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PDL 440

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 440



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di destinazione e di gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2001 [articolo 1, comma 1, lettere a) e b)] è stato attribuito al commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, contestualmente nominato nella persona della dottoressa Margherita Vallefuoco, il compito del raggiungimento degli obiettivi di «assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati» ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e «tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per la prospettazione di problematiche generali inerenti alla gestione ed alla destinazione medesima».
      Tali obiettivi si accompagnano a quello di «promuovere l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli organi competenti, onde assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, attraverso intese con i soggetti interessati alla gestione ed all'utilizzo dei beni, finalizzate ad assicurarne la maggiore utilità per l'interesse pubblico, anche mediante l'adozione di appositi progetti»; obiettivo, questo ultimo, contemplato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
      Alla stregua di tale disposizione normativa si è così delineato, con chiarezza,
 

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il dovere del commmissario straordinario del Governo (vieppiù rafforzato dai descritti poteri di coordinamento attribuiti dal predetto articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica) di incidere fattivamente nella destinazione, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, dei beni confiscati, in specie - ma non esclusivamente - in forza della legge n. 575 del 1965, ad esponenti di organizzazioni criminali.
      In forza dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2001, inoltre, si è previsto che il commissario straordinario del Governo debba «formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati» ad organizzazioni criminali.
      Ai fini dell'espletamento di siffatti compiti, il commissario straordinario del Governo ha reputato opportuno costituire, all'interno del suo Ufficio (con protocollo n. 227/01 del 20 marzo 2001, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri), una Commissione di studio che ha visto partecipi, accanto a rappresentanti delle istituzioni interessate (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia), professionalità in concreto esperte del sistema normativo citato e delle connesse discipline giuridiche, in tale ambito ricompresi professori universitari, magistrati amministrativi e magistrati ordinari.
      Lo stesso commissario straordinario del Governo ha, quindi, ritenuto di costituire presso di sé, nel novero della Commissione citata, un gruppo di studio ristretto, selezionato sulla base dei rilevanti titoli scientifici e professionali dei componenti, al quale attribuire il compito di elaborare un progetto mirato di riforma della disciplina suddetta, per quanto da ritenere di competenza del medesimo commissario straordinario del Governo.
      Il gruppo di studio citato, all'esito di un'intensa attività articolatasi anche su una fitta trama di audizioni, ha predisposto l'articolato normativo e la relazione esplicativa che sono stati recepiti, con i dovuti aggiornamenti, dalla presente proposta di legge.
      Esso è stato coordinato dal dottor Antonio Gialanella, magistrato applicato alla Procura generale della Corte di cassazione e già autorizzato dal Consiglio superiore della magistratura a rivestire la qualità di coordinatore della Commissione e del gruppo di studio; di esso sono stati autorevoli componenti il dottor Pasquale Vincenzo Molinari, già presidente di sezione della Corte di cassazione; il dottor Roberto Alfonso, sostituto procuratore della Repubblica della Direzione nazionale antimafia; il dottor Franco Cassano, giudice della sezione civile e fallimentare del tribunale di Bari; il dottor Vincenzo Lomonte, giudice della sezione seconda penale e per l'applicazione di misure di prevenzione del tribunale di Napoli; il professor Angelo Mangione, professore associato di diritto penale dell'università LUMSA in Palermo; il dottor Luciano Panzani, presidente del tribunale civile e penale di Alba.

      Articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

      Con la modifica apportata mediante l'introduzione al comma 1 delle parole: «di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato» si vuole punire la condotta di colui il quale, nelle more del procedimento finalizzato alla confisca dei beni, ponga in essere degli atti che abbiano come scopo quello di eludere il provvedimento cautelare o ablativo.
      Si è ritenuto in tal modo di completare la disciplina approntando una tutela penale per l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni di provenienza illecita, per destinarli a beneficio della collettività.
      D'altra parte non sembra davvero ragionevole prevedere una simile tutela per il sequestro e la confisca di prevenzione e non averla approntata per il sequestro preventivo e per la confisca penale.

 

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      Articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

      Si è innanzitutto provveduto a fondere nel solo comma 1 del testo proposto i commi 1 e 2 del testo vigente, che riportano l'elencazione dei delitti presupposto della confisca prevista dalla norma.
      In sostanza, si è tentato di mettere ordine nell'elenco dei delitti suddetti, e sono stati inseriti nell'elenco medesimo nuovi delitti: quelli commessi per finalità di terrorismo anche internazionale e i delitti di contrabbando aggravati ai sensi degli articoli 295, secondo comma, e 291-ter, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Prsidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. È stato inserito anche il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsto dall'articolo 291-quater, in quanto esso rientra fra quelli indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, per effetto della modifica apportata a quest'ultima norma dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
      Nel nuovo testo del comma 2 è stata prevista l'applicabilità di tale ipotesi di confisca nella fase dell'esecuzione e ne viene disciplinato anche il procedimento.
      Perché la confisca possa applicarsi nella fase dell'esecuzione è necessario che il pubblico ministero non abbia avanzato la richiesta nel corso del giudizio di cognizione o che la richiesta sia stata avanzata ma il giudice non abbia deciso su di essa. Viceversa, il pubblico ministero non può riproporre la richiesta nella fase dell'esecuzione se essa sia stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione e il giudice l'abbia rigettata.
      Nella fase dell'esecuzione, dunque, la confisca viene disposta, a richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 666 e 676 del codice di procedura penale, escluso il richiamo agli articoli 667, comma 4, e 263, comma 3.
      L'esclusione del richiamo alle disposizioni che regolano la parte del procedimento relativa alla decisione e all'impugnazione di essa e quella riguardante la risoluzione delle controversie sulla proprietà è stata prevista in quanto, come si chiarirà più avanti, la stessa norma regola l'intero procedimento anche per il caso in cui sorga controversia sulla proprietà.
      Viene inoltre stabilito che il pubblico ministero deve avanzare la richiesta a pena di decadenza nel termine di cinque anni da quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati al comma 1. Si tratta, ovviamente, di una disposizione che serve ad evitare che il condannato resti vita natural durante soggetto all'iniziativa del pubblico ministero.
      La norma poi riserva ampio spazio alla tutela del terzo intestatario dei beni di cui si chiede la confisca, stabilendo che il terzo deve essere chiamato, a pena di nullità, ad intervenire nel procedimento.
      A tal fine, il giudice fa dare avviso della data dell'udienza al terzo interessato, al quale designa un difensore di ufficio. Per il procedimento la norma richiama la disposizione dettata dall'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale.
      La norma, poi, a garanzia sia della tutela dei diritti dei terzi sia della celerità del procedimento, detta, come già prima anticipato a proposito dell'esplicita esclusione del richiamo all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale, applicando il quale invece la controversia sulla proprietà andrebbe rimessa per la risoluzione al giudice civile competente, disposizioni anche per risolvere all'interno dello stesso procedimento le controversie che dovessero insorgere sulla proprietà, su altri diritti reali, di godimento e di garanzia, e su diritti derivanti da rapporti obbligatori in ordine al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui si chiede la confisca. In particolare la norma prevede, con esplicito richiamo al comma 5 dell'articolo 666

 

