|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 440 |
Articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Con la modifica apportata mediante l'introduzione al comma 1 delle parole: «di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato» si vuole punire la condotta di colui il quale, nelle more del procedimento finalizzato alla confisca dei beni, ponga in essere degli atti che abbiano come scopo quello di eludere il provvedimento cautelare o ablativo.
Si è ritenuto in tal modo di completare la disciplina approntando una tutela penale per l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni di provenienza illecita, per destinarli a beneficio della collettività.
D'altra parte non sembra davvero ragionevole prevedere una simile tutela per il sequestro e la confisca di prevenzione e non averla approntata per il sequestro preventivo e per la confisca penale.
Articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Si è innanzitutto provveduto a fondere nel solo comma 1 del testo proposto i commi 1 e 2 del testo vigente, che riportano l'elencazione dei delitti presupposto della confisca prevista dalla norma.
In sostanza, si è tentato di mettere ordine nell'elenco dei delitti suddetti, e sono stati inseriti nell'elenco medesimo nuovi delitti: quelli commessi per finalità di terrorismo anche internazionale e i delitti di contrabbando aggravati ai sensi degli articoli 295, secondo comma, e 291-ter, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Prsidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. È stato inserito anche il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsto dall'articolo 291-quater, in quanto esso rientra fra quelli indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, per effetto della modifica apportata a quest'ultima norma dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
Nel nuovo testo del comma 2 è stata prevista l'applicabilità di tale ipotesi di confisca nella fase dell'esecuzione e ne viene disciplinato anche il procedimento.
Perché la confisca possa applicarsi nella fase dell'esecuzione è necessario che il pubblico ministero non abbia avanzato la richiesta nel corso del giudizio di cognizione o che la richiesta sia stata avanzata ma il giudice non abbia deciso su di essa. Viceversa, il pubblico ministero non può riproporre la richiesta nella fase dell'esecuzione se essa sia stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione e il giudice l'abbia rigettata.
Nella fase dell'esecuzione, dunque, la confisca viene disposta, a richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 666 e 676 del codice di procedura penale, escluso il richiamo agli articoli 667, comma 4, e 263, comma 3.
L'esclusione del richiamo alle disposizioni che regolano la parte del procedimento relativa alla decisione e all'impugnazione di essa e quella riguardante la risoluzione delle controversie sulla proprietà è stata prevista in quanto, come si chiarirà più avanti, la stessa norma regola l'intero procedimento anche per il caso in cui sorga controversia sulla proprietà.
Viene inoltre stabilito che il pubblico ministero deve avanzare la richiesta a pena di decadenza nel termine di cinque anni da quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati al comma 1. Si tratta, ovviamente, di una disposizione che serve ad evitare che il condannato resti vita natural durante soggetto all'iniziativa del pubblico ministero.
La norma poi riserva ampio spazio alla tutela del terzo intestatario dei beni di cui si chiede la confisca, stabilendo che il terzo deve essere chiamato, a pena di nullità, ad intervenire nel procedimento.
A tal fine, il giudice fa dare avviso della data dell'udienza al terzo interessato, al quale designa un difensore di ufficio. Per il procedimento la norma richiama la disposizione dettata dall'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale.
La norma, poi, a garanzia sia della tutela dei diritti dei terzi sia della celerità del procedimento, detta, come già prima anticipato a proposito dell'esplicita esclusione del richiamo all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale, applicando il quale invece la controversia sulla proprietà andrebbe rimessa per la risoluzione al giudice civile competente, disposizioni anche per risolvere all'interno dello stesso procedimento le controversie che dovessero insorgere sulla proprietà, su altri diritti reali, di godimento e di garanzia, e su diritti derivanti da rapporti obbligatori in ordine al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui si chiede la confisca. In particolare la norma prevede, con esplicito richiamo al comma 5 dell'articolo 666
Articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Una disciplina organica valevole per tutti i casi di confisca sia penale sia di prevenzione dovrebbe essere contenuta nel
Articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965.
Si tratta, all'evidenza, della norma fondamentale in materia di sequestro e confisca di prevenzione. Gli interventi operati si limitano, peraltro, a disciplinare alcuni momenti di eventuale «crisi» della scansione procedimentale vigente, in specie nell'ipotesi in cui sia stato attivato, nel caso di sequestro di beni costituiti in azienda, il subprocedimento volto alla verifica dei diritti dei terzi, nonché nell'ipotesi in cui sia stato disposto il sequestro penale in epoca successiva all'adozione del sequestro di prevenzione avente ad oggetto gli stessi beni.
