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PDL 128

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 128



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disposizioni per la promozione dell'attività delle università popolari

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Fin dalla loro istituzione all'inizio del XX secolo le università popolari hanno focalizzato la loro attività sull'aggiornamento e la formazione continua dei cittadini anticipando in questo le scuole di formazione professionale poi istituite dallo Stato. Sono quindi nei caratteri fondanti le università popolari gli aspetti dell'educazione dei cittadini, in particolare delle classi sociali «a maggiore rischio culturale», quali gli anziani, i lavoratori, le donne; gli aspetti dell'aggiornamento culturale per compensare il rischio di analfabetismi culturali di ritorno; gli aspetti della promozione della coscienza che cultura è fondamento della libertà individuale e della solidarietà sociale.
      Nel contesto italiano, che vede sempre più presente il volontariato quale fattore di sviluppo della società civile, il volontariato specificamente culturale trova nelle università popolari strutture da tempo consolidate in grado di gestire la richiesta di cultura di ampie fasce della popolazione civile, in particolare di quella anziana: quanto d'altronde l'esperienza quasi centennale ha loro insegnato. Proprio questo sviluppo delle università popolari - le cifre statistiche lo testimoniano ampiamente - richiede da parte delle istituzioni una presa di coscienza che sia in grado di incentivarle e di confermarle nella loro attività: in particolare lo Stato, riconoscendone l'esistenza in base a precisi requisiti, può istituzionalmente creare le condizioni per il loro sviluppo e radicamento sociale.
      La presente proposta di legge quindi intende sostenere le attività delle università
 

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popolari innanzitutto attraverso il loro riconoscimento istituzionale da parte delle regioni (albo regionale), sulla base di precise condizioni che tengano conto dei princìpi fondanti l'identità delle medesime università; in secondo luogo attraverso l'istituzione di un fondo statale che vada a incentivare quanto le singole regioni a loro volta, e sulla base dei relativi ordinamenti, stanziano a favore delle attività formative delle stesse e inoltre prevedendo l'estensione a tali università delle agevolazioni fiscali riconosciute per le organizzazioni del volontariato (legge n. 266 del 1991) e di utilità sociale (decreto legislativo n. 460 del 1997).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le università popolari, comunque denominate, sono libere associazioni aventi finalità culturali, senza fini di lucro, partitici, sindacali o confessionali, operanti nel settore dell'istruzione universitaria con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti.

Art. 2.

      1. Le università popolari hanno come scopo statutario la promozione culturale dei propri soci e in particolare il mantenimento e la tutela del ruolo attivo degli anziani, dei lavoratori, degli stranieri e delle fasce socialmente deboli promuovendone l'inserimento nella vita socio-culturale della comunità di riferimento, attraverso:

          a) l'attuazione di corsi, laboratori, lezioni, conferenze e altre attività culturali collegate o collaterali;

          b) la promozione di studi e ricerche mirati al confronto tra le culture e le generazioni;

          c) la gestione delle attività di formazione permanente mirate allo sviluppo dell'autonomia intellettuale e culturale dei propri soci;

          d) l'organizzazione di servizi che affiancano e integrano la didattica tradizionale quali biblioteche, videoteche, emeroteche e altre strutture multimediali, nonché di viaggi, visite guidate e corsi di didattica in loco.

Art. 3.

      1. Ogni università popolare si dota di un proprio statuto che disciplina gli organi

 

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sociali, le loro funzioni e competenze nonché le procedure e le modalità di attuazione dei propri scopi sociali.

Art. 4.

      1. Le università popolari hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative. Possono rilasciare attestati di frequenza che in ogni caso non rivestono valore legale.

Art. 5.

      1. Le entrate delle università popolari derivano dalle quote sociali nonché da contributi pubblici e privati.

Art. 6.

      1. Le regioni istituiscono appositi albi regionali delle università popolari operanti nel rispettivo territorio di competenza.

Art. 7.

      1. Ai fini del riconoscimento da parte delle regioni e della relativa iscrizione agli albi regionali, le università popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) regolare costituzione come associazioni o enti culturali in base alle finalità di cui all'articolo 2;

          b) regolare attività didattica e culturale svolta da almeno cinque anni con la realizzazione di almeno sei corsi per un totale di centocinquanta ore annue;

          c) dotazione di un corpo docente composto per almeno due terzi da docenti laureati o da liberi professionisti, anche in quiescenza.

 

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Art. 8.

      1. Le università popolari iscritte all'albo regionale possono accedere ai contributi statali, regionali e degli enti locali nonché stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività statutarie nel territorio, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dagli stessi enti.

Art. 9.

      1. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle università popolari comporta la revoca del riconoscimento regionale. A tale fine le regioni verificano periodicamente la sussistenza di tali requisiti e provvedono all'eventuale aggiornamento degli albi regionali.

Art. 10.

      1. Alle università popolari sono riconosciute ed estese le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per le organizzazioni di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 11.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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