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PDL 829

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 829



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BRUSCO, CARLUCCI, CATONE, COLUCCI, GIORGIO CONTE, RICCARDO CONTI, COSENZA, D'AGRÒ, DE CORATO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRIGNO, FORMISANO, GAMBA, LENNA, LO MONTE, LUCCHESE, MARGIOTTA, MAZZONI, NESPOLI, PELINO, RAISI, RIVOLTA, ROMAGNOLI, PAOLO RUSSO, TASSONE, UGGÈ, ULIVI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela legale del personale appartenente alle Forze di polizia

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende garantire la tutela legale per tutto il personale appartenente alle Forze di polizia, il cui ambito di applicazione è stato fortemente ridimensionato a seguito di una interpretazione riduttiva della legislazione in materia che ha causato un grave disagio e sconcerto fra il personale appartenente alle Forze di polizia, oltre al conseguente danno di rilevanza economica.
      Tale situazione infatti ha fatto sì che tutti gli operatori delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, che si sono trovati coinvolti in procedimenti giudiziari, per eventi connessi all'esercizio delle loro funzioni di servizio, non possono contare sulla tutela legale da parte delle rispettive amministrazioni, con l'aggravante che, nel caso in cui gli stessi vengano condannati per delitto colposo, sempre a seguito di azioni compiute nell'ambito dei delicati compiti loro affidati, ad essi non viene più corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale.
      Non possiamo dimenticare che si tratta di servitori dello Stato, dotati di alte professionalità e competenza, che affrontano quotidianamente, con grande coraggio, rischi sempre maggiori e fortemente variegati; essi infatti sono impegnati a garantire l'ordine pubblico, la difesa dello Stato, delle istituzioni e di tutti i cittadini nei confronti di minacce, pericoli e nemici sempre più sofisticati e pericolosi che richiedono un alto grado di preparazione e di affiatamento di squadra, una efficiente organizzazione, un aggiornamento continuo multidisciplinare, capacità e competenze individuali sempre adeguate a fronteggiare le varie situazioni di rischio e di pericolo.
 

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      Da quanto premesso emerge con tutta evidenza che tali professionisti, per poter svolgere efficacemente i difficili e delicati compiti loro affidati, devono poter contare sulla fiducia e sul supporto delle istituzioni, dei cittadini e, soprattutto, delle rispettive amministrazioni di appartenenza, alle quali compete di fornire loro mezzi, strumenti adeguati e, in particolare, fiducia nel loro operato e sostegno nei momenti di maggiore difficoltà; se dovessero venire a mancare tali elementi si rischia di far loro venire meno quella spontanea sicurezza nell'espletamento delle quotidiane funzioni (di fatto sono in servizio 24 ore su 24) con inevitabile danno per l'intero sistema.
      Obiettivo prioritario della presente proposta di legge è pertanto proprio quello di garantire una maggiore e più estesa garanzia e tutela a tutti gli operatori delle Forze di polizia che nell'ambito dello svolgimento della missione loro affidata si trovano coinvolti in procedimenti giudiziari, soprattutto prevedendo che anche le somme che dovessero essere riconosciute alla parte civile quale risarcimento dei danni siano a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui il procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato che dichiari la responsabilità dell'interessato per fatto doloso.
      La necessità di ampliare e di rafforzare la tutela legale nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia è nata dalla non corretta interpretazione della legislazione vigente in materia, costituita, nello specifico, dall'articolo 33 dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, e dall'articolo 40 dell'accordo sindacale per il quadriennio normativo 2002-2005, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che avevano inteso ampliare la previsione di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
      Nello specifico, tali norme prevedono espressamente la concessione della tutela legale a favore di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nel caso in cui gli stessi siano sottoposti a procedimenti, per fatti compiuti in servizio, anche relativi all'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, fatti salvi i casi nei quali gli imputati subiscano condanne per reati dolosi, nei quali la tutela legale non viene concessa.
      Nella fase applicativa della legge l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che il citato articolo 33 dell'accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, che estendeva la tutela legale, fosse stato tacitamente abrogato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il quale prevede il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti pubblici solo nel caso in cui il procedimento legale si sia concluso con un provvedimento che escluda ogni responsabilità.
      L'interpretazione fornita è basata sul presupposto restrittivo che la norma di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, essendo successiva e di rango superiore a quella dell'articolo 33 dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, l'abbia di fatto abrogata.
      Poiché si ritiene che il legislatore abbia invece voluto riconoscere la particolare natura e specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze di polizia, proprio prevedendo una specifica forma di tutela legale, con la presente proposta di legge la si intende rafforzare, sostituendo l'articolo 32 della citata legge n. 152 del 1975, e introducendo nel novellato articolo tutta la tipologia degli eventi che danno diritto alla tutela legale, affinché gli operatori delle Forze armate siano garantiti per procedimenti che debbano eventualmente scaturire dall'esercizio delle loro delicate funzioni espletate al servizio dei cittadini e dello Stato.
      Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta affinché l'iter per il pagamento delle parcelle venga snellito e velocizzato in quanto, nonostante la loro regolare presentazione, le stesse non vengono mai rimborsate, dall'amministrazione competente, prima di due anni, costringendo gli interessati a dover anticipare importi non banali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. 1. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o del personale militare impiegati in servizi di pubblica sicurezza, la difesa legale in giudizio per fatti compiuti in servizio può essere assunta, a richiesta dell'interessato, dall'Avvocatura dello Stato oppure da uno o più liberi professionisti di fiducia dello stesso interessato.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, le spese del procedimento, di difesa e quelle eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento danni alla parte che si è costituita parte civile sono a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 4.
      3. Le spese di difesa sono altresì a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato nel caso in cui il procedimento si concluda con una pronuncia di improcedibilità per remissione di querela, per amnistia o per intervenuta prescrizione.
      4. Nel caso in cui il procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato che dichiara la responsabilità dell'imputato per fatto doloso, l'amministrazione di appartenenza può rivalersi sull'interessato delle spese di difesa sostenute mediante rateizzazione, il cui importo unitario da trattenere sulle competenze mensili non può comunque superare, in nessun caso, un quinto delle stesse competenze.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a favore di qualsiasi professionista iscritto all'albo di categoria che presta assistenza legale al personale appartenente alle Forze di polizia che ne fa esplicita richiesta.

 

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      6. Nei procedimenti a carico del personale appartenente alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, le spese legali afferenti ai giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi in conseguenza di fatti e di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali non riconducibili ad attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza degli interessati, fatta salva la possibilità di rivalsa, nei modi indicati dal comma 4, da parte delle stesse amministrazioni, nel caso in cui il procedimento si concluda con sentenza che dichiara la responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
      7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a favore dei coniugi e dei figli dei dipendenti appartenenti alle amministrazioni di cui al comma 1 che sono deceduti prima che i procedimenti si siano conclusi con sentenze passate in giudicato.
      8. Le spese del procedimento sono a carico delle amministrazioni di appartenenza degli interessati nei limiti stabiliti dal consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio e dai professionisti iscritti ai rispettivi albi, delle cui prestazioni professionali l'interessato si è avvalso nel corso del procedimento. Tali somme devono essere rimborsate all'interessato entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di presentazione delle relative parcelle».


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