali, senza procedere, in alcuni casi, ad un adeguato coordinamento normativo con la disciplina previgente (ciò avviene, ad esempio, all'articolo 3, comma 1, ove si abrogano tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di distribuzione commerciale incompatibili con quanto statuito nel medesimo articolo; all'articolo 6, che pone una nuova disciplina in materia di servizio di taxi senza procedere ad un coordinamento con la legge quadro - n. 21 del 1992 - per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; all'articolo 11, che ai commi 1, 2 e 4, sopprime alcune commissioni previste in tre distinte leggi, senza intervenire direttamente sulle stesse ed inoltre, al comma 5, interviene sulla composizione dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, operando anche in tal caso una modifica non testuale; all'articolo 12, in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale; all'articolo 13, in materia di società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali; all'articolo 14-bis, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; all'articolo 16, comma 1, che interviene a parziale modifica di quanto statuito in una preesistente norma, senza effettuarne la modifica testuale; all'articolo 20, comma 3-bis, che incide sulla legge n. 250 del 1990, in materia di provvidenze per l'editoria, senza apportare modifiche espresse);
interviene, in numerosi casi, su disposizioni entrate in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione
contiene disposizioni la cui formulazione letterale appare in qualche modo ridondante (ad esempio, all'articolo 12, comma 1, dove si parla di trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico);
demanda a fonti subordinate la definizione di specifici aspetti normativi, che però in alcuni casi appaiono essere attualmente riconducibili all'area della legislazione primaria (in particolare, l'articolo 4, comma 2-bis, demanda ad un decreto interministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, taluni elementi dell'attività di panificazione; l'articolo 20 stabilisce che i contributi e le provvidenze per l'editoria siano rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio);
contiene disposizioni che operano modifiche dirette o indirette di norme contenute in fonti di rango secondario (ad esempio, l'articolo 11, comma 3, modifica in maniera non testuale l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 300 del 1990; l'articolo 24, comma 1, incide sulla tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127; l'articolo 28, comma 1, riduce del 20 per cento le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998); tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, si pone in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
reca in particolare, all'articolo 37, commi 8 e 10, disposizioni volte a novellare un regolamento di delegificazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996 (il cui testo recita: «al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»);
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare in modo più puntuale la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, agli articoli 3, comma 1, 4, comma 2-bis, 5, comma 3-bis; 6, comma 1, lettera a); 14, comma 2, capoverso 2-bis; 21, comma 2);
reca, all'articolo 37, commi 38 e 39, il riferimento alla data del 29 dicembre 1986 che andrebbe sostituito con il corretto riferimento al 22 dicembre 1986, data del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; analogamente, l'articolo 11, comma 3, reca il riferimento alla commissione giudicatrice
effettua un richiamo agli «enti esponenziali del sistema delle autonomie» (articolo 30, comma 1, capoverso «comma 204»), che sarebbe opportuno specificare;
la tecnica della novellazione - in numerose norme - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 2-bis - ove si demanda ad un decreto interministeriale la definizione di taluni aspetti relativi all'attività di panificazione (ed in particolare la denominazione di «panificio» e di «pane fresco», nonchè la dicitura di «pane conservato»), prevedendo altresì che il decreto sia adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se lo strumento del decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400, sia congruo in relazione alle finalità ad esso affidate, tenendo conto, da un lato, che esso non può realizzare alcun effetto di delegificazione e che la materia in oggetto è già parzialmente disciplinata sia con atto legislativo (legge n. 580 del 1967) che con apposito regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998 n. 502, adottato ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 146 del 1994);
analogamente, all'articolo 20, comma 2 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «da emanare in relazione a quanto disposto dal comma 1», la rideterminazione dei contributi e delle provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se lo strumento normativo ivi previsto sia congruo in relazione agli effetti che da tale provvedimento discenderebbero; al riguardo si osserva che gli obiettivi del ridimensionamento quantitativo dei contributi, nonché il contenimento delle agevolazioni tariffarie, descritti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, presupporrebbero l'adozione di fonti normative idonee ad incidere su norme di rango
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
con riferimento al contenuto degli articoli 11, comma 3, 24, comma 1, 28, comma 1, 37, commi 8, 10 e 12, si eviti il ricorso all'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato, in quanto esso determina la coesistenza, all'interno di un stesso atto, di disposizioni con diverso grado di resistenza e, laddove sia attuato mediante novellazione di un regolamento di delegificazione, produce una parziale rilegificazione di materie la cui disciplina il legislatore aveva già demandato alla fonte normativa secondaria.