Al fine di evitare che i tempi del procedimento di verifica in tema di tutela dei diritti dei terzi, previsto per il sequestro di aziende, possano incidere sulla stessa efficacia del sequestro per decorrenza del termine annuale di cui alla prima parte del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2-ter, è stata prevista, con l'introduzione dell'ultimo periodo, la sospensione del termine di efficacia del sequestro sino all'emanazione del decreto di esecutorietà all'esito del procedimento di verifica.
Nell'ipotesi in cui abbiano formato oggetto del sequestro beni diversi da quelli costituiti in azienda, la questione della sospensione dei termini di efficacia del sequestro evidentemente non si pone giacché la verifica si apre solo con la definitività della confisca.
La norma, introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce la prevalenza del sequestro penale rispetto a quello disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione (in considerazione della «priorità logica e formale» del processo penale), disciplinando, però, espressamente solo l'ipotesi in cui il sequestro di prevenzione segua cronologicamente quello disposto in sede penale, prevedendosi, in specie, che il sequestro e la confisca possano essere disposti anche in relazione a beni «sottoposti» a sequestro in un procedimento penale; opera, in tal caso, la sospensione degli effetti del sequestro di prevenzione per tutta la durata del procedimento penale, determinandosi l'estinzione di detti effetti qualora venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.
In giurisprudenza è prevalente l'orientamento secondo il quale la disposizione in parola debba trovare applicazione anche qualora il sequestro penale segua quello di prevenzione. L'inserimento, nel nono comma dell'articolo 2-ter, di una previsione che espressamente disciplina i rapporti tra sequestro disposto in sede penale e quello di prevenzione anche nell'ipotesi in cui gli stessi beni oggetto di sequestro di prevenzione formino successivamente oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, serve a fugare residui dubbi interpretativi che, in casi peraltro isolati, hanno determinato la caducazione del sequestro di prevenzione disposto in epoca antecedente al provvedimento di coercizione reale emesso nel procedimento penale.
Articolo 2-quater della legge n. 575 del 1965.
Il testo proposto regola le forme di apprensione dei beni oggetto del sequestro di prevenzione.
Nel comma 1 il riferimento al sequestro disposto ai sensi dell'articolo 2-ter è
a) per i mobili e crediti il rinvio è alla disciplina del codice di procedura civile in quanto applicabile;
b) per gli immobili ed i beni mobili registrati il sequestro si esegue con la trascrizione, come avviene in sede civile;
c) per i beni che fanno parte dell'azienda, il sequestro riguarda un'universalità di beni. Si è previsto che esso si attui con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, secondo la disciplina dettata dall'articolo 2556 del codice civile (sia pure ad probationem). Il rinvio alle modalità previste per i singoli beni sequestrati si spiega con il fatto che per taluni beni, come nel caso dei beni registrati, si è in presenza di modalità di trasferimento del bene che possono essere rese opponibili soltanto con la trascrizione. In questi casi il provvedimento va trascritto anche su questi beni, a tutela del terzo di buona fede.
Per quanto concerne il sequestro di azioni e quote sociali, non è evidentemente possibile nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione sciogliere i nodi problematici della materia, che riguardano in generale la sottoposizione ad esecuzione nelle forme dell'espropriazione delle azioni e delle quote di società. La formula proposta, che prevede che il sequestro su azioni e quote sociali sia eseguito, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese, mira a rendere il provvedimento chiaramente opponibile alla società, ai soci ed ai terzi.
Per quanto concerne i titoli dematerializzati si è fatto riferimento alla disciplina di legge.
La dematerializzazione obbligatoria è prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione o diffusi tra il pubblico. Si tratta in sostanza dei titoli quotati o destinati alla quotazione. La dematerializzazione facoltativa è prevista per coloro che emettano strumenti finanziari che non siano assoggettati a dematerializzazione obbligatoria. L'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ha esteso il regime di dematerializzazione ai titoli di Stato.
