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PDL 1608

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1608



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro della difesa
(PARISI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Presentato il 1o settembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - La missione UNIFIL è stata istituita con la risoluzione 425 adottata il 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Successive risoluzioni hanno prorogato, con cadenza semestrale, la durata della missione.
      L'Italia vi partecipa dal giugno 1979 ed è attualmente presente con un reparto della Cavalleria dell'Aria costituito da 52 militari e 4 elicotteri AB 205 di stanza a Naqoura.
      A seguito del grave deterioramento della situazione nel sud del Libano a partire dal 12 luglio 2006, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato l'11 agosto scorso la risoluzione 1701, che stabilisce in uno la cessazione delle ostilità e il rafforzamento della missione UNIFIL in uomini, mezzi e mandato.
 

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      In particolare, la risoluzione prevede che il contingente possa essere aumentato fino a un massimo di 15.000 unità, e ne amplia il mandato per fare fronte a una serie di nuovi compiti in appoggio alla decisione del Governo libanese di dispiegare il suo esercito nella parte meridionale del Paese tra il fiume Litani e la cosiddetta Blue Line, che segna il confine tra Israele e Libano.
      Parallelamente, la risoluzione 1701 prevede l'avvio di negoziati tra Libano e Israele, in vista del raggiungimento di un accordo sulla base di una serie di princìpi stabiliti nella risoluzione, con l'obiettivo di una soluzione duratura della questione.
      La partecipazione dell'Italia alla missione UNIFIL in Libano sin dal suo insediamento è motivata dalla priorità che, nel quadro della sua politica estera, l'Italia annette alla soluzione dei conflitti mediorientali, di cui la situazione nel sud del Libano rappresenta uno degli aspetti più rilevanti. In tale contesto, il nostro Paese svolge - anche in ambito europeo - un ruolo di assoluto rilievo, testimoniato anche di recente dalla convocazione a Roma della Conferenza sul Libano da cui ha preso le mosse l'intensa attività diplomatica che ha avuto come risultato l'adozione da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione 1701.
      L'Italia intende continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle crisi in Medio Oriente. In quest'ottica, e in piena aderenza all'atto di indirizzo adottato il 18 agosto 2006 dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il quale è stata valutata positivamente la citata risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, appare indispensabile rispondere nella maniera più positiva alla richiesta che la risoluzione medesima rivolge ai Paesi membri dell'ONU di contribuire al rafforzamento di UNIFIL: dall'esito della missione dipenderanno, in gran parte, le sorti della regione mediorientale e le prospettive di dare sicurezza e stabilità anche rilanciando il processo di pace in tutte le sue dimensioni. La presenza di contingenti italiani nella missione delle Nazioni Unite costituirà una significativa integrazione dell'intensa azione politico-diplomatica sviluppata dall'Italia a favore della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente. In tale quadro, il provvedimento legislativo d'urgenza, composto di 11 articoli, assicura la copertura finanziaria degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di mantenimento della pace in Libano; esso prevede lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale militare impiegato nella missione ed è integrato con disposizioni riguardanti l'ampliamento della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, resa urgente ed essenziale alla luce del previsto utilizzo della stessa base a supporto della missione UNIFIL, nonché da altre previsioni concernenti il personale impiegato negli interventi, le procedure di acquisizione di beni e servizi necessari ed i rimborsi corrisposti dall'ONU.
      L'articolo 1, comma 1, autorizza la spesa di euro 30.000.000 per interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano. Al paragrafo 6 della risoluzione 1701 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006 si chiede alla comunità internazionale di attivarsi immediatamente per dare impulso all'assistenza umanitaria al popolo libanese, da compiersi anche facilitando il ritorno a casa degli sfollati e, sotto l'autorità del governo del Libano, con la riapertura di aeroporti e porti. In coerenza con tale richiesta, gli interventi per i quali l'articolo 1 autorizza la spesa sono finalizzati, in forma bilaterale e multilaterale, alla realizzazione di iniziative da effettuarsi nel settore umanitario, in quello socio-sanitario e nell'ambito della riabilitazione di emergenza delle infrastrutture.
      Al comma 2, è previsto che gli interventi di cui al comma 1 siano effettuati mantenendo salve le iniziative già adottate e da adottare sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2006, nonché la disciplina di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 