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1475 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano prevalentemente riconducibili ad ambiti di intervento riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e in particolare alle seguenti materie: sistema tributario e contabile dello Stato [lettera e)] e tutela della concorrenza [lettera e)] che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 14 del 2004, costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali;
ritenuto che alcune disposizioni recate dal provvedimento interessano anche altri ambiti materiali riservati alla competenza
rilevato, inoltre che ulteriori disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e le «professioni»;
rilevato che la disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 19, volte ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente un «Fondo per le politiche della famiglia» e un «Fondo per le politiche giovanili» appaiono avere contenuto analogo a quello dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), istitutivo di un Fondo speciale per la promozione delle politiche giovanili, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 118 del 2006, in quanto volto a destinare risorse, in modo vincolato, in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto pertanto che le predette disposizioni possano essere considerate conformi al dettato costituzionale solo in quanto siano interpretate in sede applicativa come volte a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disposizione recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28, volto ad estendere al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi inclusi le regioni e gli enti locali, l'applicabilità della riduzione delle diarie per le missioni all'estero stabilita, ai sensi del primo periodo dello stesso comma 1, per il personale statale, appare configurare un principio in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica;
esprime
con la seguente osservazione:
al fine di evitare illegittime ingerenze dello Stato nell'esercizio di funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali attraverso il ricorso a finanziamenti ad hoc in materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia valutata l'opportunità di riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 19, al fine di escludere che le risorse dei fondi da essi istituiti possano essere finalizzate a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa delle regioni.
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1475, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
preso atto dell'impatto delle modificazioni introdotte, a seguito del dibattito svoltosi in Senato, in virtù del maxi-emendamento 1.1000 presentato dal Governo, con particolare riguardo alle disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;
rilevato, tuttavia, che persiste ambiguità nella rimozione del divieto del cosiddetto «patto quota-lite», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), circa la sussistenza o meno del massimo tariffario;
rilevato, altresì, che la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2233 del codice civile, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, non si limita a prevedere la nullità ove i patti conclusi tra avvocati e clienti circa i compensi professionali non rivestano la forma scritta, ma abroga il divieto di stipulare alcun patto relativo ai beni che formino oggetto della controversia;
considerato che il divieto di ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali delle spese di giustizia, di cui all'articolo 21, comma 1, rallenterebbe la relativa erogazione con ricadute negative per alcune categorie di operatori della giustizia;
ritenuto che il taglio triennale alle spese di giustizia, disposto dall'articolo 21, comma 3, incida negativamente sullo stato di previsione ministeriale e quindi sulla già modesta ed insufficiente incidenza percentuale dello stesso sul bilancio dello Stato;
valutato che l'entità dei contributi introdotti per i ricorsi amministrativi dall'articolo 21, comma 4, eleva indiscriminatamente la soglia di accesso alla giustizia amministrativa con evidenti conseguenze negative per i cittadini meno abbienti;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare la sussistenza o meno del massimo tariffario in relazione alla pattuizione dei compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
e con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 2-bis, le parole «il terzo comma è sostituito dal seguente» siano sostituite con le parole: «è aggiunto il seguente quarto comma»;
sia soppresso l'articolo 21.
