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PDL 1120

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1120



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni per la regolamentazione dell'attività estrattiva della marna da cemento

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce importanti modifiche alla disciplina dell'estrazione della marna da cemento e, in particolare, al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
      Attualmente le lavorazioni riguardanti le sostanze minerali si suddividono in due categorie: miniere e cave. Le prime dipendono direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, le seconde dipendono direttamente dagli enti locali. Ciò che determina l'appartenenza ad una delle due categorie è il tipo di materiale estratto, nel senso che tutti i minerali ritenuti strategici rientrano nella categoria delle miniere, mentre gli altri rientrano nella categoria delle cave.
      Nello specifico della presente proposta di legge, la marna è la materia prima estratta ed utilizzata per la produzione del cemento.
      Con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la marna è stata catalogata come minerale strategico e quindi rientra nella classificazione riguardante le miniere; oggi il cemento è prodotto in tanti altri modi differenti, pur sempre con la presenza della marna come importante componente. Ciò indica l'anacronistica classificazione degli anni trenta che vede la marna come un materiale strategico. Oggi la marna non rappresenta più un materiale strategico, anche perché la produzione del cemento avviene in ambito europeo, e non più in ambito strettamente nazionale.
      Si ritiene doveroso, quindi, inserire nella disciplina prevista per le cave le attività di ricerca ed estrazione della marna, sottraendole al controllo diretto dello Stato e facendole rientrare nella più appropriata gestione locale. Inoltre, oggi la maggioranza dell'attività estrattiva della marna avviene a cielo aperto, configurandosi oltremodo come attività di cava.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) del secondo comma, le parole: «marna da cemento,» sono soppresse;

          b) alla lettera b) del terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché della marna da cemento».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i giacimenti di marna da cemento e di altri materiali utili alla formazione del cemento, riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono soggetti alla disciplina prevista per le cave.

Art. 2.

      1. I concessionari perpetui di miniere e di cave, nonché gli aventi diritto ad ogni titolo, devono presentare domanda all'ente concedente, che provvede alla emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione delle concessioni, anche temporanee. Le concessioni temporanee in sede di prima applicazione della presente legge, devono avere durata almeno pari a dieci anni. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo da parte dei concessionari equivale alla rinuncia alla relativa concessione.
      2. Nelle more della nuova disciplina delle miniere e delle cave mediante una apposita legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marna da cemento le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come da ultimo modificato dalla presente legge, e le altre norme vigenti per i minerali di seconda categoria.
      3. L'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è abrogato.


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