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      L'articolo 2, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006.
      L'articolo 3, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione militare prevista dall'articolo 2.
      L'articolo 4, comma 1, prevede che al personale militare impiegato nella missione, comprese le 20 unità della struttura «Staff operation headquarter» (STAFF OHQ), venga corrisposta l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. La disposizione richiamata prevede che l'indennità venga erogata nella misura del 98 per cento della diaria, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, per tutta la durata del periodo di missione, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Il secondo periodo del comma 1 prevede che alla diaria in questione non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di assicurare i medesimi criteri di calcolo del trattamento percepito dal personale che partecipa alle missioni di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, come disposto dall'articolo 28, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 223 del 2006. Nell'ambito applicativo della disposizione è ricompreso il personale militare precedentemente impiegato nella missione UNIFIL (52 unità), al quale, in quanto inserito nel contingente militare italiano in Libano cui si riferisce il presente decreto, viene corrisposta la medesima indennità di missione.
      L'articolo 5, comma 1, analogamente a quanto previsto per le missioni internazionali di cui alla citata legge n. 247 del 2006, prevede l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e la missione militare di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alla missione stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.
      Il comma 3 attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2 e per quelli attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1 o alla missione di cui all'articolo 2 in territorio libanese e per il periodo di durata degli interventi e della missione stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato
 

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nella missione UNIFIL comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
      La disposizione introdotta - che lascia impregiudicata la disciplina concernente la giurisdizione internazionale e la ripartizione della competenza per materia tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a norme di generale applicazione negli ultimi anni per le missioni internazionali di pace e, in particolare, a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento della missione, per i quali l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma, nonché a quella prevista per i reati commessi dallo straniero di cui al comma 2, nonché all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 247 del 2006, per i quali il comma 28 dello stesso articolo 2 attribuisce la competenza al Tribunale di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e della missione militare in Libano, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza territoriale, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario territorialmente competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e della missione militare sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.
      L'articolo 6 rinvia a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, contenute in precedenti provvedimenti legislativi concernenti le missioni internazionali di pace, e della legge 4 agosto 2006, n. 247, recante le disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali nel secondo semestre 2006, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con la missione.
      In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

          articolo 2, commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;

          articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento

 

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economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

          articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

          articolo 5, comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nella missione di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte

 

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salve le priorità correlate alle esigenze operative;

          articolo 7: l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nella missione;

          articolo 8, commi 1 e 2: la possibilità, per l'Amministrazione della difesa, di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti e accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, nonché l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica;

          articolo 9: il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi;

          articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalla missione, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

      Quanto alle disposizioni della legge n. 247 del 2006 richiamate, esse prevedono:

          articolo 2, comma 29: il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per i casi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 2001 (revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica), ai quali vengono aggiunti gli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici;

          articolo 2, comma 32: la valutazione, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento della missione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490 e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

      L'articolo 7, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa occorrente per assicurare lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale militare da impiegare nella missione UNIFIL. In particolare, è previsto che i corsi, a carattere intensivo, vengano svolti da insegnanti particolarmente qualificati, docenti della Scuola lingue estere dell'Esercito, avente sede a Perugia, presso i reparti chiamati a costituire il contingente impiegato in Libano.
      L'articolo 8, comma 1, anche nella considerazione delle esigenze di supporto agli interventi di sostegno alle popolazioni civili e al consistente contingente militare dell'ONU in territorio libanese nell'ambito della missione UNIFIL così come ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza, autorizza la spesa per le ristrutturazioni e gli adeguamenti infrastrutturali che si rendono necessari per poter procedere alla concessione in uso di aree ed edifici aggiuntivi rispetto a quelli già in uso alla base logistica delle Nazioni Unite nell'ambito del sedime aeroportuale di Brindisi. Il Dipartimento per le operazioni

 