Le modalità del processo di dematerializzazione sono state regolate dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo n. 213, del 1998, richiamate per i titoli di Stato dall'articolo 39 ricordato e poi dagli articoli 11 e seguenti del testo unico in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Tutto il meccanismo ruota intorno alla società di gestione accentrata, prevista dalla nuova normativa. Tale società apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema e nel conto annota ogni singola emissione e tutte le informazioni relative. Apre conti distinti di proprietà e di terzi per ciascun intermediario. Tutte le vicende giuridiche che riguardano gli strumenti finanziari dematerializzati (pagamenti di dividendi ed interessi, operazioni sul capitale, vincoli, trasferimenti) sono annotate nei conti, diversi da quelli della società di gestione, che ogni intermediario dovrà accendere, intestandoli al titolare degli strumenti finanziari. Ogni movimentazione dovrà risultare quindi dalle registrazioni della società di gestione e dalle registrazioni degli intermediari sui conti dei clienti.
In questo modo al trasferimento del titolo, che incorpora il diritto di credito, si
Articolo 2-sexies della legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
La norma regola la nomina degli organi della procedura, giudice delegato e amministratore giudiziario. Si è previsto che il tribunale possa nominare anche più amministratori giudiziari, per far fronte al caso di procedure complesse, ovvero con beni distribuiti in varie località. Si è di conseguenza regolato il regime di formazione della volontà dell'organo secondo il principio di maggioranza. In caso di parità di voti la decisione è rimessa al giudice delegato. La rappresentanza invece a seconda dei casi sarà attribuita dal giudice delegato, secondo valutazioni di opportunità.
Si è ritenuto di chiarire che l'amministratore giudiziario è pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che sul piano civile e penale derivano da tale qualifica.
L'amministratore giudiziario deve collaborare anche all'apprensione dei beni. All'attività di esecuzione del sequestro da parte dell'autorità di polizia giudiziaria si accompagnano attività esecutive di vario genere, cui può e deve provvedere l'amministratore giudiziario. Questi peraltro oltre che alla custodia e conservazione dei beni, deve provvedere all'amministrazione. A tale proposito si è ritenuto di ribadire, quale fine dell'attività di gestione, l'incremento della redditività dei beni, ove possibile, e introducendo la prospettiva dell'incremento del valore dell'impresa. L'attività dell'amministratore giudiziario dunque non è meramente conservativa, ma deve curare la gestione dell'impresa come going concern, salvaguardandone avviamento e competitività.
Comma 2.
Il comma tratta argomenti eterogenei, ma non si è ritenuto di intervenire per limitare al minimo indispensabile gli interventi sul vigente testo legislativo.
Si prevede che i collaboratori dell'amministratore giudiziario possano essere anche società, ad esempio società di revisione o società che curino la rimessa in funzione della rete informatica e rendano accessibile la contabilità (sovente accade che la contabilità, tenuta in forma informatica, non sia in concreto accessibile, ad esempio perché sono state smarrite o sottratte le password).
Non si è ritenuto, disattendendo il suggerimento della Commissione istituita presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, di riprendere la distinzione tra delegati del curatore e coadiutori. Ai primi può essere conferita delega per il compimento di singole operazioni; i secondi invece sono semplici collaboratori del curatore e nel caso dell'amministratore. Non pare che nel caso dell'amministratore giudiziario, la cui nomina è particolarmente delicata, possa essere lasciata facoltà di farsi sostituire nel compimento delle sue attività da altri soggetti addirittura investiti degli stessi poteri dell'amministratore.
Il rinvio al comma 4 estende ai collaboratori le incapacità previste per l'amministratore giudiziario.
Comma 3.
Si prevede che alle figure tradizionali di avvocato e dottore commercialista e ragioniere, scelti di regola nell'ambito del distretto di corte d'appello cui appartiene il giudice che procede, possano essere affiancati per la nomina a commissario altri soggetti eventualmente indicati dal tribunale all'atto della nomina. Nello stesso modo possono essere scelti soggetti iscritti in diverso distretto di corte d'appello.
Comma 4.
Nell'indicazione dei soggetti che non possono essere nominati amministratori giudiziari si è aggiornato e migliorato il testo previgente della norma, considerando le incapacità derivanti dalla condanna ad una pena che importi l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale o dall'applicazione di una misura di prevenzione.
Articolo 2-septies della legge n. 575 del 1965.
Commi 1-3.
