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PDL 112

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 112



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, BELLANOVA, CODURELLI, MIGLIOLI, MORRONE, SCHIRRU, AMICI, BARATELLA, BIANCHI, BRANDOLINI, BURTONE, CALÒ, CARBONELLA, CRISCI, D'ANTONA, DATO, FASCIANI, FILIPPESCHI, FINCATO, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LUMIA, MARIANI, MARTELLA, NARDUCCI, RAMPI, SASSO, SATTA, SPINI, SQUEGLIA, TRUPIA, ZANELLA, ZANOTTI

Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il punto 3 del contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani sottoscritto nel salotto televisivo di Vespa prevedeva «(l')innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese». L'esborso necessario, secondo quanto dichiarava lo stesso Berlusconi in televisione nel maggio 2001, sarebbe stato di 6.500 miliardi di vecchie lire.
      La cifra necessaria era probabilmente più alta; in ogni caso la cifra stanziata dal Governo Berlusconi (4.200 miliardi di lire) era insufficiente rispetto alle stesse valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
      La norma infine approvata è contenuta nell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001). I requisiti di età e di censo sono particolarmente restrittivi e avrebbero dovuto limitare, secondo i calcoli del Governo, il beneficio a 2 milioni e 200 mila pensionati, un quinto dei circa 7 milioni (si veda la tabella: i circa 3 milioni di pensioni inferiori al minimo e non integrate fanno capo a soggetti con altri redditi) che percepivano, all'epoca, una prestazione previdenziale inferiore al milione. Dunque, secondo le valutazioni del Governo medesimo, oltre 5 milioni di pensionati, malgrado le solenni promesse
 

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elettorali, sarebbero stati in ogni caso esclusi dall'aumento.

Pensioni inferiori ad 1 milione di lire vigenti al 1o gennaio 2000

Classe d'importo mensile   
  Numero pensioni  
inferiori al minimo 2.923.114
al minimo 4.405.476
dal minimo ad un milione 2.130.893
pensioni e assegni sociali 653.677
Totale 10.113.160


Fonte: INPS.

      L'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro.
      L'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito.
      Nella citata legge a tale scopo erano stati destinati 2.169 milioni di euro, mentre nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2003, legge n. 289 del 2002, si prevedeva rispetto a tale somma, per l'anno 2003, un risparmio pari a 516 milioni di euro peraltro destinato ad altro scopo.
      Nel corso di un'audizione, in data 13 febbraio 2003, presso la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, il Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fornito una nota dalla quale si evince che i pensionati residenti in Italia, beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 38 citato, al 31 dicembre 2002, risultano essere stati pari a 1.597.485, per un impegno di spesa pari a 1.050 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 75.000 pensionati residenti all'estero, per un costo aggiuntivo di 100 milioni di euro.
      Complessivamente, la spesa derivante dalle disposizioni dell'articolo 38 ammontava per l'anno 2002 ad una somma pari a 1.150 milioni di euro, con un risparmio rispetto alla cifra destinata annualmente a tale scopo dalla legge finanziaria pari a 1.019 milioni di euro.
      Nel corso dell'anno 2002 si era svolta una trattativa tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i sindacati dei pensionati per estendere la platea dei beneficiari, di fronte alla minore spesa dovuta alle disposizioni citate rispetto a quella preventivata. La trattativa si interruppe quando il Governo, con la presentazione del disegno di legge finanziaria 2003, destinò tali risparmi a copertura di altre spese.
      Il programma con il quale la Casa delle libertà si era presentata alle elezioni politiche prevedeva l'innalzamento a un milione di lire di tutte le pensioni minime, ammontanti a circa 7 milioni, mentre la legge finanziaria 2002 prevedeva tale beneficio per 2.139.000 pensionati, come primo intervento al quale ne sarebbero dovuti seguire altri con le successive leggi finanziarie.
      I beneficiari nel corso del 2002 sono stati in realtà soltanto 1.672.500, il 22 per cento della platea potenziale, mentre con le leggi finanziarie 2003 e 2004 (leggi n. 289 del 2002 e n. 350 del 2003) non è stato previsto nessun ampliamento dei soggetti beneficiari.
      C'è da osservare come la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato disciplinato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione.
      Anzi, avendo deciso il Governo Berlusconi di non restituire il fiscal drag dall'anno fiscale 2002 in poi (cioè di non adeguare gli scaglioni e le detrazioni), molte pensioni di importo lordo vicine al vecchio milione di lire, esclusivamente sulla base della posizione contributiva, sono diventate per il 2002 (e negli anni seguenti) sempre più soggette alle imposte, per il meccanismo della rivalutazione automatica delle pensioni più basse al costo della vita, e quindi si attestano su un

 

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importo netto ben inferiore al milione stesso.
      A nostro avviso, anche altri fattori hanno determinato questa situazione, come il tetto troppo basso per il reddito coniugale, il fatto che il diritto sia soggetto ad un doppio sbarramento (reddito individuale e familiare) e le circolari attuative assai confuse.
      Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo migliorare almeno in parte tale situazione, chiedendo che i risparmi rispetto alla somma originariamente stanziata siano tutti destinati ad ampliare la platea dei beneficiari di detta maggiorazione; a questa somma proponiamo di aggiungere il gettito derivante dalla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni.
      Proponiamo di intervenire, in un primo momento, su tre aspetti tra i più rilevanti:

          a) premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali prevedendo:

              1) un abbassamento dell'età anagrafica utile per potere beneficiare di tale maggiorazione pari ad un anno ogni tre anni di contributi versati (ad esempio: chi ha versato 15 anni di contributi potrà ottenere una pensione di 535,95 euro all'età di 65 anni anziché di 67 anni);

              2) l'esclusione, nel computo del reddito per il diritto al beneficio, di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo garantito di «un milione di lire al mese», ovvero entro il limite di un terzo di 535,95 euro per il 2006 (178,65 euro: in pratica il limite di reddito in questo caso diventa pari a 714,60 euro);

          b) aumentare il limite di reddito familiare per potere usufruire del beneficio al doppio del reddito individuale;

          c) escludere dal calcolo del limite di reddito, in analogia con quanto accade per i pensionati relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il reddito derivante dal possesso di terreni fino ad un importo pari a 185,92 euro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

      1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

          b) alla lettera b) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

          c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1

 

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si provvede mediante il gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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