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del codice di procedura penale, che il giudice all'udienza assume le prove, acquisisce tutti gli altri elementi ritenuti utili per la decisione e decide lui stesso sulla controversia insorta.
      Si è ritenuto inoltre opportuno dare soluzione normativa alla questione relativa alla possibilità di disporre il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, anche nella fase dell'esecuzione; applicabilità invero esclusa da una parte della giurisprudenza anche di legittimità sul presupposto che la disposizione in questione debba valere soltanto per il giudizio di cognizione e non anche per quello di esecuzione. Pur essendo tale orientamento giurisprudenziale contrastato da altro orientamento di segno opposto, appare consequenziale prevedere nell'ambito della stessa norma che disciplina il procedimento per l'applicazione della confisca nella fase dell'esecuzione la possibilità di disporre anche il sequestro preventivo quando questo serva ad evitare che nelle more del procedimento si disperdano i beni di cui è stata richiesta la confisca.
      Ed è per le ragioni esposte che la norma prevede la possibilità che il giudice dell'esecuzione disponga il sequestro preventivo dei beni di cui si chiede la confisca, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, in due casi: 1) quando il giudice dell'esecuzione per disporre la confisca ha necessità di acquisire documenti e informazioni oppure di assumere prove e non può procedere a tale attività istruttoria nella stessa udienza; 2) prima della fissazione dell'udienza, su richiesta del pubblico ministero, quando nel periodo intercorrente fra la richiesta della confisca e l'udienza in cui si deve decidere su di essa, vi è il concreto pericolo che il denaro, i beni e le altre utilità di cui si chiede la confisca si possano disperdere.
      Ovviamente la stessa norma prevede la possibilità per le parti e i difensori di impugnare il provvedimento di sequestro (ordinanza nel primo caso e decreto motivato nel secondo caso). In considerazione della particolare celerità del procedimento che può concludersi anche in una sola udienza e del fatto che si tratta di un provvedimento adottato nella fase dell'esecuzione, quando non si discute più della responsabilità penale del condannato, già affermata appunto con la sentenza di condanna, la norma non richiama per l'impugnazione del provvedimento gli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale, ma indica come mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione, esperibile fra l'altro non direttamente, ma soltanto con l'impugnazione avverso l'ordinanza che decide sulla confisca. Ordinanza, quest'ultima, avverso la quale è data impugnazione mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 666, commi 6 e 7, del codice di procedura penale.
      Nel comma 3 sono dettate disposizioni necessarie a uniformare la disciplina dell'esecuzione del sequestro preventivo e dell'amministrazione dei beni sequestrati a quella più generale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, con l'esplicito richiamo appunto degli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge citata per il caso in cui il giudice nel corso del procedimento di cognizione o di esecuzione disponga, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, il sequestro preventivo delle cose di cui è stata richiesta la confisca a norma del comma 1.
      Inoltre, il comma 4 indica l'autorità competente a gestire la fase successiva alla confisca irrevocabile dei beni fino al momento della destinazione di essi. La disposizione ricalca sostanzialmente quella prevista dall'articolo 2-nonies (articolo 2-duodecies novellato) della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Si differenzia nel fatto che la comunicazione del provvedimento definitivo viene effettuata dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non già all'ufficio che dovrà gestire il bene e destinarlo, come avviene per la confisca di prevenzione, ma al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione trasmettendone copia all'ufficio indicato. Ciò in sintonia con quanto previsto dall'articolo 655 del codice di procedura
 

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penale in materia di esecuzione di provvedimenti del giudice.
      L'ufficio competente per la gestione e destinazione dei beni confiscati eserciterà il controllo sull'amministratore giudiziario, il quale continuerà a svolgere le proprie funzioni sino al completamento delle operazioni di liquidazione dei beni o fino al momento della effettiva attuazione del provvedimento di destinazione dei beni.
      In questa fase l'amministratore potrà essere revocato in ogni tempo e per le ragioni indicate dall'articolo 2-septies (articolo 2-nonies novellato) della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ossia in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità.
      Nell'ultimo comma si dettano disposizioni per rendere omogenea la disciplina dell'esecuzione della confisca e del sequestro ad essa finalizzato, dell'amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati, nonché della destinazione di essi a quella prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alla quale, secondo le modifiche proposte, rimanda, per le stesse ragioni di omogeneità, anche la disciplina del codice di procedura penale in materia di esecuzione della confisca penale, del sequestro preventivo ad essa finalizzato e dell'amministrazione dei beni.
      Come può osservarsi, a differenza del testo vigente, quello proposto non contiene più la riserva di applicazione degli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga. La suddetta riserva non è stata mantenuta sia perché essa, regolando una fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall'articolo 12-sexies, è stata impropriamente inserita nella norma citata, sia perché riferendosi ad un oggetto diverso determina equivoci interpretativi.
      In sostanza, gli articoli 100 e 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riguardano la gestione e la destinazione di cose che, essendo servite o essendo state destinate a commettere il reato o costituendone il prodotto, il profitto o il prezzo, sono state confiscate ai sensi dell'articolo 240 del codice penale.
      Dunque, non può verificarsi, proprio per la diversità dell'oggetto della confisca e del sequestro preventivo ad essa finalizzato, alcuna interferenza fra la disciplina dettata per la gestione e la destinazione dei beni suddetti e la disciplina prevista per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dell'articolo 12-sexies, beni questi che non hanno alcun collegamento diretto con il reato commesso, ma sono stati confiscati per il fatto di essere di valore sproporzionato rispetto al reddito del condannato o alla sua attività economica.
      D'altra parte, non si comprende perché debba mantenersi la riserva per gli articoli 100 e 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e non debba prevedersi analoga riserva per l'articolo 301-bis del citato testo unico delle disposizioni in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o addirittura per le disposizioni del codice di procedura penale dettate per la confisca penale in genere.
      È sembrato, pertanto, opportuno non fare ricorso alla riserva citata ma dettare direttamente la disposizione regolatrice della materia, non soltanto per chiarezza espositiva della norma, ma anche per agevolarne l'interpretazione.
      Ovviamente, trattandosi di confisca che consegue a condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, è necessario fare salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

      Articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

      Una disciplina organica valevole per tutti i casi di confisca sia penale sia di prevenzione dovrebbe essere contenuta nel

 

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contesto sistematico del codice di procedura penale.
      Dunque, non potendo procedere a modifiche significative delle disposizioni del codice, si è reso comunque necessario operare una minima integrazione della norma per consentire una omogeneità di disciplina nella materia.
      Mediante il raccordo previsto nei commi 1-bis e 1-ter si tende a rendere omogenea la disciplina dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati, equiparandola a quella prevista per il sequestro di prevenzione prevista dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      Articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965.

      Si tratta, all'evidenza, della norma fondamentale in materia di sequestro e confisca di prevenzione. Gli interventi operati si limitano, peraltro, a disciplinare alcuni momenti di eventuale «crisi» della scansione procedimentale vigente, in specie nell'ipotesi in cui sia stato attivato, nel caso di sequestro di beni costituiti in azienda, il subprocedimento volto alla verifica dei diritti dei terzi, nonché nell'ipotesi in cui sia stato disposto il sequestro penale in epoca successiva all'adozione del sequestro di prevenzione avente ad oggetto gli stessi beni.
      Al fine di evitare che i tempi del procedimento di verifica in tema di tutela dei diritti dei terzi, previsto per il sequestro di aziende, possano incidere sulla stessa efficacia del sequestro per decorrenza del termine annuale di cui alla prima parte del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2-ter, è stata prevista, con l'introduzione dell'ultimo periodo, la sospensione del termine di efficacia del sequestro sino all'emanazione del decreto di esecutorietà all'esito del procedimento di verifica.
      Nell'ipotesi in cui abbiano formato oggetto del sequestro beni diversi da quelli costituiti in azienda, la questione della sospensione dei termini di efficacia del sequestro evidentemente non si pone giacché la verifica si apre solo con la definitività della confisca.
      La norma, introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce la prevalenza del sequestro penale rispetto a quello disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione (in considerazione della «priorità logica e formale» del processo penale), disciplinando, però, espressamente solo l'ipotesi in cui il sequestro di prevenzione segua cronologicamente quello disposto in sede penale, prevedendosi, in specie, che il sequestro e la confisca possano essere disposti anche in relazione a beni «sottoposti» a sequestro in un procedimento penale; opera, in tal caso, la sospensione degli effetti del sequestro di prevenzione per tutta la durata del procedimento penale, determinandosi l'estinzione di detti effetti qualora venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.
      In giurisprudenza è prevalente l'orientamento secondo il quale la disposizione in parola debba trovare applicazione anche qualora il sequestro penale segua quello di prevenzione. L'inserimento, nel nono comma dell'articolo 2-ter, di una previsione che espressamente disciplina i rapporti tra sequestro disposto in sede penale e quello di prevenzione anche nell'ipotesi in cui gli stessi beni oggetto di sequestro di prevenzione formino successivamente oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, serve a fugare residui dubbi interpretativi che, in casi peraltro isolati, hanno determinato la caducazione del sequestro di prevenzione disposto in epoca antecedente al provvedimento di coercizione reale emesso nel procedimento penale.