La IV Commissione,
esaminato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, nel testo modificato dal Senato, relativamente alle parti di competenza,
premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dal Senato, comporta un miglioramento dell'indebitamento netto per il 2006 pari a 1,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,1 per cento del PIL;
per gli anni successivi il predetto miglioramento è compreso tra lo 0,4 e lo 0,5 del PIL ed è pari a 6,6 miliardi di euro per il 2007, a 6 miliardi di euro per il 2008 e a 7,1 miliardi di euro per il 2009;
le risorse complessivamente reperite per ottenere il citato miglioramento derivano da maggiori entrate e minori spese;
le misure di contenimento della spesa che riguardano il ministero della difesa sono riportate agli articoli 25, comma 1, e 28, che determinano risparmi di spesa stimati, in termini di saldo netto da finanziare, in 683,5 milioni di euro per il 2006 e a 793 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009;
l'articolo 25, comma 1, riduce gli stanziamenti del ministero della difesa per investimenti fissi lordi e consumi intermedi per oltre 448 milioni di euro per il 2006, e per circa 415 milioni per gli anni successivi;
l'articolo 28 prevede una riduzione dell'indennità giornaliera dovuta al personale che svolge incarichi di missione all'estero, con esclusione del personale militare di cui al comma 3;
la citata riduzione potrebbe tuttavia riguardare anche i militari che partecipano a missioni diverse da quelle finanziate
considerato che le predette misure di contenimento della spesa appaiono particolarmente gravose, in quanto si aggiungono a quelle attuate con le ultime manovre di finanza pubblica, che hanno già penalizzato sensibilmente il ministero della difesa;
preso atto dell'impegno del Governo:
ad attuare ogni possibile iniziativa, anche in sede di esame del disegno di legge di assestamento per l'anno 2006, per assicurare l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi all'erogazione di servizi funzionali allo svolgimento delle attività delle Forze armate, con particolare riguardo ai servizi di pulizia, manovalanza, manutenzione e alla docenza nelle scuole di formazione;
ad adottare tempestivamente, ove necessario, misure compensative in favore del personale militare che partecipa a missioni internazionali diverse da quelle finanziate tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge finanziaria per l'anno 2006;
esprime
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
premesso che la Commissione ritiene necessario che nella prossima legge finanziaria si individuino le risorse per incrementare i finanziamenti di alcuni settori interessati dalle misure dei contenimento della spesa recate dal provvedimento in esame, quali:
l'edilizia scolastica, che necessita un piano nazionale di messa in sicurezza e adeguamento strutturale degli edifici scolastici;
le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità e per i quali la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi riguarda servizi essenziali;
i beni archivistici ed architettonici, che vivono condizioni di effettive e protratte ristrettezze economiche;
ritenuto che l'integrazione di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo rappresenti una forte discontinuità rispetto al quadriennio 2002-2006 ed una scelta significativa per lo sviluppo culturale ed economico del Paese, finalizzata a valorizzare lo spettacolo dal vivo, scelta da consolidare nella prossima legge finanziaria con un ulteriore incremento della dotazione del FUS;
esaminato in particolare l'articolo 20, recante misure in materia di editoria, che, al comma 2, prevede che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250;
rilevata l'opportunità di inserire, al citato comma 2 dell'articolo 20, i criteri per l'emanazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenuti nella relazione tecnica;
sottolineata l'urgenza di individuare i fondi per garantire sopravvivenza e sviluppo di moltissime piccole e medie imprese che operano nel settore della carta stampata attraverso finanziamenti che diano l'avvio ad un processo di cambiamento culturale volto a dare, tra l'altro, rilievo e promozione del libro e della lettura;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno individuare adeguate forme integrative di finanziamento per il settore dell'editoria, a partire dai contributi diretti;
b) si valuti altresì l'opportunità di inserire all'articolo 20, comma 2, i criteri per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenuti nella relazione tecnica.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1475, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
valutate favorevolmente le disposizioni che riguardano la gestione del servizio idrico integrato e l'innalzamento del limite dei pagamenti per gli investimenti di ANAS S.p.A.;
considerato che il provvedimento riporta al centro dell'attenzione della politica del Governo il «cittadino-consumatore», attesi gli effetti positivi sulla concorrenzialità del sistema e sui consumatori;
