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PDL 1495

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1495



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

Presentato il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'introduzione di un meccanismo processuale che consenta di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati è proposta da tempo all'attenzione del legislatore, quanto meno dall'inizio degli anni settanta, proprio agli albori del consumerismo. In generale si avverte, dunque, l'esigenza di consentire - per ragioni di giustizia, di economia processuale, di protezione dei diritti conculcati - a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.
      L'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (i cui contenuti sono ora confluiti negli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), riprendendo quanto disposto dal previgente articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole abusive nei contratti dei consumatori, ha introdotto un meccanismo processuale
 

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che costituisce l'avvio di una forma di tutela collettiva degli interessi dei consumatori.
      Il meccanismo dell'articolo 140 del citato codice del consumo consente alle associazioni dei consumatori e degli utenti (e ad altri soggetti collettivi legittimati ad agire negli altri Stati dell'Unione europea) di convenire in giudizio l'impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca l'uso della clausola di cui si sia accertata l'abusività. Si tratta quindi di provvedimenti di accertamento e di natura preventiva.
      Nonostante il clamore suscitato e i gravi danni causati a migliaia di risparmiatori dai crac finanziari verificatisi negli ultimi tre anni, non si è tuttora riconosciuto alle associazioni dei consumatori e degli utenti e ad altri soggetti collettivi il diritto di promuovere azioni di condanna di tipo risarcitorio.
      Il presente disegno di legge riprende la proposta di legge atto Senato n. 3058, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti», della precedente legislatura, rimasto all'esame del Senato della Repubblica dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2004. Esso disciplina l'azione collettiva risarcitoria (meglio nota come «class action») a tutela dei consumatori e degli utenti, introducendo, nel nostro ordinamento, uno strumento processuale analogo a quello già sperimentato, con successo, in altri Paesi.
      Le uniche modifiche sostanziali, rispetto al testo della citata proposta di legge atto Senato n. 3058, riguardano l'ambito di applicazione, che è apparso troppo limitativo, in quanto escludeva diverse fattispecie e alcuni settori economici assai rilevanti per gli interessi dei consumatori, e la previsione che il giudice possa stabilire anche l'importo minimo della somma da liquidare ai singoli danneggiati (e non soltanto i criteri di base).
      La «class action» costituisce un mezzo indispensabile per garantire una effettiva protezione di situazioni e di interessi comuni a diverse categorie di soggetti, concentrando, in un unico contesto processuale, l'accertamento di illeciti idonei a provocare un danno diffuso nella collettività.

      L'illegittimità e l'illiceità delle condotte lesive dell'integrità patrimoniale dei consumatori e degli utenti sono accertate attraverso un'iniziativa processuale affidata ad enti esponenziali della categoria.
      L'intervento normativo è operato integrando la normativa sulla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi disciplinata dagli articoli 139 e 140 del citato codice del consumo. La legittimazione all'azione è attribuita a tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure definite dal medesimo codice del consumo, nonché alle associazioni dei professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      L'azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell'importo minimo da liquidare.
      Sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, l'interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.
      Mentre l'azione collettiva in senso stretto è diretta ad individuare gli elementi dell'illecito e le connesse responsabilità, l'azione individuale conseguente è volta alla specifica liquidazione del danno patito dal singolo. In questo secondo giudizio, l'onere della prova del danneggiato è riferito alla misura del danno subìto. In ogni caso, l'onere probatorio è agevolato dalla definizione dei
 

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criteri di risarcimento eventualmente stabiliti dalla sentenza pronunciata in esito all'azione collettiva.
      Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5 del 2003.
      In ogni caso, ad ulteriore tutela degli interessi dell'intera categoria, la proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuovi o maggiori attività amministrative né richiedono l'istituzione di nuovi organi o competenze, e non essendo previsti né incentivi di alcun tipo né misure fiscali.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
      2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      «Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
      3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze

 

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del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
      4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      5. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      6. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai
 

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commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».    


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