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PDL 110

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 110



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, DELBONO, BELLANOVA, CODURELLI, MIGLIOLI, SCHIRRU, BARATELLA, AMICI, BRANDOLINI, BURTONE, CRISCI, DATO, DE BRASI, D'ANTONA, FASCIANI, FILIPPESCHI, FINCATO, GENTILI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LUMIA, MARIANI, NACCARATO, NANNICINI, OLIVERIO, RAMPI, SASSO, SPINI, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, VELO, ZANELLA, ZANOTTI, ROCCO PIGNATARO, SATTA, CALÒ, CARBONELLA

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
      Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennità temporanea -
 

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per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.
      La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.
      Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.
      Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL, per consentire un risparmio all'INPS. È evidente che una simile discriminazione investe anche i princìpi costituzionali e gravi riserve di legittimità sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha già avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'iter della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto.
      E che la norma medesima suscitasse seri dubbi è provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno, invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra prestazioni di invalidità erogate dall'INPS e rendite INAIL; l'ordine del giorno è stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.
      Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'approvazione di una norma che modifichi quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa situazione, escludendo, dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura doverosa, ma ancora del tutto insufficiente.
      Supportata da questa evidente volontà di sanare una incresciosa situazione, la presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti, ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
      2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla

 

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base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 222 del 1984.
      3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
      4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.


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