rilevato, peraltro, che l'attuazione di tali misure deve tenere conto del rispetto delle specificità del territorio e delle esigenze di equità, al fine di preservare la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e tradizioni del nostro Paese e garantire la qualità della vita;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di rafforzare, nell'ambito degli interventi di rilancio economico e sociale, anche le politiche energetiche connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, le cui finalità costituiscono l'occasione straordinaria per coniugare le misure in materia ambientale con le strategie dello sviluppo economico e sociale;
b) si verifichi, altresì, la possibilità di accompagnare il condivisibile processo di liberalizzazione di diversi settori economici e sociali con misure specifiche dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del cosiddetto «disagio insediativo», dettando in particolare apposite disposizioni applicabili ai comuni di piccole dimensioni.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;
ritenute condivisibili, nel loro complesso, le finalità recate dal decreto-legge in esame, con particolare riferimento, nell'ambito del titolo I del provvedimento, alle misure volte alla promozione della concorrenza e alla liberalizzazione di taluni settori produttivi,
riconosciuta l'esigenza di individuare condizioni utili al superamento delle attuali distorsioni alla concorrenza che emergono nella prestazione del servizio taxi, come segnalato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento sia all'accesso al mercato che alla determinazione delle tariffe;
valutato a tale proposito che il contenuto normativo dell'articolo 6, comma 1, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, finalizza espressamente le facoltà attribuite ai comuni in materia agli obiettivi di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi e di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio adeguati ai fini della mobilità urbana;
considerato che la Commissione, preso atto della mancata emanazione del decreto di attuazione previsto all'articolo 1, comma 391, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), della nuova procedura di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico, aveva già iscritto all'ordine del giorno la risoluzione n. 7-00012, a prima firma del presidente Meta, volta ad impegnare il governo a procedere all'attuazione della nuova disciplina;
preso atto che l'articolo 7 interviene proprio in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per i trasferimenti di proprietà dei veicoli, procedendo alla sostituzione della predetta disciplina con una nuova disposizione, volta anche a chiarire dubbi interpretativi;
valutata positivamente la circostanza che la nuova disciplina, rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, rechi il riferimento ai «beni mobili registrati» in luogo di quello ai «veicoli», risultando così ampliato esteso il campo di applicazione della disposizione anche a navi o aeromobili;
rilevato tuttavia che la formulazione del testo non reca alcuna specificazione in merito alla competenza territoriale degli uffici comunali e degli sportelli telematici dell'automobilista, potendosi la stessa evincere, ed esclusivamente con riferimento agli uffici comunali, solo dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge;
considerata inoltre l'esigenza, con particolare riferimento agli sportelli telematici dell'automobilista, che siano individuati gli opportuni adempimenti affinché sia possibile assicurare l'effettiva tracciabilità delle sottoscrizioni autenticate nonché i soggetti che, nell'ambito delle stesse strutture, possono essere incaricati di svolgere tale compito;
rilevata l'esigenza, fatta propria dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, di riconoscere ai comuni la possibilità di prevedere, relativamente al trasporto pubblico locale, tratte sulle quali possano
rilevato peraltro che la disposizione testé menzionata non chiarisce - né rinvia in proposito ad altra fonte normativa - quali siano i requisiti tecnico-professionali che i soggetti devono possedere per potere erogare il servizio di trasporto di linea di passeggeri, senza altresì precisare alcunché in merito alle modalità per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio di trasporto;
considerata inoltre l'opportunità di coordinare il contenuto normativo dell'articolo 12, comma 1, con la disciplina generale sul trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;
ritenuta non sufficientemente chiara la relazione tra la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, ai sensi del quale gli enti locali disciplinano l'accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, e le previsioni del codice della strada relative alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, atteso che le fattispecie ivi contemplate sembrerebbero analoghe;