La norma nel definire i poteri dell'amministratore giudiziario individua gli atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre l'autorizzazione del giudice delegato. In proposito si è ripresa la disciplina oggi vigente. Tuttavia per evitare problemi relativi alla determinazione di quali siano gli atti di ordinaria e quali gli atti di straordinaria amministrazione si inserisce un limite di valore adeguabile ogni tre anni. Il tetto di 15.000 euro è quello stesso proposto dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per la cosiddetta «miniriforma della legge fallimentare» (articolo 11 del disegno di legge atto Senato n. 1243 della XIV legislatura). Nel sistema della legge fallimentare per gli atti di valore inferiore a 15.000 euro è competente il giudice delegato; per quelli di valore superiore è competente il tribunale. Nel caso in esame si è preferito non prevedere alcuna necessità di autorizzazione per gli atti di valore inferiore a 15.000 euro. La norma precisa in ogni caso quali sono gli atti (mutui, ricognizione di diritti di terzi, eccetera) che comunque devono essere considerati di straordinaria amministrazione.
Si è previsto che in caso di alienazione del bene in sequestro o in confisca non definitiva, il vincolo si trasferisca sul ricavato, introducendo un'ipotesi di surrogazione reale non ignota in materia di garanzie reali.
Nei commi 2 e 3 si è migliorata la disciplina relativa alla tenuta del registro sul quale l'amministratore giudiziario deve tenere nota delle operazioni compiute. Si è infatti chiarito che la tenuta del registro non esclude gli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili secondo il codice civile. Nel caso di sequestro di azienda, l'amministratore giudiziario dovrà prendere in consegna le scritture contabili ed i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei beni.
Commi 4-5.
Attualmente la disciplina dei depositi è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o febbraio 1991, n. 293. Si è ritenuto opportuno inserire la disposizione tra le norme di legge. Da sottolineare che la norma proposta non differisce di molto dalla norma regolamentare, se non per il fatto che si è affermato chiaramente che il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate le masse.
Si è precisato che l'obbligo di deposito non si estende a quanto il giudice delegato,
Comma 6.
Riprende il comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del 1991. La revoca dell'amministratore per mancata esecuzione del deposito o per altra grave irregolarità non esclude la responsabilità per le restituzioni e i danni.
Comma 7.
La norma chiarisce quali sono gli obblighi dell'amministratore nel caso in cui non debba effettuare il deposito, sancendo il principio per cui egli deve comunque annotare nel registro della procedura gli importi relativi alle spese necessarie o utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato.
Articolo 2-octies della legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Si è rilevato, con riferimento all'articolo 2-sexies, comma 1, che scopo dell'amministrazione è incrementare la redditività dei beni e il valore dell'impresa. Questi principi abbisognano tuttavia di essere specificati con riferimento al caso concreto in cui è stato attuato il provvedimento di sequestro. Si è dunque stabilito che il tribunale determini le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni, iniziale e periodiche dell'amministratore. La competenza in tale caso è del tribunale e non del giudice delegato in ragione del carattere strategico di queste scelte.
Comma 2.
Con norma innovativa si è previsto che al sequestro di quote ed azioni che siano idonee ad attribuire il controllo di una società, secondo la nozione dettata dall'articolo 2359 del codice civile, si accompagni il potere per gli organi della procedura di nominare nuovi amministratori, senza dover al riguardo provvedere nelle forme ordinarie previste dalla disciplina societaria. In questo caso gli organi esistenti sono sospesi e conservano la rappresentanza della società nel solo procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori e ne determina i poteri. Il compenso dei nuovi amministratori è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
Comma 3.
Anche qui innovando rispetto alla preesistente disciplina si è stabilito che nel caso di sequestro d'azienda, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci, onde evitare che la misura adottata riesca inutile per la capacità del proposto di dirottare i pagamenti di crediti inerenti all'azienda a proprio nome. Il terzo debitore è garantito dalla pubblicità assicurata mediante la trascrizione del provvedimento di sequestro sul registro delle imprese, in via del tutto analoga a quanto è stabilito in via generale nel caso della cessione dall'articolo 2559 del codice civile.
Si è inoltre previsto che ai contratti pendenti si applichino gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «legge fallimentare», onde assicurare all'amministratore giudiziario, attraverso l'applicazione del generale principio di sospensione dei rapporti pendenti, di potersi sciogliere dai rapporti in essere che possano risultare incompatibili con la situazione in cui si è venuta a trovare l'azienda. Il richiamo
Commi 4-8.