      Articolo 2-quater della legge n. 575 del 1965.

      Il testo proposto regola le forme di apprensione dei beni oggetto del sequestro di prevenzione.
      Nel comma 1 il riferimento al sequestro disposto ai sensi dell'articolo 2-ter è

 

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stato esteso anche all'analogo provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965, inserendosi così nella disposizione oggetto di proposta anche il cosiddetto «sequestro anticipato» disposto dal presidente del tribunale, al fine di estendere anche a tale sequestro la disciplina prevista dalla norma in commento.
      Nel comma 1, inoltre, sono indicate compiutamente le modalità di esecuzione del sequestro facendo specifico riferimento all'oggetto del sequestro medesimo: beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di una impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico.
      In particolare:

          a) per i mobili e crediti il rinvio è alla disciplina del codice di procedura civile in quanto applicabile;

          b) per gli immobili ed i beni mobili registrati il sequestro si esegue con la trascrizione, come avviene in sede civile;

          c) per i beni che fanno parte dell'azienda, il sequestro riguarda un'universalità di beni. Si è previsto che esso si attui con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, secondo la disciplina dettata dall'articolo 2556 del codice civile (sia pure ad probationem). Il rinvio alle modalità previste per i singoli beni sequestrati si spiega con il fatto che per taluni beni, come nel caso dei beni registrati, si è in presenza di modalità di trasferimento del bene che possono essere rese opponibili soltanto con la trascrizione. In questi casi il provvedimento va trascritto anche su questi beni, a tutela del terzo di buona fede.

      Per quanto concerne il sequestro di azioni e quote sociali, non è evidentemente possibile nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione sciogliere i nodi problematici della materia, che riguardano in generale la sottoposizione ad esecuzione nelle forme dell'espropriazione delle azioni e delle quote di società. La formula proposta, che prevede che il sequestro su azioni e quote sociali sia eseguito, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese, mira a rendere il provvedimento chiaramente opponibile alla società, ai soci ed ai terzi.
      Per quanto concerne i titoli dematerializzati si è fatto riferimento alla disciplina di legge.
      La dematerializzazione obbligatoria è prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione o diffusi tra il pubblico. Si tratta in sostanza dei titoli quotati o destinati alla quotazione. La dematerializzazione facoltativa è prevista per coloro che emettano strumenti finanziari che non siano assoggettati a dematerializzazione obbligatoria. L'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ha esteso il regime di dematerializzazione ai titoli di Stato.
      Le modalità del processo di dematerializzazione sono state regolate dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo n. 213, del 1998, richiamate per i titoli di Stato dall'articolo 39 ricordato e poi dagli articoli 11 e seguenti del testo unico in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Tutto il meccanismo ruota intorno alla società di gestione accentrata, prevista dalla nuova normativa. Tale società apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema e nel conto annota ogni singola emissione e tutte le informazioni relative. Apre conti distinti di proprietà e di terzi per ciascun intermediario. Tutte le vicende giuridiche che riguardano gli strumenti finanziari dematerializzati (pagamenti di dividendi ed interessi, operazioni sul capitale, vincoli, trasferimenti) sono annotate nei conti, diversi da quelli della società di gestione, che ogni intermediario dovrà accendere, intestandoli al titolare degli strumenti finanziari. Ogni movimentazione dovrà risultare quindi dalle registrazioni della società di gestione e dalle registrazioni degli intermediari sui conti dei clienti.
      In questo modo al trasferimento del titolo, che incorpora il diritto di credito, si

 

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sostituisce a tutti gli effetti l'annotazione nei registri. Una volta effettuata la registrazione «il titolare del conto è legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi», (articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003). Per altro verso l'emittente può opporre all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti (articolo 33 del decreto legislativo n. 213 del 1998), vale a dire le cosiddette «eccezioni reali» basate sulla registrazione.
      È prevista la verifica continua della quadratura dei conti della società di gestione (la somma dei movimenti sul conto dell'emittente e degli intermediari deve essere pari all'ammontare complessivo dell'emissione) e di quelli degli intermediari, a garanzia della correttezza di gestione del sistema. Saranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari ad attestare in capo al richiedente la legittimazione ad esercitare i diritti relativi agli strumenti finanziari dematerializzati (articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003). Peraltro le certificazioni non sono trasferibili, onde evitare che accanto al mercato dematerializzato possa essere istituito un mercato parallelo con caratteristiche cartolari.
      Il sistema di costituzione di vincoli, ivi compresi il pignoramento ed il sequestro, sugli strumenti finanziari dematerializzati è contenuto nell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. Il principio generale affermato è che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari dematerializzati, sia pubblici che privati, si costituiscono unicamente con le registrazioni in appositi conti tenuti dall'intermediario che dovrà comunicare le registrazioni all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge. Anche nella materia dei vincoli sul titolo, il legislatore ha seguito il criterio ispirativo, conseguente alla dematerializzazione, per cui il titolo dematerializzato non appartiene più alla categoria dei titoli di credito.
      L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, stabilisce che qualora i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente, dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.
      Si tratta di una norma di diritto internazionale privato che stabilisce il criterio di collegamento in base al quale è risolto il conflitto tra leggi, attuando comunque il principio, sancito dalla direttiva, della definitività degli ordini di pagamento immessi in un sistema di gestione accentrato, anche in presenza di vincoli sugli strumenti finanziari. È da ritenere che ciò valga anche in caso di pignoramento o di sequestro, anche derivante da misura di prevenzione.
      Più importante per quanto qui interessa è il comma 3 del citato articolo 10 che dispone che se il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato è situato in Italia e si tratta di strumenti finanziari che non sono immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 213 del 1998, le modalità di trasferimento dei diritti nonché di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono ugualmente regolate dalle disposizioni del titolo V del decreto stesso, in quanto applicabili.
      Il principio non sembra riguardare soltanto la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Se questa interpretazione è corretta, se ne può ricavare che in tutti i casi in cui
 

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vi è un sistema di gestione accentrata situato in Italia, secondo la previsione dell'articolo 10, comma 1, possa farsi luogo all'annotazione del vincolo nelle forme della disciplina propria dei titoli dematerializzati.
      Proprio per consentire di avvalersi di questa disciplina e per motivi di chiarezza, il testo proposto della norma contiene uno specifico rinvio all'articolo 10 citato, che comunque si applicherà anche in difetto di rinvio.
      La funzione del sequestro di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965 è anche quella, come è stato efficacemente sottolineato in dottrina, di «interrompere il collegamento tra il bene ed il soggetto» ritenuto pericoloso. Sicché lo spossessamento del soggetto destinatario del provvedimento cautelare deve intervenire necessariamente, quale effetto naturale del sequestro.
      L'immissione nel possesso dei beni, pur non rappresentando una forma di esecuzione del medesimo sequestro, costituisce un momento che assume grande rilevanza nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale; dopo lo spossessamento del proposto è, infatti, possibile per l'amministratore relazionare compiutamente al giudice delegato in ordine alla persona e/o alle persone che abbiano un qualsivoglia rapporto con la res, così da introdurre, se del caso, anche significativi elementi di fatto ai fini delle valutazioni che dovranno essere compiute dal tribunale (ed eventualmente dal giudice di appello) in tema di effettiva disponibilità (diretta ovvero per interposta persona) dei beni da parte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale.
      L'apprensione dei beni (segnatamente di quelli mobili registrati) sovente ha consentito, nella concreta esperienza giudiziaria, l'emersione di situazioni di fatto tali da escludere lo stesso requisito della «disponibilità» da parte del soggetto proposto. Ciò ha determinato la possibilità per il terzo, che assumeva di esercitare sul bene il proprio potere di disposizione, di partecipare al giudizio al fine di ottenere la revoca del sequestro. Diversamente opinando si potrebbe correre il rischio, non infrequente, invero, nella pratica, di pervenire a confische definitive di beni che da tempo non sono più nella disponibilità del proposto, con conseguente onere, per gli interessati, di attivare la procedura prevista per gli incidenti di esecuzione, con l'ulteriore conseguenza di enfatizzazione del momento contenzioso.
      Si è ritenuto, inoltre, di indicare, al fine di evitare incertezze interpretative, quale fosse il momento iniziale del termine annuale (prorogabile di un anno), previsto per l'efficacia del sequestro; si è ritenuto, in specie, di individuare proprio nel significativo momento dell'apprensione e della conseguente immissione nel possesso da parte dell'amministratore giudiziario il suddetto termine iniziale.
      Per motivi di chiarezza e per evitare il pericolo di dispersione dei beni sequestrati si è previsto al comma 2 dell'articolo 2-quater che «l'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria».
      La ratio dell'intervento della polizia giudiziaria è strettamente correlata alla evidente delicatezza dei sequestri di prevenzione (stante il ricorrente pericolo di interventi volti a turbare l'ordine pubblico e la stessa effettività del sequestro). Del resto, con tale specifica previsione, è stata trasfusa in una disposizione normativa una modalità sovente posta in essere in sede di apprensione dei beni oggetto di sequestro da parte degli uffici giudiziari.
      Sempre per motivi di chiarezza e per evitare l'insorgere di possibili conflitti di attribuzioni tra gli organi chiamati a cooperare nell'ambito del procedimento si è inoltre stabilito che «l'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».
      La ratio di tale previsione deve essere, peraltro, individuata anche nella necessità di evitare una sorta di impropria «moltiplicazione» delle competenze in sede di
 

