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PDL 1140

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1140



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta

Presentata il 15 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito in merito all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura e nell'alimentazione umana e animale è tuttora molto acceso e interessa trasversalmente i diversi attori della filiera alimentare e la comunità scientifica. Un ampio fronte di organizzazioni rappresentative degli agricoltori, delle imprese della trasformazione alimentare e dei consumatori ha a più riprese promosso anche nel nostro Paese iniziative tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze che potrebbero verificarsi nel sistema agroalimentare nazionale a seguito dell'introduzione delle biotecnologie in questo campo, in una situazione di perdurante incertezza del quadro scientifico e senza valutare adeguatamente le specificità della situazione italiana.
      Peraltro una serie di provvedimenti dell'Unione europea e di alcuni Stati membri lasciano presagire una imminente apertura del quadro comunitario alle sementi geneticamente modificate senza che sia stata ad oggi definita compiutamente la questione della cosiddetta «coesistenza» fra colture OGM e produzioni convenzionali e biologiche. L'approvazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati, nonché in merito alla tracciabilità ed etichettatura dei medesimi (regolamenti (CE) n. 1829 e n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003), le procedure autorizzative in corso presso il Comitato scientifico dell'Unione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, i provvedimenti di apertura ad alcune specifiche colture annunciati dai Governi spagnolo e inglese, rischiano di produrre effetti a catena anche nel nostro Paese, in assenza di un chiaro contesto nazionale di riferimento e di garanzia per la netta separazione delle filiere e la tutela delle produzioni di
 

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qualità. In tale ambito occorre inoltre tenere conto delle iniziative già assunte autonomamente da alcune regioni che hanno emanato provvedimenti di tutela preventiva del territorio di loro competenza.
      L'Italia presenta del resto un sistema agroalimentare unico, fortemente interconnesso con i contesti territoriali e culturali delle varie regioni del Paese. La nostra produzione si è affermata nel mondo per la qualità: i prodotti certificati a vario titolo, a denominazione di origine protetta, classificati come tipici e tradizionali od ottenuti con il metodo biologico, costituiscono una realtà in crescita vertiginosa, la più efficace «carta vincente» che l'agroalimentare italiano può giocare in uno scenario internazionale tendente alla globalizzazione e all'appiattimento del gusto.
      Questa qualità diffusa della nostra produzione ha origine nella peculiarità del sistema produttivo. L'agricoltura italiana è esercitata su un territorio a forte variabilità pedologica e climatica, con notevole incidenza di aree collinari e montane, con una superficie aziendale molto parcellizzata e con una stretta interazione fra aree coltivate e aree naturali e boschive.
      Rischiamo, a nostro giudizio, di incorrere in un errore irreversibile immaginando a priori una «coesistenza» fra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche in contesti di questo genere, che hanno una particolare storia e configurazione produttiva. Le stesse misure di prevenzione che suggerisce la Commissione europea nella raccomandazione 2003/556/CE 23 luglio 2003, per assicurare la segregazione delle filiere e impedire la contaminazione, configurano costi insostenibili per l'intero sistema agroalimentare se applicate in realtà dove l'intreccio fra qualità certificata delle produzioni, origine territoriale della materia prima e biodiversità costituisce il valore aggiunto decisivo per l'affermazione nel mercato, e non garantiscono una reale affidabilità.
      L'applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ci sembra inoltre doverosa in riferimento all'ingegneria genetica applicata al comparto agricolo, una tecnologia ad oggi tutt'altro che consolidata e affidabile come sostiene una insistente propaganda di parte. Una ampia corrente del pensiero scientifico in materia sottolinea infatti l'inefficacia del modello riduzionistico applicato al rapporto geni-sistemi viventi, rappresentando con preoccupazione che la complicata rete di processi interattivi che connette i geni fra loro e l'intero genoma all'organismo vivente e al suo ambiente, non viene indagata nei procedimenti che oggi conducono alla creazione e alla commercializzazione di piante geneticamente modificate. Solo per restare all'ambito di più diretta pertinenza degli OGM attualmente presenti sul mercato internazionale vengono evidenziati i seguenti rischi:

          1) i transgeni delle varietà resistenti agli erbicidi possono diffondersi fra le piante selvatiche e fra le erbe infestanti, generando nuove varietà particolarmente dannose per le coltivazioni;

          2) la contaminazione della biodiversità può portare alla perdita definitiva delle caratteristiche di unicità di molte specie;

          3) le colture ingegnerizzate per produrre autonomamente i pesticidi possono incentivare l'evoluzione di ceppi resistenti di insetti.