considerato che l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, nel prevedere, al comma 1, la possibilità, per le imprese interessate, di presentare appositi impegni nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) diretti alla promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, si pone in linea con quanto disposto a livello europeo dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
rilevata l'opportunità di formulare la disposizione dettata dall'articolo 14-bis in termini di novella al codice delle comunicazioni elettroniche, recato dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, attesa la collocazione in tale fonte normativa di disposizioni che già affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di imposizione di precisi obblighi - tra i quali, l'obbligo di trasparenza, l'obbligo di non discriminazione, l'obbligo di separazione contabile, unitamente a obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e, infine, obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi - qualora, in esito all'analisi del mercato, un'impresa venga designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico;
riconosciuta la necessità dell'intervento disposto dall'articolo 16, comma 1, ai sensi del quale, anche alla luce di rilievi appositamente formulati dalla Corte dei conti, viene adottata una nuova procedura per la corresponsione alle regioni dei finanziamenti statali per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2005 relativo al
ravvisata l'importanza di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 16, in ordine alla esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative ad interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma;
considerata l'urgenza di nuovi finanziamenti a favore di Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo, per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità-alta capacità», e condivisa, pertanto, la previsione, all'articolo 17, comma 1, della concessione, a tale fine, per l'anno 2006, di un contributo statale nel limite massimo di 1.800 milioni di euro;
ritenuto altrettanto necessario l'ampliamento della capacità di spesa di Anas Spa, al fine di portare a compimento interventi infrastrutturali già avviata, alla quale si fa fronte con un ammontare aggiuntivo di risorse pari a 1.000 milioni di euro;
condivisa, a tale ultimo proposito, la modifica introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato, ai sensi della quale le risorse integrative di cui al comma 2 dell'articolo 17 devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti;
valutato positivamente il contenuto dell'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, ai sensi del quale viene apportata una novella all'articolo 34-septies del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, al fine di aumentare, per le autorità portuali, gli importi entro i quali non si applicano, per gli anni 2006 e 2007, i limiti all'incremento della spesa disposti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
esprime
con la seguente condizione:
1) all'articolo 12, comma 1, siano precisati i requisiti tecnico-professionali che i soggetti privati devono possedere per potere erogare il servizio di trasporto di linea di passeggeri, specificando altresì quali siano le modalità che i comuni devono seguire per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio di trasporto;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire, con riferimento all'ambito territoriale, la competenza degli uffici comunali e degli sportelli telematici dell'automobilista ai fini dell'attuazione della procedura amministrativa di autenticazione delle sottoscrizioni per i trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati;
b) con riferimento al medesimo articolo 7, comma 1, sia altresì valutata l'esigenza, con riguardo agli sportelli telematici dell'automobilista, di definire modalità tali da assicurare l'effettiva tracciabilità delle sottoscrizioni ivi autenticate, procedendo altresì alla individuazione dei soggetti che, nell'ambito delle stesse strutture, possono essere incaricati di svolgere l'autenticazione;
c) con riferimento all'articolo 12, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di effettuare un coordinamento del suo contenuto normativo con la disciplina generale sul trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) con riguardo all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire quale sia la relazione tra il suo contenuto normativo e le previsioni del codice della strada relative alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, atteso che le fattispecie ivi contemplate sembrerebbero analoghe;
e) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 14-bis nei termini di una novella al codice delle comunicazioni elettroniche, recato dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, tenuto conto che tale fonte normativa reca già disposizioni che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di imposizione di precisi obblighi alle imprese, qualora, in esito all'analisi del mercato, un'impresa venga designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico.