Si è prevista una disciplina articolata e dettagliata del contenuto della relazione che l'amministratore giudiziario deve redigere entro un mese dalla nomina e che deve avere ad oggetto le aziende e i beni sequestrati. La relazione deve contenere anche l'indicazione del valore dei beni, determinato eventualmente tramite l'intervento di un perito stimatore, nominato dal giudice delegato su richiesta dell'amministratore.
Dalla relazione dovranno risultare le difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto in concreto acquisito. Nel caso di aziende dovranno anche essere indicate le difformità tra quanto inventariato e quanto risulta dalle scritture contabili. In ogni caso dovranno essere esposte le pretese di terzi sui beni che già risultino all'amministratore.
Dovranno essere esposte le forme di utilizzo dei beni che risultino più idonee e redditizie, onde assicurare il rispetto della destinazione dei beni all'incremento della redditività e del valore dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 2-sexies. La relazione dell'amministratore rappresenta uno strumento essenziale per l'adozione del provvedimento con cui il tribunale determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa.
Assume particolare importanza la previsione che nel caso di sequestro di aziende o di partecipazioni di controllo su società, la relazione contenga anche una dettagliata analisi sulla ricorrenza o meno di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, e precisi la natura dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di riferimento.
Sulla base di questi elementi l'amministratore giudiziario deve presentare al tribunale il piano di risanamento e di ristrutturazione dell'impresa, ove ricorrano appunto concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva. L'approvazione del piano è rimessa, come per ogni provvedimento di carattere strategico per le sorti della procedura, al tribunale.
La proroga a novanta giorni del termine di deposito della relazione, ove ricorrano giustificati motivi, si spiega con la complessità e la difficoltà degli accertamenti che sono demandati all'amministratore e con l'esigenza di attendere la stima dei beni. Si tratta
di una proroga che in pratica sarà soprattutto utilizzata nel caso di sequestro di aziende e di imprese in attività.
Gli obblighi d'informazione sono completati dalla previsione delle relazioni periodiche attraverso le quali l'amministratore giudiziario fornisce informazioni sulla gestione. In tali atti egli deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
Articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Disciplina la legittimazione processuale dell'amministratore giudiziario stabilendo che egli sta in giudizio nelle controversie in corso relative ai beni sequestrati.
Comma 2.
Riproduce il comma 3 dell'articolo 2-septies stabilendo che l'amministratore deve adempiere i doveri del proprio ufficio con diligenza. La norma disciplina anche
Comma 3.
Prevede il segreto d'ufficio sugli atti dell'amministrazione giudiziaria. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino all'udienza camerale, a pena di inutilizzabilità.
Comma 4.
La norma disciplina il reclamo contro gli atti dell'amministratore giudiziario. Il reclamo può essere avanzato, entro il termine di dieci giorni dal deposito, dal pubblico ministero, dal proposto e da ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo entro il termine di dieci giorni dal deposito.
Va sottolineato che nel prevedere i motivi del ricorso per cassazione ci si è ispirati alla giurisprudenza che si è formata in materia concorsuale con riferimento al ricorso per cassazione contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale in caso di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato. Com'è noto la materia ha subìto una profonda evoluzione dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge fallimentare. Attualmente la giurisprudenza ammette l'impugnativa per cassazione ex articolo 111 della Costituzione nel caso di provvedimenti che provvedano su diritti soggettivi, mentre nega tale mezzo d'impugnazione nel caso di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio.
Articolo 2-decies della legge n. 575 del 1965.
Comma 1.
Si è aggiunta al testo originario, che disponeva che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall' amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo, la precisazione che deve trattarsi di somme riferibili a ciascuno dei beni in sequestro, onde evitare che con le somme ricavate da un bene vengano sostenute spese relative ad altro bene.
Comma 2.
La norma è rimasta invariata. Il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate e l'obbligo di anticipare non creano problemi di carattere generale.
Comma 3.
Riproduce, con qualche aggiornamento, il testo dell'articolo 2-septies, comma 4, che regola il trattamento di trasferta spettante all'amministratore giudiziario.
Comma 4.