      L'evidente sottovalutazione di queste problematiche e la carenza di una ricerca scientifica orientata a indagare l'impatto ambientale degli OGM hanno origine del resto dal forte condizionamento esercitato sulla materia dalle poche grandi compagnie multinazionali titolari dei brevetti sul genoma, mentre scarse ed episodiche sono le risorse messe a disposizione della ricerca pubblica.
      La proposta di legge si prefigge pertanto di improntare alla cautela la politica del nostro Paese in materia di biotecnologie applicate all'agricoltura e all'alimentazione. L'articolo 1 richiama espressamente

 

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il citato principio di precauzione ed elenca i valori fondamentali che la Repubblica tutela per garantire la sicurezza e la qualità della propria produzione agroalimentare. L'articolo 2 dispone il divieto di coltivazione e di allevamento di OGM sul territorio nazionale e prevede la possibilità per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano di adottare provvedimenti per la salvaguardia delle produzioni tipiche biologiche e a denominazione protetta. L'articolo 3 pone il divieto di utilizzare nella preparazioni di prodotti a qualità regolamentata (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologici) materia prima agricola, mangimi animali e additivi contenenti OGM, pena l'esclusione delle imprese interessate dalla possibilità di utilizzo dei relativi marchi. L'articolo 4 concerne la ristorazione collettiva scolastica e sanitaria: in relazione alla particolare vulnerabilità dei soggetti destinatari viene stabilito il divieto di somministrare in tali ambiti alimenti contenenti OGM e l'obbligo dei soggetti gestori di verificare adeguatamente il rispetto di tale prescrizione. L'articolo 5 contiene gli indirizzi in materia di ricerca scientifica con particolare riferimento alla priorità assegnata alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; sono inoltre definite severe limitazioni territoriali per prevenire il rischio di contaminazione derivante da eventuali iniziative sperimentali di coltivazione di OGM, autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di biosicurezza e ammissibili solo previo consenso preventivo dei comuni interessati. L'articolo 6 disciplina l'intervento delle associazioni di rappresentanza degli agricoltori, dei consumatori e ambientaliste nel sollecitare le azioni di tutela e nei procedimenti in sede di giurisdizione amministrativa. L'articolo 7, infine, fissa le sanzioni e rafforza l'attività di vigilanza e di controllo sul territorio prevedendo il coordinamento di tutti gli enti competenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, a salvaguardia della sicurezza e della qualità della produzione agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario nazionale, la Repubblica tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la specificità delle produzioni agricole e zootecniche tipiche, biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM) e di loro derivati.
      2. Ai fini indicati al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali tutelano prioritariamente, nell'ambito delle rispettive competenze:

          a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, e successive modificazioni, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e le relative aree di origine;

          b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

          c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

 

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Art. 2.
(Divieto di coltivazione e allevamento di OGM).

      1. Nelle more della definizione di protocolli scientifici che assicurino l'innocuità per la salute umana e animale, nonché l'assenza di impatti negativi per le risorse genetiche autoctone, sono vietati sul territorio nazionale la coltivazione in campo aperto di OGM e l'allevamento di animali geneticamente modificati. È fatto altresì divieto di porre in vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi geneticamente modificate.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, a fini cautelativi e di prevenzione, provvedimenti finalizzati alla tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta sui territori di rispettiva competenza.

Art. 3.
(Marchi di qualità).

      1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, e successive modificazioni del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materia prima agricola, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.

Art. 4.
(Ristorazione collettiva scolastica e sanitaria).

      1. Al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei soggetti particolarmente vulnerabili, nelle attività di ristorazione

 

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scolastica delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali e dei luoghi di cura gestiti dall'amministrazione pubblica o da titolari privati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti o derivati da OGM.
      2. I soggetti titolari dei servizi scolastici e sanitari di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso apposita dichiarazione dell'erogatore del servizio di ristorazione, l'assenza di OGM e di prodotti derivati negli alimenti somministrati e di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli stessi.

Art. 5.
(Ricerca scientifica).

      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, con l'obiettivo di mantenere la biodiversità, assicurare la diversificazione e l'efficienza dei sistemi agricoli nella direzione di uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, prevedendo criteri di priorità per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone e dei genotipi locali e tradizionali.
      2. Le iniziative sperimentali e di ricerca in materia di OGM possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto delle disposizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e di eventuali misure specifiche di precauzione disposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo consenso dei comuni interessati.
      3. Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono comunque vietate nelle seguenti aree:

          a) aree naturali protette di livello nazionale e regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

 

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          b) aree protette della rete comunitaria Natura 2000, tutelate ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

          c) aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono, a qualunque titolo, sostegno per l'applicazione di misure agroambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale;

          d) aree dove si realizzano prodotti garantiti dai marchi di qualità di cui all'articolo 3.

      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono adeguate distanze di sicurezza per assicurare la tutela delle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

Art. 6.
(Intervento delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni ambientaliste).

      1. Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, possono denunciare fatti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla medesima legge e chiedere l'inibizione o la sospensione dell'attività in oggetto.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

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Art. 7.
(Sanzioni e controlli).

      1. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 3, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 51.700 euro.
      2. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.
      3. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali sulla base di un piano annuale, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che assicura l'effettuazione di un numero minimo di ispezioni per ogni comparto della filiera e forme di coordinamento fra le amministrazioni competenti. Per le sementi importate di mais e di soia tale piano prevede comunque il campionamento del 100 per cento dei lotti posti in commercio.
      4. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi del comma 3 svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei materiali geneticamente modificati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi e imporre tutte le misure necessarie a evitare danni all'ambiente e alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.


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