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (approvato dal Senato)" (A.C. n. 1475 Governo)»;
esaminato in particolare il titolo I, concernente misure per la promozione della concorrenza e della competitività;
premesso che:
valuta positivamente l'inserimento nel decreto di norme relative alla promozione della concorrenza e alla tutela del consumatore volte a garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria, assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della
appare convincente il tentativo effettuato dal Governo in sede di esame del provvedimento da parte del Senato di recepire alcune modifiche al decreto derivate sia dalla concertazione con le parti sociali sia dall'accurato esame effettuato in Commissione senza tuttavia snaturarne le norme e l'impianto originario;
appare opportuno che il Governo provveda, in relazione alle disposizioni in materia di distribuzione commerciale, ad un migliore coordinamento con le regioni, anche attraverso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di coordinare gli interventi previsti nei diversi livelli di governo;
appare altresì opportuno che il governo preveda una puntuale verifica dell'impatto delle misure previste, attraverso un costante confronto con le varie categorie interessate;
esprime
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di rafforzare, nell'ambito degli interventi di rilancio economico e sociale, anche le politiche di liberalizzazione del mercato energetico in particolare mettendo le imprese italiane in condizione di meglio competere sui mercati internazionali, favorendo misure atte a ridurre i costi a carico dei cittadini, il contenimento dei relativi consumi, nonché l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, così come modificato dal Senato della Repubblica;
ricordato che nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - svoltasi il 27 giugno e il 12 luglio 2006 presso la XI Commissione - l'adozione di immediate misure volte a garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro era stata unanimemente
considerato che le disposizioni recate dall'articolo 36-bis del decreto-legge in oggetto, introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, hanno ad oggetto misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che vanno nella direzione auspicata;
valutate positivamente tali disposizioni, volte a garantire il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti i lavoratori;
ritenuto altresì che il metodo del confronto con le parti sociali debba ispirare l'azione del Governo;
delibera di esprimere
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1475, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2206, n. 223, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», approvato dal Senato;
considerato che:
alcune misure contenute nel provvedimento, come quelle riguardanti il settore farmaceutico, intervengono su questioni e materie sulle quali è aperta una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea o sono pervenute segnalazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte violazioni della concorrenza;
molte disposizioni del decreto-legge, fra cui gli interventi urgenti nel settore della distribuzione dei farmaci, costituiscono la prima fase di un impianto strategico di stimolo alla crescita attraverso una dinamizzazione della concorrenza nei settori liberalizzati anche al fine di diminuire i costi per le famiglie e le imprese;
tutto ciò potrà tradursi in consistenti vantaggi per i cittadini in termini di miglioramento dei servizi e di riduzione dei costi;
per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci, quelli acquistabili senza ricetta sono un migliaio, di cui 200 soddisfano oltre il
i nuovi finanziamenti disposti a favore della famiglia, dei giovani e delle pari opportunità, nonché l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, si inseriscono in una logica di programmazione e di maggiore sensibilità verso settori che in passato non erano stati adeguatamente valorizzati;
la famiglia deve essere tutelata in ogni stadio della sua evoluzione, dalla sua formazione (garantendo che il diritto alla maternità delle donne non sia mortificato dalle esigenze del mercato del lavoro), al suo sviluppo (compresa la politica e l'offerta abitativa), fino alla fase dell'assistenza agli anziani;
le politiche giovanili dovranno essere incentivate, attraverso l'adozione del Piano nazionale per giovani preannunciato dal ministro Melandri, che dovrà costituire il perno per stimolare i giovani al lavoro, all'impresa, alla famiglia, alla casa;