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esecuzione del sequestro, «concentrando», perciò, gli oneri e le responsabilità nelle figure dell'amministratore e dell'ufficiale giudiziario. La previsione risente, del resto, anche delle incertezze desumibii dalle concrete prassi seguite in alcuni uffici giudiziari nei quali si è controverso in ordine al soggetto tenuto agli adempimenti in questione.

Articolo 2-sexies della legge n. 575 del 1965.

      Comma 1.

      La norma regola la nomina degli organi della procedura, giudice delegato e amministratore giudiziario. Si è previsto che il tribunale possa nominare anche più amministratori giudiziari, per far fronte al caso di procedure complesse, ovvero con beni distribuiti in varie località. Si è di conseguenza regolato il regime di formazione della volontà dell'organo secondo il principio di maggioranza. In caso di parità di voti la decisione è rimessa al giudice delegato. La rappresentanza invece a seconda dei casi sarà attribuita dal giudice delegato, secondo valutazioni di opportunità.
      Si è ritenuto di chiarire che l'amministratore giudiziario è pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che sul piano civile e penale derivano da tale qualifica.
      L'amministratore giudiziario deve collaborare anche all'apprensione dei beni. All'attività di esecuzione del sequestro da parte dell'autorità di polizia giudiziaria si accompagnano attività esecutive di vario genere, cui può e deve provvedere l'amministratore giudiziario. Questi peraltro oltre che alla custodia e conservazione dei beni, deve provvedere all'amministrazione. A tale proposito si è ritenuto di ribadire, quale fine dell'attività di gestione, l'incremento della redditività dei beni, ove possibile, e introducendo la prospettiva dell'incremento del valore dell'impresa. L'attività dell'amministratore giudiziario dunque non è meramente conservativa, ma deve curare la gestione dell'impresa come going concern, salvaguardandone avviamento e competitività.

      Comma 2.

      Il comma tratta argomenti eterogenei, ma non si è ritenuto di intervenire per limitare al minimo indispensabile gli interventi sul vigente testo legislativo.
      Si prevede che i collaboratori dell'amministratore giudiziario possano essere anche società, ad esempio società di revisione o società che curino la rimessa in funzione della rete informatica e rendano accessibile la contabilità (sovente accade che la contabilità, tenuta in forma informatica, non sia in concreto accessibile, ad esempio perché sono state smarrite o sottratte le password).
      Non si è ritenuto, disattendendo il suggerimento della Commissione istituita presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, di riprendere la distinzione tra delegati del curatore e coadiutori. Ai primi può essere conferita delega per il compimento di singole operazioni; i secondi invece sono semplici collaboratori del curatore e nel caso dell'amministratore. Non pare che nel caso dell'amministratore giudiziario, la cui nomina è particolarmente delicata, possa essere lasciata facoltà di farsi sostituire nel compimento delle sue attività da altri soggetti addirittura investiti degli stessi poteri dell'amministratore.
      Il rinvio al comma 4 estende ai collaboratori le incapacità previste per l'amministratore giudiziario.

      Comma 3.

      Si prevede che alle figure tradizionali di avvocato e dottore commercialista e ragioniere, scelti di regola nell'ambito del distretto di corte d'appello cui appartiene il giudice che procede, possano essere affiancati per la nomina a commissario altri soggetti eventualmente indicati dal tribunale all'atto della nomina. Nello stesso modo possono essere scelti soggetti iscritti in diverso distretto di corte d'appello.

 

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      In tutti i casi deve trattarsi di soggetti che abbiano una specifica professionalità, sulla quale il tribunale dovrà motivare. Si prevede peraltro che con proprio decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca i requisiti di professionalità ed onorabilità, che dovranno servire da guida per la nomina. La norma è stata modellata sull'articolo 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in tema di amministrazione straordinaria, non senza segnalare che il decreto in parola per l'amministrazione straordinaria non è stato ancora emanato.

      Comma 4.

      Nell'indicazione dei soggetti che non possono essere nominati amministratori giudiziari si è aggiornato e migliorato il testo previgente della norma, considerando le incapacità derivanti dalla condanna ad una pena che importi l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale o dall'applicazione di una misura di prevenzione.

Articolo 2-septies della legge n. 575 del 1965.

      Commi 1-3.

      La norma nel definire i poteri dell'amministratore giudiziario individua gli atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre l'autorizzazione del giudice delegato. In proposito si è ripresa la disciplina oggi vigente. Tuttavia per evitare problemi relativi alla determinazione di quali siano gli atti di ordinaria e quali gli atti di straordinaria amministrazione si inserisce un limite di valore adeguabile ogni tre anni. Il tetto di 15.000 euro è quello stesso proposto dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per la cosiddetta «miniriforma della legge fallimentare» (articolo 11 del disegno di legge atto Senato n. 1243 della XIV legislatura). Nel sistema della legge fallimentare per gli atti di valore inferiore a 15.000 euro è competente il giudice delegato; per quelli di valore superiore è competente il tribunale. Nel caso in esame si è preferito non prevedere alcuna necessità di autorizzazione per gli atti di valore inferiore a 15.000 euro. La norma precisa in ogni caso quali sono gli atti (mutui, ricognizione di diritti di terzi, eccetera) che comunque devono essere considerati di straordinaria amministrazione.
      Si è previsto che in caso di alienazione del bene in sequestro o in confisca non definitiva, il vincolo si trasferisca sul ricavato, introducendo un'ipotesi di surrogazione reale non ignota in materia di garanzie reali.
      Nei commi 2 e 3 si è migliorata la disciplina relativa alla tenuta del registro sul quale l'amministratore giudiziario deve tenere nota delle operazioni compiute. Si è infatti chiarito che la tenuta del registro non esclude gli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili secondo il codice civile. Nel caso di sequestro di azienda, l'amministratore giudiziario dovrà prendere in consegna le scritture contabili ed i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei beni.

      Commi 4-5.

      Attualmente la disciplina dei depositi è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o febbraio 1991, n. 293. Si è ritenuto opportuno inserire la disposizione tra le norme di legge. Da sottolineare che la norma proposta non differisce di molto dalla norma regolamentare, se non per il fatto che si è affermato chiaramente che il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate le masse.
      Si è precisato che l'obbligo di deposito non si estende a quanto il giudice delegato,

 

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con decreto, dichiara necessario per le spese di giustizia ed amministrazione.

      Comma 6.

      Riprende il comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del 1991. La revoca dell'amministratore per mancata esecuzione del deposito o per altra grave irregolarità non esclude la responsabilità per le restituzioni e i danni.

      Comma 7.

      La norma chiarisce quali sono gli obblighi dell'amministratore nel caso in cui non debba effettuare il deposito, sancendo il principio per cui egli deve comunque annotare nel registro della procedura gli importi relativi alle spese necessarie o utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato.