Il comma è quasi invariato, salvo come modifica per il rinvio al comma 4 dell'articolo 2-septies che diviene il comma 3 dell'articolo in esame, ed un breve inciso che si è inserito. Va osservato che qui non si parla delle spese in prededuzione relative alla gestione dell'azienda sequestrata. Tuttavia non pare il caso di inserire un richiamo a questa categoria di spese, tenuto conto che la norma si limita a considerare il caso della presentazione del conto della gestione al momento in cui viene disposta la confisca ovvero la restituzione dei beni al proposto. Le spese in prededuzione devono gravare sull'azienda, così come del resto anche il compenso dell'amministratore. È da ritenere che la previsione che esso debba essere pagato dall'erario si giustifichi soltanto per evitare all'amministratore di attendere per essere pagato la liquidazione dei beni da parte
Comma 5.
La norma regola la liquidazione del compenso. Il testo è invariato, salvo per qualche modifica formale. Si è ritenuto opportuno introdurre la previsione che i criteri per la liquidazione del compenso siano determinati con decreto del Ministro della giustizia, analogamente a quanto è previsto per i curatori fallimentari dall'articolo 39 della legge fallimentare.
Comma 6.
Il testo, in gran parte invariato, è del tutto analogo al secondo comma dell'articolo 39 della legge fallimentare in tema di liquidazione del compenso e degli acconti al curatore. Tuttavia si è precisato, in coerenza con quanto stabilito con riferimento al compenso finale dell'amministratore giudiziario, che gli acconti non siano prelevati sulle disponibilità di cassa della procedura, ma gravino a carico dello Stato.
Comma 7.
Si è innovata la precedente disciplina stabilendo che i provvedimenti di liquidazione del compenso debbano essere comunicati oltre che all'amministratore, anche al proposto per la misura e al pubblico ministero, onde consentirne l'impugnazione da parte di ogni soggetto interessato.
Comma 8.
È stato modificato in modo da assicurare una più completa disciplina dell'impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso.
Si è previsto che il potere di impugnazione spetti oltre che all'amministratore giudiziario (ipotesi già prevista dal testo vigente dell'articolo in esame) al pubblico ministero. Non vi è legittimazione del proposto perché, anche nel caso in cui non venga disposta la confisca, il compenso rimane a carico dello Stato. È prevista anche la legittimazione ad impugnare dell'obbligato al pagamento, che deve essere sentito unitamente al pubblico ministero e all'amministratore giudiziario. L'impugnazione è alla corte d'appello che decide in camera di consiglio. Se il provvedimento impugnato è della corte, sull'impugnazione provvede la corte stessa in diversa composizione. Contro il provvedimento della corte è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
Articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965.
Si inserisce qui la disciplina del procedimento di presentazione e approvazione del conto dell'amministratore giudiziario, già regolato dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 293 del 1991.
Il testo è sostanzialmente immutato. Però posto che il citato regolamento faceva rinvio al giudizio civile (articoli 189 e seguenti del citato codice di procedura civile) si sono inserite le necessarie norme di coordinamento con la novella del 1990. In pratica si sono riprodotte le norme che il citato disegno di legge per la riforma della legge fallimentare nella passata legislatura (atto Senato n. 1243) ha previsto per i giudizi di accertamento del passivo. Va sottolineato che il giudice delegato della misura di prevenzione diviene giudice istruttore civile della causa.
In alternativa si potrebbe prevedere che il giudice delegato fissi soltanto un termine perentorio per la proposizione del giudizio di rendiconto avanti al tribunale con rito ordinario.
Mantenendo ferma l'impostazione del citato regolamento si sono dettate le norme. Va sottolineato che una volta che all'udienza non vi è stata approvazione del
Articolo 2-duodecies della legge n. 575 del 1965 (ex articolo 2-nonies).
Comma 1.
Il testo vigente, al secondo periodo, prevede che il provvedimento definitivo di confisca venga comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata. Per coordinare tale originaria previsione con le successive disposizioni normative di cui, in specie, agli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (relativi alle Agenzie fiscali), la comunicazione relativa alla definitività della confisca deve avere come destinatari (come, peraltro, già accade nella prassi) la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, oltre che il prefetto ed il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si è, altresì, previsto, inserendo, nel secondo periodo della disposizione in commento, che la comunicazione venga effettuata «immediatamente», con ciò imponendosi agli organi a tanto deputati la massima tempestività (così da evitare che si verifichino ingiustificate stasi del procedimento, con inevitabili ripercussioni sui tempi del procedimento amministrativo volto alla destinazione dei beni).
Comma 2.
