PDL 1344
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1344
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAZZONI, FORMISANO
Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale
Presentata l'11 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è di introdurre nuove regole in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi e di sanzionare, in modo severo, ogni abuso che si realizzi nella fase delle indagini preliminari. Troppo spesso, infatti, si assiste alla divulgazione strumentale e illecita di tali notizie, acquisite del tutto occasionalmente nel corso di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria. Le disposizioni del presente testo mantengono inalterata l'importanza e l'utilità dello strumento operativo delle intercettazioni, consentendone un incisivo uso per la repressione delle più gravi forme di reato e assicurando in ogni caso un alto livello di garanzia alle esigenze di sicurezza della collettività.
In tale ottica, all'articolo 1, si prevede il divieto della pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e l'abrogazione delle disposizioni che consentono la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti dal segreto.
Con l'articolo 2 si estende l'applicazione delle nuove disposizioni alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. L'articolo 3 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo criteri più stringenti ai fini dell'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 268 del codice di procedura penale, introducendo una nuova disciplina in materia di esecuzione
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delle operazioni. Si prevede l'obbligo del deposito dei verbali, redatti secondo nuovi e più puntuali criteri, in un archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero e, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini, l'immediato stralcio delle registrazioni e dei verbali non utilizzabili o relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini. La norma modifica anche la procedura per la messa a disposizione degli interessati della notizia dell'avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa e prevede un procedimento camerale nel quale è garantito, il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.
Con l'articolo 5 si introduce l'articolo 268-
bis del codice di procedura penale che, sempre nell'ottica della tutela dei diritti di libertà dei cittadini, prevede l'obbligo dell'avviso del deposito di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali, per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
L'articolo 6 modifica l'articolo 269 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere le procedure per la conservazione della documentazione in un apposito archivio riservato, presso l'ufficio del pubblico ministero, ove saranno tenuti i verbali e i supporti contenenti le registrazioni.
L'articolo 7 modifica l'articolo 270 del codice di procedura penale, limitando la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-
bis e 3-
quater, e 407, comma 2, lettera
a), del medesimo codice ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli articoli 600-
ter, commi secondo e terzo, e 600-
quinquies del codice penale.
L'articolo 8 novella la disciplina di cui all'articolo 271 del codice di procedura penale (divieti di utilizzazione), stabilendo, in particolare, il divieto di utilizzo dell'intercettazione quando la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale.
Con una modifica delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, viene istituito l'archivio riservato delle intercettazioni presso l'ufficio del pubblico ministero (articolo 9).
Con l'articolo 10 vengono, altresì, apportate modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) e dall'articolo 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) del codice penale. Si introduce altresì un nuovo articolo 617-
septies del codice penale, recante sanzioni nei confronti di chiunque riveli il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate.
Infine, l'articolo 11 interviene in materia di dichiarazioni e rettifiche, con una modifica all'articolo 8 della «legge sulla stampa» (legge 8 febbraio 1948, n. 47), rafforzando il diritto dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie o immagini contrari a verità o lesivi della loro reputazione ad ottenere la pubblicazione della rettifica, e introducendo, altresì, apposite sanzioni disciplinari e amministrative contro l'autore della violazione dell'obbligo di pubblicazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di pubblicazione di atti di indagine).
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine non più coperti dal segreto o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) il comma 7 è abrogato.
Art. 2.
(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
Art. 3.
(Presupposti e forme del provvedimento).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
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dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando sussistono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono altresì specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».
b) al comma 2, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice per un uguale periodo di tempo e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento di indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia a mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273»;
e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale
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di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
2. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4.
(Esecuzione delle operazioni).
1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 268. - (Esecuzione delle operazioni) - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Nel verbale di cui al comma 1 sono annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento
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motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi dal funzionario responsabile di cui al comma 3 al pubblico ministero, che entro cinque giorni deve procedere al deposito delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione nonché di quelli relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini, richiedendone al giudice, che vi provvede con apposito decreto, lo stralcio. Successivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal decreto che ha disposto lo stralcio di cui al primo periodo, è dato avviso ai difensori delle parti dell'avvenuto deposito presso l'ufficio del pubblico ministero e della facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato o stralciato l'intercettazione, di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti di cui al presente comma.
5. Se dal deposito di cui al comma 4 può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle
indagini preliminari.
6. Scaduto il termine, il pubblico ministero, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, abbia concesso una proroga, trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente
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irrilevanti. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
Art. 5.
(Avviso a persone non indagate).
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali, per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la sua durata e i riferimenti identificativi della utenza intercettata.
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3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini delle indagini».
Art. 6.
(Conservazione della documentazione).
1. All'articolo 269 del codice di procedura penate sono apportate te seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».
Art. 7.
(Utilizzazione in altri procedimenti).
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
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psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-
ter, commi secondo e terzo, e 600-
quinquies dei codice penale»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».
Art. 8.
(Divieti di utilizzazione).
1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
Art. 9.
(Archivio riservato delle intercettazioni).
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato
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previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Il difensore può prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia delle registrazioni e degli atti di cui il difensore ha preso conoscenza».
Art. 10.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 326 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Se il fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il loro contenuto si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni»;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni.
Il giudice, o il pubblico ministero, il quale, fuori del caso previsto dall'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale, omettendo di disporre la distruzione della documentazione relativa ai risultati dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
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tra i presenti, telefoniche o in altra forma di telecomunicazione, non utilizzabili ai sensi dell'articolo 271, commi 1 e 2, del medesimo codice, ne faccia uso, in ogni stato e grado del processo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ministero o altra parte che, a qualunque titolo, utilizzi, in ogni stato e grado del processo, la documentazione di cui al presente comma, o comunque la diffonda».
2. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). - Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 326, rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.
La pena prevista dal primo comma si applica anche a chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate coperte dal segreto».
3. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art 8. - (Dichiarazioni o rettifiche). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile
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è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-
bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
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affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione della dichiarazione o della rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, la rettifica o la dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Della stessa procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichi la dichiarazione o la rettifica richiesta.
9. Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo, la persona offesa dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi.
10. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 12.000.
11. La sentenza di condanna di cui al comma 10 è pubblicata per estratto nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di stampa o nel sito informatico, ovvero ne è data notizia nella trasmissione radiofonica o televisiva che ha riportato la notizia cui la dichiarazione o la rettifica si riferisce. La sentenza può disporre che la pubblicazione omessa sia effettuata».