Articolo 2-octies della legge n. 575 del 1965.

      Comma 1.

      Si è rilevato, con riferimento all'articolo 2-sexies, comma 1, che scopo dell'amministrazione è incrementare la redditività dei beni e il valore dell'impresa. Questi principi abbisognano tuttavia di essere specificati con riferimento al caso concreto in cui è stato attuato il provvedimento di sequestro. Si è dunque stabilito che il tribunale determini le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni, iniziale e periodiche dell'amministratore. La competenza in tale caso è del tribunale e non del giudice delegato in ragione del carattere strategico di queste scelte.

      Comma 2.

      Con norma innovativa si è previsto che al sequestro di quote ed azioni che siano idonee ad attribuire il controllo di una società, secondo la nozione dettata dall'articolo 2359 del codice civile, si accompagni il potere per gli organi della procedura di nominare nuovi amministratori, senza dover al riguardo provvedere nelle forme ordinarie previste dalla disciplina societaria. In questo caso gli organi esistenti sono sospesi e conservano la rappresentanza della società nel solo procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori e ne determina i poteri. Il compenso dei nuovi amministratori è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.

      Comma 3.

      Anche qui innovando rispetto alla preesistente disciplina si è stabilito che nel caso di sequestro d'azienda, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci, onde evitare che la misura adottata riesca inutile per la capacità del proposto di dirottare i pagamenti di crediti inerenti all'azienda a proprio nome. Il terzo debitore è garantito dalla pubblicità assicurata mediante la trascrizione del provvedimento di sequestro sul registro delle imprese, in via del tutto analoga a quanto è stabilito in via generale nel caso della cessione dall'articolo 2559 del codice civile.
      Si è inoltre previsto che ai contratti pendenti si applichino gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «legge fallimentare», onde assicurare all'amministratore giudiziario, attraverso l'applicazione del generale principio di sospensione dei rapporti pendenti, di potersi sciogliere dai rapporti in essere che possano risultare incompatibili con la situazione in cui si è venuta a trovare l'azienda. Il richiamo

 

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della disciplina fallimentare comporta ovviamente che i rapporti per cui la legge fallimentare prevede lo scioglimento automatico (mandato, conto corrente, eccetera) o la prosecuzione automatica (locazione immobiliare) siano regolati nei medesimi termini.

      Commi 4-8.

      Si è prevista una disciplina articolata e dettagliata del contenuto della relazione che l'amministratore giudiziario deve redigere entro un mese dalla nomina e che deve avere ad oggetto le aziende e i beni sequestrati. La relazione deve contenere anche l'indicazione del valore dei beni, determinato eventualmente tramite l'intervento di un perito stimatore, nominato dal giudice delegato su richiesta dell'amministratore.
      Dalla relazione dovranno risultare le difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto in concreto acquisito. Nel caso di aziende dovranno anche essere indicate le difformità tra quanto inventariato e quanto risulta dalle scritture contabili. In ogni caso dovranno essere esposte le pretese di terzi sui beni che già risultino all'amministratore.
      Dovranno essere esposte le forme di utilizzo dei beni che risultino più idonee e redditizie, onde assicurare il rispetto della destinazione dei beni all'incremento della redditività e del valore dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 2-sexies. La relazione dell'amministratore rappresenta uno strumento essenziale per l'adozione del provvedimento con cui il tribunale determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa.
      Assume particolare importanza la previsione che nel caso di sequestro di aziende o di partecipazioni di controllo su società, la relazione contenga anche una dettagliata analisi sulla ricorrenza o meno di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, e precisi la natura dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di riferimento.
      Sulla base di questi elementi l'amministratore giudiziario deve presentare al tribunale il piano di risanamento e di ristrutturazione dell'impresa, ove ricorrano appunto concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva. L'approvazione del piano è rimessa, come per ogni provvedimento di carattere strategico per le sorti della procedura, al tribunale.
      La proroga a novanta giorni del termine di deposito della relazione, ove ricorrano giustificati motivi, si spiega con la complessità e la difficoltà degli accertamenti che sono demandati all'amministratore e con l'esigenza di attendere la stima dei beni. Si tratta di una proroga che in pratica sarà soprattutto utilizzata nel caso di sequestro di aziende e di imprese in attività.
      Gli obblighi d'informazione sono completati dalla previsione delle relazioni periodiche attraverso le quali l'amministratore giudiziario fornisce informazioni sulla gestione. In tali atti egli deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

Articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965.

      Comma 1.

      Disciplina la legittimazione processuale dell'amministratore giudiziario stabilendo che egli sta in giudizio nelle controversie in corso relative ai beni sequestrati.

      Comma 2.

      Riproduce il comma 3 dell'articolo 2-septies stabilendo che l'amministratore deve adempiere i doveri del proprio ufficio con diligenza. La norma disciplina anche

 

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il procedimento per la revoca in caso di inosservanza dei doveri ovvero di incapacità. Il provvedimento è di competenza del tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio, sentito l'amministratore giudiziario.

      Comma 3.

      Prevede il segreto d'ufficio sugli atti dell'amministrazione giudiziaria. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino all'udienza camerale, a pena di inutilizzabilità.

      Comma 4.

      La norma disciplina il reclamo contro gli atti dell'amministratore giudiziario. Il reclamo può essere avanzato, entro il termine di dieci giorni dal deposito, dal pubblico ministero, dal proposto e da ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo entro il termine di dieci giorni dal deposito.
      Va sottolineato che nel prevedere i motivi del ricorso per cassazione ci si è ispirati alla giurisprudenza che si è formata in materia concorsuale con riferimento al ricorso per cassazione contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale in caso di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato. Com'è noto la materia ha subìto una profonda evoluzione dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge fallimentare. Attualmente la giurisprudenza ammette l'impugnativa per cassazione ex articolo 111 della Costituzione nel caso di provvedimenti che provvedano su diritti soggettivi, mentre nega tale mezzo d'impugnazione nel caso di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio.

Articolo 2-decies della legge n. 575 del 1965.

      Comma 1.

      Si è aggiunta al testo originario, che disponeva che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall' amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo, la precisazione che deve trattarsi di somme riferibili a ciascuno dei beni in sequestro, onde evitare che con le somme ricavate da un bene vengano sostenute spese relative ad altro bene.

      Comma 2.

      La norma è rimasta invariata. Il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate e l'obbligo di anticipare non creano problemi di carattere generale.

      Comma 3.

      Riproduce, con qualche aggiornamento, il testo dell'articolo 2-septies, comma 4, che regola il trattamento di trasferta spettante all'amministratore giudiziario.

      Comma 4.

      Il comma è quasi invariato, salvo come modifica per il rinvio al comma 4 dell'articolo 2-septies che diviene il comma 3 dell'articolo in esame, ed un breve inciso che si è inserito. Va osservato che qui non si parla delle spese in prededuzione relative alla gestione dell'azienda sequestrata. Tuttavia non pare il caso di inserire un richiamo a questa categoria di spese, tenuto conto che la norma si limita a considerare il caso della presentazione del conto della gestione al momento in cui viene disposta la confisca ovvero la restituzione dei beni al proposto. Le spese in prededuzione devono gravare sull'azienda, così come del resto anche il compenso dell'amministratore. È da ritenere che la previsione che esso debba essere pagato dall'erario si giustifichi soltanto per evitare all'amministratore di attendere per essere pagato la liquidazione dei beni da parte

 

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del demanio. Di conseguenza non si capisce perché la liquidazione del compenso debba avvenire senza diritto al recupero. Si è provveduto quindi alla modificazione della norma, salvo il caso di revoca del sequestro.

      Comma 5.

      La norma regola la liquidazione del compenso. Il testo è invariato, salvo per qualche modifica formale. Si è ritenuto opportuno introdurre la previsione che i criteri per la liquidazione del compenso siano determinati con decreto del Ministro della giustizia, analogamente a quanto è previsto per i curatori fallimentari dall'articolo 39 della legge fallimentare.

      Comma 6.