Al fine di evitare eventuali erronee interpretazioni della disposizione vigente si è espressamente previsto che l'amministratore giudiziario svolga le proprie funzioni sotto il controllo della competente «filiale dell'Agenzia del demanio» dopo la confisca «definitiva». L'osservazione di alcune prassi ha evidenziato, invero, che, in alcuni, peraltro sporadici casi, l'allora competente ufficio del territorio sia stato investito del controllo sull'attività dell'amministratore giudiziario dopo la confisca disposta dal tribunale (non ancora divenuta definitiva).
Il riferimento agli articoli 2-septies e 2-decies, contenuti nel testo vigente, sono stati sostituiti, a seguito della diversa formulazione di dette disposizioni, rispettivamente, dagli articoli 2-nonies e 2-terdecies.
Comma 3.
Alla stregua della necessità di assimilare, sotto il profilo, in specie, dei compiti e delle specifiche responsabilità, il ruolo dell'amministratore giudiziario nella fase successiva alla confisca definitiva a quello svolto nel corso della fase giurisdizionale, si è previsto che operi non solo il riferimento all'articolo 2-octies ma anche quello alle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-nonies e 2-decies, in quanto, ovviamente, applicabili. Anche in questo comma le funzioni attribuite alla competenza del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze sono state espressamente attribuite al dirigente della competente filiale dell'Agenzia del demanio.
Articolo 2-terdecies della legge n. 575 del 1965 (ex articolo 2-decies).
Commi 1 e 2.
Il testo vigente è stato modificato solo avuto riguardo al soggetto - l'Agenzia del demanio - cui spetta provvedere all'adozione del provvedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
Comma 3.
Nel testo vigente dell'articolo 2-decies il provvedimento di destinazione dei beni indicati nel comma 1 deve essere emesso, su proposta non vincolante del dirigente della competente filale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca ad opera della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; il provvedimento dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla proposta. La scansione temporale del procedimento amministrativo, prevista dalla disciplina vigente, dovrebbe, in teoria, comportare sollecite, effettive destinazioni dei beni definitivamente confiscati.
Sulla scorta di quanto, in specie, rappresentato dall'Ufficio del commissario straordinario nominato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2001, è emerso, invece, che, negli anni di applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 109, le determinazioni degli organi competenti in ordine alla destinazione dei beni confiscati sono state segnate da un approccio che sovente ha a dir poco dilatato i tempi del procedimento amministrativo. La natura non vincolante della proposta del dirigente dell'ufficio territoriale dell'Agenzia del demanio ha spinto, perciò, l'Ufficio del commissario straordinario del Governo a ritenere l'obbligatorietà solo di detta proposta e non anche dei pareri consultivi e, ovviamente, non vincolanti, del prefetto e del sindaco.
Al fine, comunque, di superare le incertezze interpretative e, soprattutto, nella prospettiva di un reale contenimento dei tempi del procedimento amministrativo volto alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, il testo proposto, che sostituisce il vigente comma 3 (in parte riproposto nel nuovo comma 4) introduce, nell'articolo 2-terdecies (ex articolo 2-decies), la norma in commento, in base alla quale il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio è tenuto a formulare la proposta di cui al comma 1 anche in caso di inerzia del prefetto e del sindaco.
L'esigenza di scandire i tempi del procedimento amministrativo in vista della reale effettività della confisca e della destinazione dei beni ha suggerito l'adozione del secondo periodo, prevedendosi che l'agente del demanio effettui la destinazione dei beni immobili e dei beni mobili aziendali oggetto di confisca anche qualora siano inerti i soggetti tenuti alla proposta e al parere.
Comma 4.
È stato introdotto il secondo periodo all'originario articolo 2-decies, comma 3 (il primo periodo è divenuto il primo periodo del presente comma), con la previsione, per l'agente del demanio, dell'obbligo di sostituirsi al comune nel caso che lo stesso non eserciti i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
Anche questa norma risente, all'evidenza, dell'opera di rilevazione delle prassi, invero sovente dilatorie, che caratterizzano l'attività dell'autorità amministrativa nell'ambito, in specie, del procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati. L'attribuzione, all'Agenzia del demanio, anche dopo la destinazione di detti beni, del potere di sfratto amministrativo - di cui alla citata disposizione del codice civile - nell'ipotesi in cui detto potere non venga esercitato dal comune al patrimonio del quale i beni siano stati trasferiti per finalità istituzionali o sociali, risponde, evidentemente, alla necessità di addivenire ad una reale (e non solo teorica) utilizzazione di uno strumento (lo sfratto amministrativo) strumentale alla effettiva (e non «virtuale») destinazione dei beni.