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di pace delle Nazioni Unite (DPKO), nell'ambito della citata area aeroportuale e in considerazione del particolare incremento delle proprie attività di supporto, ha chiesto in concessione d'uso, oltre a quanto già nella sua disponibilità, altre infrastrutture necessarie, per razionalizzare e implementare la gestione e la movimentazione delle proprie scorte. Allo scopo di soddisfare la rappresentata esigenza, sono già state individuate, nell'ambito aeroportuale di interesse, tre infrastrutture che possono soddisfare le richieste del DPKO. Le risorse finanziarie stanziate dal presente articolo sono destinate, quindi, a consentire l'effettuazione di tutti gli interventi di adeguamento infrastrutturale e di razionalizzazione necessari.
      L'articolo 9 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      L'articolo 10, comma 1, stabilisce che quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare UNIFIL, così come ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sia destinata alla costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo finalizzato a soddisfare le spese per gli interventi di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella missione medesima. È previsto che tale quota parte sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione è volta ad indirizzare risorse derivanti dai rimborsi concessi dall'ONU al soddisfacimento di esigenze finanziarie strettamente connesse e conseguenti rispetto alla missione di mantenimento della pace in argomento. È previsto, infatti, che le dotazioni del fondo siano impiegate per il ripristino di scorte utilizzate, nonché per la sostituzione e la manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella missione, rispettivamente venuti meno (perché fuori uso o perché acquisiti dall'ONU) oppure sottoposti a un prolungato e intensivo uso che ne determina un eccezionale logoramento, trattandosi di spese non coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio né dai fondi destinati al finanziamento della missione.
      Va al riguardo considerato che i rimborsi ONU in argomento mirano a ristorare lo Stato destinatario, quantomeno in parte, oltre che delle spese sostenute per l'impiego del personale, per la diretta fornitura di beni o per il logoramento o fuori uso dei mezzi messi a disposizione ai fini della missione comune o per corrispondere allo stato destinatario ratei percentuali annui, quali corrispettivi per l'acquisizione, da parte delle Nazioni Unite, di mezzi, in base a previi specifici accordi in tal senso. Con riferimento alle procedure per l'erogazione dei rimborsi dei quali si tratta, l'ONU, all'atto in cui inoltra la richiesta di partecipazione alla nazione, trasmette anche le specifiche Guidelines for the Government, ove sono indicate le categorie di materiali e i corrispondenti rimborsi per esse spettanti. In tale ambito, le differenti procedure per le diverse tipologie di rimborsi in ambito ONU, sono disciplinate dal «Manual on Policies and Procedures Concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned Equipment of Troop/Police Contributors Participating in Peacekeeping Missions (COE Manual)». Tali disposizioni prevedono che i materiali siano distinti in: materiali COE (Contingent Owned Equipment) di proprietà della nazione; materiali UNO, di proprietà dell'ONU messi a disposizione della nazione partecipante; materiali NOE (National Owned Equipment) che appartengono alla nazione e per i quali l'ONU non prevede in via generale alcuna forma di rimborso. Il Governo, nell'aderire alla richiesta pervenuta dall'ONU, accetta le Guidelines for the Government e concorda attraverso una LOA (Letter of Assist), i rimborsi spettanti, eventualmente comprendenti anche tipologie di materiali non rientranti tra le COE previste dalla Guidelines. In particolare, la norma prevede
 

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che alla utilizzazione e alla ripartizione delle dotazioni del fondo si provveda mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
      Il comma 2 dispone la deroga al limite alle riassegnazioni previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La norma è in linea con la ratio delle disposizioni internazionali sui rimborsi e trova fondamento nello stretto collegamento delle somme percepite a titolo di rimborso e le finalità per le quali il rimborso stesso è disposto.
      L'articolo 11 stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006 (*)

Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate


        (*) Si veda, altresì, l'errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006.
 

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al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.
        2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Articolo 2.
(Missione militare).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

Articolo 3.
(Consigliere diplomatico).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

Articolo 4.
(Indennità di missione).

        1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

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        2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

Articolo 6.
(Rinvii normativi).

        1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

            a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

            b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

Articolo 7.
(Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

Articolo 8.
(Base logistica ONU di Brindisi).

    1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 9.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23

 

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dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.
(Rimborsi ONU).

        1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
        2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Napoli, addì 28 agosto 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Parisi, Ministro della difesa.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.    


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