      Il testo, in gran parte invariato, è del tutto analogo al secondo comma dell'articolo 39 della legge fallimentare in tema di liquidazione del compenso e degli acconti al curatore. Tuttavia si è precisato, in coerenza con quanto stabilito con riferimento al compenso finale dell'amministratore giudiziario, che gli acconti non siano prelevati sulle disponibilità di cassa della procedura, ma gravino a carico dello Stato.

      Comma 7.

Si è innovata la precedente disciplina stabilendo che i provvedimenti di liquidazione del compenso debbano essere comunicati oltre che all'amministratore, anche al proposto per la misura e al pubblico ministero, onde consentirne l'impugnazione da parte di ogni soggetto interessato.

      Comma 8.

      È stato modificato in modo da assicurare una più completa disciplina dell'impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso.
      Si è previsto che il potere di impugnazione spetti oltre che all'amministratore giudiziario (ipotesi già prevista dal testo vigente dell'articolo in esame) al pubblico ministero. Non vi è legittimazione del proposto perché, anche nel caso in cui non venga disposta la confisca, il compenso rimane a carico dello Stato. È prevista anche la legittimazione ad impugnare dell'obbligato al pagamento, che deve essere sentito unitamente al pubblico ministero e all'amministratore giudiziario. L'impugnazione è alla corte d'appello che decide in camera di consiglio. Se il provvedimento impugnato è della corte, sull'impugnazione provvede la corte stessa in diversa composizione. Contro il provvedimento della corte è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965.

      Si inserisce qui la disciplina del procedimento di presentazione e approvazione del conto dell'amministratore giudiziario, già regolato dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del 1991.
      Il testo è sostanzialmente immutato. Però posto che il citato regolamento faceva rinvio al giudizio civile (articoli 189 e seguenti del citato codice di procedura civile) si sono inserite le necessarie norme di coordinamento con la novella del 1990. In pratica si sono riprodotte le norme che il citato disegno di legge per la riforma della legge fallimentare nella passata legislatura (atto Senato n. 1243) ha previsto per i giudizi di accertamento del passivo. Va sottolineato che il giudice delegato della misura di prevenzione diviene giudice istruttore civile della causa.
      In alternativa si potrebbe prevedere che il giudice delegato fissi soltanto un termine perentorio per la proposizione del giudizio di rendiconto avanti al tribunale con rito ordinario.
      Mantenendo ferma l'impostazione del citato regolamento si sono dettate le norme. Va sottolineato che una volta che all'udienza non vi è stata approvazione del

 

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conto, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti. Non si è previsto un termine che decorra dalla comunicazione dell'ordinanza, sul presupposto che le parti dovrebbero essere presenti all'udienza di discussione del conto. Non si è determinato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi a stabilire che l'impugnante debba costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza. L'atto introduttivo, in pratica una memoria, dovrebbe avere i requisiti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile. Per il resto la disciplina ricalca la tipica disciplina del giudizio ordinario di cognizione in civile.

Articolo 2-duodecies della legge n. 575 del 1965 (ex articolo 2-nonies).

Comma 1.

      Il testo vigente, al secondo periodo, prevede che il provvedimento definitivo di confisca venga comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata. Per coordinare tale originaria previsione con le successive disposizioni normative di cui, in specie, agli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (relativi alle Agenzie fiscali), la comunicazione relativa alla definitività della confisca deve avere come destinatari (come, peraltro, già accade nella prassi) la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, oltre che il prefetto ed il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si è, altresì, previsto, inserendo, nel secondo periodo della disposizione in commento, che la comunicazione venga effettuata «immediatamente», con ciò imponendosi agli organi a tanto deputati la massima tempestività (così da evitare che si verifichino ingiustificate stasi del procedimento, con inevitabili ripercussioni sui tempi del procedimento amministrativo volto alla destinazione dei beni).

      Comma 2.

      Al fine di evitare eventuali erronee interpretazioni della disposizione vigente si è espressamente previsto che l'amministratore giudiziario svolga le proprie funzioni sotto il controllo della competente «filiale dell'Agenzia del demanio» dopo la confisca «definitiva». L'osservazione di alcune prassi ha evidenziato, invero, che, in alcuni, peraltro sporadici casi, l'allora competente ufficio del territorio sia stato investito del controllo sull'attività dell'amministratore giudiziario dopo la confisca disposta dal tribunale (non ancora divenuta definitiva).
      Il riferimento agli articoli 2-septies e 2-decies, contenuti nel testo vigente, sono stati sostituiti, a seguito della diversa formulazione di dette disposizioni, rispettivamente, dagli articoli 2-nonies e 2-terdecies.

      Comma 3.

      Alla stregua della necessità di assimilare, sotto il profilo, in specie, dei compiti e delle specifiche responsabilità, il ruolo dell'amministratore giudiziario nella fase successiva alla confisca definitiva a quello svolto nel corso della fase giurisdizionale, si è previsto che operi non solo il riferimento all'articolo 2-octies ma anche quello alle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-nonies e 2-decies, in quanto, ovviamente, applicabili. Anche in questo comma le funzioni attribuite alla competenza del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze sono state espressamente attribuite al dirigente della competente filiale dell'Agenzia del demanio.

Articolo 2-terdecies della legge n. 575 del 1965 (ex articolo 2-decies).

      Commi 1 e 2.

      Il testo vigente è stato modificato solo avuto riguardo al soggetto - l'Agenzia del demanio - cui spetta provvedere all'adozione del provvedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali

 

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confiscati, su proposta non vincolante del dirigente della competente filiale.
      Nel primo periodo del comma 2 il riferimento all'articolo 2-nonies è stato sostituito con l'articolo 2-duodecies.

Comma 3.

      Nel testo vigente dell'articolo 2-decies il provvedimento di destinazione dei beni indicati nel comma 1 deve essere emesso, su proposta non vincolante del dirigente della competente filale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca ad opera della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; il provvedimento dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla proposta. La scansione temporale del procedimento amministrativo, prevista dalla disciplina vigente, dovrebbe, in teoria, comportare sollecite, effettive destinazioni dei beni definitivamente confiscati.
      Sulla scorta di quanto, in specie, rappresentato dall'Ufficio del commissario straordinario nominato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2001, è emerso, invece, che, negli anni di applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 109, le determinazioni degli organi competenti in ordine alla destinazione dei beni confiscati sono state segnate da un approccio che sovente ha a dir poco dilatato i tempi del procedimento amministrativo. La natura non vincolante della proposta del dirigente dell'ufficio territoriale dell'Agenzia del demanio ha spinto, perciò, l'Ufficio del commissario straordinario del Governo a ritenere l'obbligatorietà solo di detta proposta e non anche dei pareri consultivi e, ovviamente, non vincolanti, del prefetto e del sindaco.
      Al fine, comunque, di superare le incertezze interpretative e, soprattutto, nella prospettiva di un reale contenimento dei tempi del procedimento amministrativo volto alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, il testo proposto, che sostituisce il vigente comma 3 (in parte riproposto nel nuovo comma 4) introduce, nell'articolo 2-terdecies (ex articolo 2-decies), la norma in commento, in base alla quale il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio è tenuto a formulare la proposta di cui al comma 1 anche in caso di inerzia del prefetto e del sindaco.
      L'esigenza di scandire i tempi del procedimento amministrativo in vista della reale effettività della confisca e della destinazione dei beni ha suggerito l'adozione del secondo periodo, prevedendosi che l'agente del demanio effettui la destinazione dei beni immobili e dei beni mobili aziendali oggetto di confisca anche qualora siano inerti i soggetti tenuti alla proposta e al parere.

      Comma 4.

      È stato introdotto il secondo periodo all'originario articolo 2-decies, comma 3 (il primo periodo è divenuto il primo periodo del presente comma), con la previsione, per l'agente del demanio, dell'obbligo di sostituirsi al comune nel caso che lo stesso non eserciti i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
      Anche questa norma risente, all'evidenza, dell'opera di rilevazione delle prassi, invero sovente dilatorie, che caratterizzano l'attività dell'autorità amministrativa nell'ambito, in specie, del procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati. L'attribuzione, all'Agenzia del demanio, anche dopo la destinazione di detti beni, del potere di sfratto amministrativo - di cui alla citata disposizione del codice civile - nell'ipotesi in cui detto potere non venga esercitato dal comune al patrimonio del quale i beni siano stati trasferiti per finalità istituzionali o sociali, risponde, evidentemente, alla necessità di addivenire ad una reale (e non solo teorica) utilizzazione di uno strumento (lo sfratto amministrativo) strumentale alla effettiva (e non «virtuale») destinazione dei beni.

