Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1171

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1171



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

Presentata il 22 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di novellare la legge quadro sul volontariato discende dal diverso contesto economico e sociale in cui il volontariato oggi opera.
      Dal 1991 il volontariato, grazie anche all'impulso ottenuto con la legge 11 agosto 1991, n. 266, si è sviluppato in modo consistente sia in relazione ai profili quantitativi del fenomeno sia in relazione alla professionalità delle prestazioni che attraverso esso vengono rese.
      Contestualmente all'idea di novellare la legge quadro, si è deciso di apportare anche le modifiche necessarie per adeguare la stessa al vigente titolo V della parte seconda della Costituzione.
      L'intento normativo è quello, da un lato, di disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato, dall'altro di adeguare le disposizioni relative alle regioni, di cui alla vecchia legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal dettato costituzionale, eliminando quindi ciò che si ritiene superfluo.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge», è sostituito dal seguente: «Norme in materia di organizzazioni di volontariato».

Art. 2.

      1. L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e oggetto della legge). - 1. La Repubblica, in attuazione dei princìpi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».

Art. 3.

      1. All'articolo 2 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

 

Pag. 3

          b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».

Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali sono organizzazioni di volontariato.
      1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1»;

          c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e

 

Pag. 4

delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;

          c) la gratuità delle cariche associative;

          d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi e i loro obblighi e diritti;

          e) l'obbligo di formazione del rendiconto»;

          e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il Ministro della solidarietà sociale può, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).
      3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Art. 5.

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge, le parole da: «Ministro dell'industria» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

Art. 6.

      1. All'articolo 5 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro

 

Pag. 5

funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

          a) contributi degli aderenti;

          b) contributi di privati;

          c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;

          d) contributi di organismi internazionali;

          e) donazioni e lasciti testamentari;

          f) entrate derivanti da convenzioni;

          g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

          h) rendite derivanti da patrimoni;

          i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1»;

          b) al comma 4, le parole: «identico o» sono soppresse.

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 6 della legge è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). - 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, siano iscritte nei registri di cui all'articolo 6 in almeno sette regioni e siano presenti in almeno venti province.

 

Pag. 6

      3. Con proprio decreto, il Ministro della solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 8.

      1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge è abrogato.

Art. 9.

      1. All'articolo 8 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;

          b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale»;

          e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      «4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24,

 

Pag. 7

comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e 31, comma 2, della medesima legge n. 383 del 2000.
      4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della medesima legge n. 150 del 2000».

      2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «nazionale e regionali», sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome».

Art. 10.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

      «1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 11.

      1. L'articolo 12 della legge è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro medesimo o

 

Pag. 8

da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6-bis; da dieci membri scelti fra le altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei centri di servizio e da un membro in rappresentanza dei comitati di gestione. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, e in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
      2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta apposito regolamento.
      3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;

          b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26

 

Pag. 9

settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000;

          c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

          d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro della solidarietà sociale e nell'ambito delle risorse affidate allo Stato per queste finalità;

          e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

          f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

          g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;

          h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

          i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

      4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata una spesa annuale nel limite massimo di 3.500.000 euro».

Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge, le parole da: «, con particolare

 

Pag. 10

riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 13.

      1. L'articolo 14 della legge è abrogato.

Art. 14.

      1. All'articolo 15 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

          b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

          a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

          b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

          c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b).

      3. Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro della solidarietà sociale stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo di cui al comma 2, lettera c), fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione

 

Pag. 11

dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge sono inseriti i seguenti:

      «Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 60 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo l5-ter e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.

      2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

          a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

          b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

          c) un membro nominato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

 

Pag. 12

          e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

          f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

      3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato prevista per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo prevista per il membro sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
      4. Il comitato di gestione:

          a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

          b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizza l'esistenza;

          c) iscrive e cancella dall'elenco regionale i centri di servizio, sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

          d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei confronti dei centri di servizio;

          e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

          f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

 

Pag. 13

          g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.

      «Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione competente la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
      2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tale fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis.
      3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo e agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».
      2. Il decreto di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 14

Art. 16.

      1. L'articolo 16 della legge è abrogato.

Art. 17.

      1. All'articolo 17 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 6-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6-bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi».
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su