gli impegni del Governo in materia di pari opportunità dimostrano l'intento di formare una sentita e consolidata cultura delle pari opportunità piuttosto che di imporla semplicemente per legge;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) relativamente all'articolo 5, contenente disposizioni sul settore farmaceutico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nei commi 5 e 6-ter misure per evitare che la soppressione dell'incompatibilità della posizione di socio (di società di gestione delle farmacie) con l'esercizio di attività di distribuzione dei medicinali, e la possibilità per ciascuna società di essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie nella provincia in cui ha sede legale, possano favorire sia un'accentuazione del consumo dei farmaci sia fenomeni di concentrazione societaria sui quali prevarrebbero i gruppi finanziari più forti a discapito delle farmacie che operano nelle realtà territoriali e demografiche più deboli, con particolare riferimento alle farmacie rurali e dei piccoli comuni;
b) sempre con riferimento al medesimo articolo 5 valutino le Commissioni di merito l'opportunità di misure che impediscano al distributore, che non è più tenuto a tenere disponibili il 90 per cento dei farmaci in commercio e che è abilitato ad essere socio nella proprietà di più farmacie, di usare in modo contrario alle regole di una leale concorrenza questa sua nuova doppia possibilità;
c) relativamente all'articolo 22-bis, commi 2 e ss, con cui si prorogano i termini per l'utilizzo di studi medici professionali esterni per l'attività intramoenia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere sanzioni a carico delle ASL che non adeguino le
d) in riferimento all'articolo 33, sul trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di dettare una disciplina differenziata per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
e) con riferimento alle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di cui al titolo III, valutino le Commissioni di merito, allo scopo di prestare maggiore attenzione alle categorie più deboli, l'opportunità di non applicare la disciplina di cui all'articolo 35, commi 12 e seguenti, per il pagamento dei compensi in denaro per l'esercizio della professione medica e di estendere le forme di detraibilità delle spese per le prestazioni sanitarie.
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1475 Governo, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
considerato che:
l'articolo 4 reca disposizioni volte a liberalizzare l'apertura, il trasferimento e la trasformazione dei panifici, superando una disciplina che risulta ormai datata;
il medesimo articolo 4 permette altresì di svolgere nei panifici l'attività di vendita della propria produzione per il consumo immediato e introduce una disciplina finalizzata a valorizzare la qualità del «pane fresco», vale a dire del pane che viene prodotto mediante un processo continuo, senza fasi di congelamento o surgelazione;
l'articolo 9 introduce misure con cui si promuove una più diffusa informazione a favore dei consumatori sui prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari;
l'articolo 18-bis assegna un finanziamento integrativo pari a 4 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annuali a decorrere dal 2007 per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, con
esprime
La XIV Commissione,
esaminato l'A.C. n. 1475, recante conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
rilevato che il provvedimento, ispirandosi a criteri di equità e di tutela degli utenti e dei consumatori, avvia una sostanziale liberalizzazione in una pluralità di settori, quali, ad esempio, i servizi professionali, la distribuzione commerciale, la produzione del pane, la distribuzione dei farmaci, il servizio dei taxi, l'assicurazione contro la responsabilità civile auto ed i conti correnti bancari;
considerato che in tal modo si persegue l'obiettivo di eliminare ostacoli al corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, in linea con i principi e la normativa europei nonché con gli obiettivi della Strategia di Lisbona, che include tra le misure prioritarie ai fini del rilancio della competitività e della crescita dell'economia europea la liberalizzazione del mercato dei servizi;
apprezzato che le misure recate dal provvedimento sono ispirate da una prospettiva e da obiettivi puntuali che coordinano le liberalizzazioni con la salvaguardia di diritti e interessi generali di carattere sociale ed economico, quali riconosciuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali;
evidenziato, in particolare, come l'articolo 1, nel definire le finalità e l'ambito di intervento del titolo I del decreto-legge, specifichi che esso detta le misure necessarie per garantire il rispetto dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), nonché del principio di concorrenza;