 

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      Si deve segnalare come nella prassi sia sovente emersa la volontà contraria alla materiale «consegna», a fini di realizzare la sua destinazione, del bene immobile all'ente locale, pur dopo il provvedimento direttoriale di destinazione; tale volontà è stata giustificata, dai rappresentanti dei comuni, alla luce di una prospettata impossibilità di utilizzare i beni immobili, destinati a finalità istituzionali o sociali, materialmente occupati da terzi, con conseguente, asserita incompetenza del sindaco all'esercizio di qualsivoglia potere di autotutela funzionale ad uno sfratto amministrativo.
      Al fine di superare le notevoli, quando non insormontabili, difficoltà degli enti territoriali comunali ad attuare l'esercizio dell'autotutela amministrativa si è, perciò, ritenuto opportuno individuare nell'Agenzia del demanio il soggetto comunque obbligato all'esercizio dei relativi poteri, in caso di inerzia del comune.

Articoli 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies della legge n. 575 del 1965.

      Sono le nuove numerazioni dei vigenti articoli 2-undecies e 2-duodecies che restano invariati nel testo, salvi i necessari aggiornamenti (in ordine all'ufficio finanziario competente). Il riferimento al comma 1 dell'articolo 2-decies, contenuto nel comma 7 dell'articolo 2-quaterdecies va sostituito con il riferimento allo stesso comma dell'articolo 2-terdecies proposto.
      Il riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies viene sostituito con quello relativo agli stessi commi del proposto articolo 2-quaterdecies.
      L'ultimo comma dell'articolo 2-quinquiesdecies va coordinato con la nuova numerazione proposta, sicché gli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies citati alla prima parte del comma diventano gli articoli 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies mentre il riferimento all'articolo 2-decies contenuto nell'ultima parte del comma va sostituito con il riferimento all'articolo 2-terdecies.

Articolo 3-ter della legge n. 575 del 1965.

      La norma vigente, al terzo comma, disciplina la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro; in tali casi è, invero, riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di chiedere alla corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sospensione dello stesso; analoga facoltà non è, invece, prevista nella diversa ipotesi di revoca del sequestro deliberata dalla corte d'appello. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione che ha escluso l'estensibilità della disposizione al caso di revoca della confisca disposta dalla corte d'appello, (si veda Cassazione, sezione I, 19 febbraio 1998, Coraglia, in Cassazione penitenziaria, 1999, pagina 1254, n. 607).
      Si è ritenuto, perciò, opportuno prevedere, con l'introduzione degli ultimi due periodi al terzo comma, che la sospensione della revoca del sequestro possa operare, su istanza del pubblico ministero, anche nei casi di revoca disposta dal giudice di appello (in attesa della definitività della pronuncia in ordine al sequestro). Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione dovesse, invero, annullare con rinvio la decisione della corte d'appello che ha disposto la revoca del sequestro (l'ipotesi non è, nella prassi, assolutamente infrequente), la reviviscenza dell'originario sequestro potrebbe avere, innanzitutto, in base all'attuale disciplina, carattere del tutto virtuale (stante l'eventualità certamente non remota che i beni oggetto del provvedimento cautelare vengano, anche se in parte, dispersi da coloro ai quali siano stati legittimamente restituiti); la reviviscenza del sequestro, a seguito dell'annullamento della revoca del sequestro disposta dalla corte d'appello potrebbe, peraltro, anche collidere con i diritti dei terzi che in buona fede abbiano eventualmente acquistato i beni dei quali, nelle more, la corte d'appello abbia disposto la revoca del relativo sequestro. Qualora, infine, si addivenga alla confisca definitiva di beni che siano stati acquistati (a seguito della revoca del sequestro) da terzi in buona fede, costoro

 

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dovranno proporre un incidente di esecuzione palesandosi un evidente contrasto tra titoli di acquisto dei beni stessi.
      La modifica apportata al quarto comma risente della riflessione, che trae spunto dall'osservazione delle prassi, circa la necessità che sia previsto, per la cancelleria del giudice delegato e, quindi, del tribunale che ha disposto il sequestro di cui all'articolo 2-ter (come, in effetti, sovente accade, sulla base di «un'interpretazione non burocratica» del ruolo), di acquisire, qualora penda il giudizio di impugnazione (presso la corte d'appello ovvero presso la Corte di cassazione), secondo scansioni temporali predeterminate (ad esempio: una volta al mese, una volta ogni due mesi), opportune informazioni in ordine allo stato del procedimento principale. Ciò, in concreto, favorisce la tempestiva modulazione dell'intervento del giudice delegato.
      Non di rado, invero, accade che il giudice delegato (che non abbia, invece, sollecitato l'acquisizione di opportune informazioni in ordine allo stato del procedimento) continui a svolgere le proprie funzioni anche molti mesi dopo che la confisca è divenuta definitiva, con ulteriore conseguente ritardo nel compimento degli atti che, innanzi allo stesso giudice delegato, chiudono la procedura dell'amministrazione giudiziaria (e dei quali, in specie, al citato regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del 1991); anche la filiale dell'Agenzia del demanio, in tali casi, viene, pertanto, investita con estremo ritardo.
      Si è ritenuto, perciò, opportuno quantomeno prevedere che, in caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte d'appello e quello presso la Corte di cassazione provvedano a comunicare immediatamente, e, comunque, non oltre dieci giorni, le rispettive decisioni al tribunale (così da garantire, in specie, che il procedimento relativo all'approvazione del conto di gestione venga tempestivamente attivato dal giudice delegato, con l'ulteriore conseguenza di più sollecite scansioni temporali del procedimento amministrativo volto alla destinazione del bene).
      La concreta esperienza giudiziaria segnala, altresì, che i giudizi di primo grado, nell'ambito dei quali sia stato disposto il sequestro di prevenzione, si esauriscono in tempi relativamente contenuti mentre non sono mancati casi di giudizi d'appello che si sono protratti talvolta anche per numerosi anni. È di tutta evidenza che la particolare «sollecitudine» dei giudici di primo grado «risente» della previsione del termine annuale di efficacia del sequestro (prorogabile di un ulteriore anno) ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter.
      La norma in commento introduce, perciò (con l'introduzione di un ulteriore comma), anche per il giudizio di appello, gli stessi termini, relativamente all'efficacia del sequestro, previsti per il giudizio innanzi al tribunale. Ciò, all'evidenza, comporterà necessariamente la riduzione dei tempi necessari per addivenire alla eventuale confisca (ovvero, comunque, alla conclusione del giudizio); con il conseguente contenimento, nell'ipotesi di confisca, dei tempi complessivi necessari alla conclusione del procedimento, volto alla destinazione dei beni, giusta le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 109 (con l'ulteriore conseguente riduzione dei costi che lo Stato sopporta per le amministrazioni giudiziarie).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «in materia di misure di prevenzione patrimoniali» sono inserite le seguenti: «, di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato».
      2. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12-sexies. - (Ipotesi particolari di confisca). 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, ovvero per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, e nei casi di cui

 

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all'articolo 291-ter, secondo comma, e all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
      2. Quando la richiesta di confisca non è stata avanzata dal pubblico ministero nel giudizio di cognizione o, se avanzata, non è stata rigettata, la confisca è disposta, a richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 666 e 676, escluso il richiamo all'articolo 667, comma 4, e all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale. Il pubblico ministero avanza la richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni da quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati al comma 1 del presente articolo. Nel procedimento è chiamato ad intervenire, a pena di nullità, il terzo interessato, che risulta intestatario dei beni e delle altre utilità di cui si chiede la confisca. Il giudice fa dare avviso della data dell'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale, al terzo interessato, designandogli un difensore di ufficio. In caso di controversia sulla proprietà, su altri diritti reali, di godimento e di garanzia, e su diritti derivanti da rapporti obbligatori in ordine al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui si chiede la confisca, il giudice all'udienza assume le prove, acquisisce, ai sensi del citato articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale, tutti gli altri elementi ritenuti utili per la decisione e decide sulla controversia. Quando per disporre la confisca è necessario acquisire documenti e informazioni oppure occorre assumere prove, il giudice,
 

