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PDL 1256

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1256



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali

Presentata il 30 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le notizie di questi ultimi tempi sono purtroppo sempre più ricche di episodi a sfondo sessuale.
      L'aumento vertiginoso di molestie, di aggressioni e di stupri impone una presa di posizione per cercare di contenere il fenomeno.
      Il legislatore ha già provveduto ad aggravare le sanzioni penali per questo tipo di reato, ma ciononostante il fenomeno è in aumento.
      Occorre pertanto cercare di andare a colpire questi comportamenti non soltanto con delle sanzioni più gravi, ma limitando e sopprimendo tutto ciò che possa stimolare tali condotte.
      In particolare, va rilevato che le rivendite di giornali autorizzate vendono, senza alcuna discrezione, giornali e riviste che sono esposti in modo da colpire l'attenzione senza alcuna remora per la pubblica decenza.
      Minorenni e minorati si trovano così involontariamente colpiti nelle loro curiosità da fotografie che stimolano spesso interessi morbosi.
      Con troppa facilità e senza alcuna discrezione la stessa cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca della rete INTERNET, utilizzata, è noto, soprattutto da giovani.
      Inoltre, tragiche vicende di stupri collettivi, che giungono addirittura all'omicidio, diventano argomento di cronache che travalicano le esigenze di informazione e divengono, descrivendo raccapriccianti dettagli, racconti che possono essere dannosi per l'immaginario di chi è predisposto a tali azioni.
      La presente proposta di legge si prefigge pertanto di prevenire tali fenomeni, impedendo che notizie, immagini od ogni altro dato suscettibile di colpire in modo «perverso» l'opinione pubblica sia facilmente
 

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accessibile e possa, pertanto, stimolare comportamenti contrari alla morale pubblica e pericolosi per la tutela personale e sessuale dell'individuo.
      La proposta di legge è composta da quattro articoli.
      L'articolo 1 è riferito alle rivendite pubbliche di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali pubblicitari che possono turbare la morale pubblica.
      L'articolo 2 è riferito ai siti INTERNET con contenuti a sfondo sessuale.
      L'articolo 3 è finalizzato a contenere la descrizione dei «particolari» che, nel contesto di una notizia, possono stimolare fantasie morbose o atti di molestia sessuale, contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.
      L'articolo 4 prevede le sanzioni da applicare in caso di violazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietata la pubblica esposizione di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e di materiali pubblicitari che riproducono fotografie o altre immagini che possono turbare la morale pubblica.
      2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un settore riservato del locale di vendita, fermo restando l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.
      3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1 può essere mostrato su sua richiesta espressa, dell'acquirente, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.

Art. 2.

      1. È vietato consentire il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano immagini o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.
      2. Ai siti di cui al comma 1 si può accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore età e avere fatto espressa richiesta di accesso.
      3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.

Art. 3.

      1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonché delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, sono

 

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tenuti, nella diffusione delle notizie, a evitare il racconto e la descrizione di dettagli e di particolari che possono stimolare fantasie sessuali o che sono comunque contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.

Art. 4.

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
      2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.


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