sottolineato, in particolare, che quest'ultimo principio, derivante dal combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 1, lettere c) e g), e 4, paragrafo 1, del TCE, postula che l'azione della Comunità comporti un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nonché un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, nel quadro degli obiettivi generali della crescita, dello sviluppo, e della convergenza nell'accesso ai diritti ed alle opportunità;
osservato che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7, relative ai servizi professionali, rispondono all'esigenza di liberalizzazione del settore, in linea con quanto richiesto dalla Commissione europea nella relazione sulla concorrenza nei servizi professionalità del febbraio 2004 nonché nella Comunicazione ai servizi professionali, e all'esigenza di proseguire la riforma, presentata il 5 settembre 2005. Riforma apprezzata, in particolare, per la liberalizzazione del prezzo della prestazione, che tende a favorire una competitività tra i professionisti più fondata sulla qualità delle prestazioni e sulla trasparenza dell'informazione, in conformità con quanto affermato dalla Commissione europea, nell'ambito della citata relazione, secondo cui l'esistenza di prezzi fissi o minimi ha effetti dannosi sulla concorrenza, in quanto essi riducono seriamente i vantaggi che ai consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali senza peraltro garantire prezzi inferiori né impedire l'offerta di servizi di qualità scadente;
sottolineato come, in relazione all'attuale disciplina delle tariffe, risultino in corso specifiche procedure d'infrazione e, in particolare, le procedure avviate nel dicembre 2005 dalla Commissione nei confronti dell'Italia con una lettera di messa in mora complementare - in cui si rileva l'incompatibilità con i gli articoli 43 e 49 del TCE delle norme nazionali in materia di tariffe di onorari minimi e massimi per le attività degli avvocati - nonché con l'invio di un parere motivato - con il quale constata l'incompatibilità con gli articoli 43 e 49 del TCE delle norme nazionali in materia di tariffe minime per le prestazioni di architetti ed ingegneri;
rilevato, inoltre, che l'articolo 5 detta disposizioni in materia di vendita di farmaci e titolarità di farmacie, abrogando tra l'altro le disposizioni che consentivano agli eredi di detenere temporaneamente la partecipazione a tali società anche in mancanza dei necessari titoli;
ricordato, peraltro, che l'Italia è stata deferita dalla Commissione europea alla Corte di giustizia per la disciplina restrittiva in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie per contrasto con gli articoli 43 e 56 del TCE, dal momento che il divieto per le persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia di assumere la titolarità di farmacie private impedisce l'acquisto di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie a tutti gli operatori, in particolare quelli di altri Stati membri, che non sono in possesso del diploma di farmacista;
evidenziato, altresì, che il titolo II del provvedimento contiene misure di sostegno nonché di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in linea con la strategia di risanamento dei conti pubblici, delineata nel documento di programmazione economico finanziaria 2007- 2011, con l'obiettivo di raggiungere nel 2007 un rapporto deficit/PIL inferiore al 3 per cento, secondo l'impegno derivante dalla raccomandazione del Consiglio nell'ambito della procedura di disavanzo eccessivo, avviata nei confronti dell'Italia nel luglio 2005;
apprezzati, in particolare, l'articolo 18 che aumenta la dotazione del Fondo per le politiche sociali, nonché il Capo II, recante interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità , in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea che promuovono, anche nell'ambito della strategia di Lisbona, accanto alla crescita economica e al rilancio della competitività, la protezione e l'inclusione sociale, le pari opportunità e le politiche familiari;
rilevata l'opportunità di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, secondo le indicazioni definite dalla Commissione nella strategia coordinata al fine di migliorare la lotta alle frodi fiscali (COM(2006)254), anche in vista della riunione del Consiglio ECOFIN di dicembre 2006 che esaminerà specificamente questi profili;
considerata, in particolare, l'esigenza di un maggiore utilizzo degli strumenti offerti dal regolamento (CE) n. 1798/2003, in tema di cooperazione amministrativa in materia di IVA,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina della titolarità di farmacie, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico», in modo da superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la disciplina restrittiva in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie per contrasto con gli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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