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se non può procedere nella stessa udienza, dispone il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale. Allo stesso modo, il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero, dispone, con decreto motivato, il sequestro preventivo ai sensi del citato articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia il concreto pericolo che il denaro, i beni o le altre utilità di cui si chiede la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati. Il decreto di sequestro può essere impugnato dalle parti e dai difensori mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 666, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, soltanto con l'impugnazione avverso l'ordinanza che decide sulla confisca.
      3. Se, nel corso del procedimento di cognizione o di esecuzione, il giudice, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma del comma 1 del presente articolo, per l'esecuzione del sequestro e per l'amministrazione dei beni sequestrati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      4. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione trasmettendone copia all'agente del demanio, sotto il cui controllo l'amministratore giudiziario continua a svolgere le proprie funzioni sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino al momento della effettiva attuazione del provvedimento di destinazione dei beni. L'agente del demanio può revocare l'amministratore, in ogni tempo e per le ragioni indicate dall'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2-duodecies,
 

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comma 3, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
      5. Per l'esecuzione del provvedimento di confisca e per l'amministrazione dei beni confiscati a norma del comma 1 del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; per la destinazione dei beni confiscati si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2-terdecies e 2-quaterdecies della medesima legge n. 575 del 1965; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

Art. 2.

      1. All'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, è eseguito con le modalità di cui all'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      1-ter. Per la gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Capo II

Art. 3.

      1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia del sequestro è altresì sospeso sino al decreto che, all'esito delle opposizioni, dichiara esecutivo lo stato passivo»;

          b) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».

Art. 4.

      1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro sui beni disposto ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:

          a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

          b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

          c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;

          d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

          e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi

 

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dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

      2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale momento decorre il termine annuale di cui all'articolo 2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».

Art. 5.

      1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-sexies - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, il valore dell'impresa e la redditività dei beni.
      2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando

 

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ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti retribuiti, anche costituiti in forma societaria; si applica il divieto di cui al comma 4.
      3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto. Con provvedimento motivato il tribunale può nominare persone iscritte negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri non del distretto e persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, hanno comprovata competenza nell'amministrazione e nella gestione di beni e di aziende del genere di quelli sequestrati. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità degli amministratori.
      4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con loro conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale, o coloro cui è stata applicata una misura di prevenzione».

Art. 6.

      1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. In caso di alienazione del bene in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il tribunale che ha emesso il

 

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provvedimento trasmette copia dello stesso al giudice dell'impugnazione. Si considerano comunque atti di straordinaria amministrazione quelli di valore superiore a 15.000 euro. Tale limite è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.
      2. L'amministratore, senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
      3. Nel caso di sequestro di aziende, inoltre, l'amministratore giudiziario deve, all'atto del sequestro, prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei beni.
      4. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura, dedotto quanto il giudice delegato, con decreto, dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità dallo stesso stabilite.
      5. Il deposito di cui al comma 4 deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate le masse, ed i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati soltanto con le modalità stabilite dal giudice delegato.
      6. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto o di altra grave irregolarità, il tribunale può disporre la revoca dell'amministratore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-nonies, senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.
      7. L'amministratore, qualora non debba provvedere al deposito, deve comunque
 

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annotare nel registro della procedura di cui al comma 2 gli importi relativi alle spese necessarie o utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato».

Art. 7.

      1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-octies. - 1. Il tribunale determina le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
      2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
      3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
      4. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sull'identificazione,

 

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sullo stato e sulla consistenza delle singole aziende e dei singoli beni sequestrati, oltre che sul valore dei beni quale stimato dall'amministratore, se del caso coadiuvato da un perito, previa autorizzazione del giudice delegato e su richiesta dello stesso amministratore.
      5. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, l'amministratore redige una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione.
      6. La relazione deve altresì indicare le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto appreso; le già rilevate pretese di terzi; in caso di sequestro di azienda, la documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili.
      7. La relazione deve, inoltre, indicare le forme di utilizzo più idonee e redditizie per la gestione dei beni amministrati. In particolare, nel caso di sequestro di azienda o di partecipazioni di controllo su società, la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, e deve precisare la natura dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di riferimento.
      8. Qualora ricorrano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, l'amministratore giudiziario presenta al tribunale, che l'approva, il piano per il risanamento e la ristrutturazione dell'impresa».
 

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Art. 8.

      1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta in giudizio l'amministratore giudiziario.
      2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
      3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale. Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre tale data.
      4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario, entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci giorni dal deposito».

Art. 9.

      1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle

 

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somme da lui riscosse a qualunque titolo purché riferibili a ciascuno dei beni in sequestro.
      2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
      3. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente di prima fascia.
      4. Dopo la confisca definitiva dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 3 sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento di tutte le anzidette somme, le somme stesse sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
      5. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 3, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 4, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione. Il compenso e le spese dovuti all'amministratore sono liquidati secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 5 sono disposti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale che pone a carico dello Stato.
      7. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati al pubblico ministero,
 

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all'amministratore e all'obbligato al pagamento mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
      8. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso, l'amministratore, il pubblico ministero e l'obbligato al pagamento, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, possono proporre ricorso alla corte d'appello, la quale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previa audizione dell'amministratore e dell'obbligato al pagamento. Se il provvedimento è stato emesso dalla corte d'appello sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. Avverso il provvedimento di secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge».

Art. 10.

      1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo 2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
      2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
      3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
      4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al pubblico ministero.

 

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      5. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito del conto.
      6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, che a pena di inammissibilità devono essere specifiche e riferite a singole voci, sulla regolarità del conto, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione davanti a lui dell'opponente e dell'amministratore.
      7. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice delegato. L'amministratore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario, incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.
      8. Il giudice delegato provvede all'istruzione della causa ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
      9. Il termine per la presentazione dell'appello è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto alla metà».

Art. 11.

      1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo della

 

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competente filiale dell'Agenzia del demanio. Nel caso in cui risulti la competenza di più filiali, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dall'agente del demanio. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-nonies, comma 2, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies e 2-decies della presente legge e del decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso e all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovano copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio competente, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modificazioni. A tale fine il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi della specifica unità previsionale di base istituita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni».

Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non

 

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vincolante dei dirigente della competente filiale, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima filiale, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.
      2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-duodecies. Il provvedimento dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.
      3. Il dirigente della filiale dell'agenzia del demanio formula la proposta di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti al parere. L'agente del demanio effettua la destinazione dei beni di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti alla proposta ed al parere.
      4. Anche prima dell'emanazione del provvedimento dell'agente del demanio di cui al comma 1, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile. Nei casi previsti dall'articolo 2-quaterdecies, comma 2, della presente legge, dopo la destinazione dei beni immobili confiscati, l'agente del demanio, in caso di inerzia del comune subentra ad esso, nell'applicazione del citato secondo comma dell'articolo 823 del codice civile, e senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.

      Art. 2-quaterdecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

          a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati

 

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di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente competente dell'agenzia del demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

          c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia del demanio.

      2. I beni immobili sono:

          a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

          c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

      3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

          a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;

          c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima

 

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sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

      4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
      6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
      7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
      8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

      Art. 2-quinquiesdecies. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo, istituito presso il competente ufficio territoriale del Governo, per l'erogazione nei limiti delle

 

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disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

          a) risanamento di quartieri urbani degradati;

          b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

          c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

          d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

      2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

          a) i comuni ove sono siti gli immobili;

          b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

      3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di un apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
      5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
      6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non sono state esaurite le procedure di liquidazione o non è stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-terdecies».

Art. 13.

      1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica anche nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte di appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla stessa corte di appello»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte di appello e quello presso la corte di cassazione danno notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al tribunale delle rispettive decisioni»;

 

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          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».

Art. 14.

      1. All'articolo 3-quater, commi 4 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «2-septies e 2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies».


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