Articoli 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies della legge n. 575 del 1965.
Sono le nuove numerazioni dei vigenti articoli 2-undecies e 2-duodecies che restano invariati nel testo, salvi i necessari aggiornamenti (in ordine all'ufficio finanziario competente). Il riferimento al comma 1 dell'articolo 2-decies, contenuto nel comma 7 dell'articolo 2-quaterdecies va sostituito con il riferimento allo stesso comma dell'articolo 2-terdecies proposto.
Il riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies viene sostituito con quello relativo agli stessi commi del proposto articolo 2-quaterdecies.
L'ultimo comma dell'articolo 2-quinquiesdecies va coordinato con la nuova numerazione proposta, sicché gli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies citati alla prima parte del comma diventano gli articoli 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies mentre il riferimento all'articolo 2-decies contenuto nell'ultima parte del comma va sostituito con il riferimento all'articolo 2-terdecies.
Articolo 3-ter della legge n. 575 del 1965.
La norma vigente, al terzo comma, disciplina la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro; in tali casi è, invero, riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di chiedere alla corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sospensione dello stesso; analoga facoltà non è, invece, prevista nella diversa ipotesi di revoca del sequestro deliberata dalla corte d'appello. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione che ha escluso l'estensibilità della disposizione al caso di revoca della confisca disposta dalla corte d'appello, (si veda Cassazione, sezione I, 19 febbraio 1998, Coraglia, in Cassazione penitenziaria, 1999, pagina 1254, n. 607).
Si è ritenuto, perciò, opportuno prevedere, con l'introduzione degli ultimi due periodi al terzo comma, che la sospensione della revoca del sequestro possa operare, su istanza del pubblico ministero, anche nei casi di revoca disposta dal giudice di appello (in attesa della definitività della pronuncia in ordine al sequestro). Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione dovesse, invero, annullare con rinvio la decisione della corte d'appello che ha disposto la revoca del sequestro (l'ipotesi non è, nella prassi, assolutamente infrequente), la reviviscenza dell'originario sequestro potrebbe avere, innanzitutto, in base all'attuale disciplina, carattere del tutto virtuale (stante l'eventualità certamente non remota che i beni oggetto del provvedimento cautelare vengano, anche se in parte, dispersi da coloro ai quali siano stati legittimamente restituiti); la reviviscenza del sequestro, a seguito dell'annullamento della revoca del sequestro disposta dalla corte d'appello potrebbe, peraltro, anche collidere con i diritti dei terzi che in buona fede abbiano eventualmente acquistato i beni dei quali, nelle more, la corte d'appello abbia disposto la revoca del relativo sequestro. Qualora, infine, si addivenga alla confisca definitiva di beni che siano stati acquistati (a seguito della revoca del sequestro) da terzi in buona fede, costoro
1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «in materia di misure di prevenzione patrimoniali» sono inserite le seguenti: «, di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato».
2. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 12-sexies. - (Ipotesi particolari di confisca). 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, ovvero per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, e nei casi di cui
1. All'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, è eseguito con le modalità di cui all'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
1-ter. Per la gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia del sequestro è altresì sospeso sino al decreto che, all'esito delle opposizioni, dichiara esecutivo lo stato passivo»;
b) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».
1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro sui beni disposto ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale momento decorre il termine annuale di cui all'articolo 2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».
1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, il valore dell'impresa e la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando
1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. In caso di alienazione del bene in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il tribunale che ha emesso il
1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Il tribunale determina le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
4. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sull'identificazione,
1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta in giudizio l'amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale. Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre tale data.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario, entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci giorni dal deposito».
1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle
1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo 2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al pubblico ministero.
1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo della
1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non
Art. 2-quaterdecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia del demanio.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Art. 2-quinquiesdecies. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo, istituito presso il competente ufficio territoriale del Governo, per l'erogazione nei limiti delle
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di un apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica anche nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte di appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla stessa corte di appello»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte di appello e quello presso la corte di cassazione danno notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al tribunale delle rispettive decisioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».
1. All'articolo 3-quater, commi 4 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «2-septies e 2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies».
|