Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1367

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1367



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disciplina delle attività di danza

Presentata il 13 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione intende costituire un quadro generale di tutte le attività attinenti alla danza.
      Già in passato, da più parti, sono stati presentati progetti di legge in materia artistica, ciascuno dei quali ha anche dedicato alcune norme all'attività coreutica, ma è sempre sino ad ora mancato un quadro normativo generale esclusivamente dedicato all'arte tersicorea.
      L'assenza di un coordinamento normativo tra l'insegnamento della danza da una parte e la produzione di spettacoli dall'altra ha determinato la profonda crisi del settore che è sotto gli occhi di tutti, sebbene il pubblico manifesti un grande interessamento sia all'uno che all'altro aspetto.
      Numerosissime sono infatti le famiglie che iscrivono i propri figli a corsi di danza, così come un folto pubblico accoglie gli spettacoli di balletto che offrono garanzie di elevata qualità.
      Occorre tuttavia notare come, sotto il primo profilo, non esista alcuna normativa che garantisca un minimo di affidabilità agli utenti dopo la liberalizzazione dell'insegnamento coreutico seguita alla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1974, n. 240, mentre, sotto il secondo profilo, si deve purtroppo assistere al crescente consenso per le compagnie straniere senza che quella che fu la famosa scuola italiana abbia più trovato esecutori di livello competitivo.
      L'unica scuola pubblica cui lo Stato abbia affidato la formazione di danzatori e docenti è l'Accademia nazionale di
 

Pag. 2

danza i cui princìpi informatori risalgono ormai a più di cinquanta anni fa, mentre da decenni si parla invano di una sua riforma. Per contro, abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo, non è stata altrettanto abolita l'abitudine dei finanziamenti «a pioggia» che ha privilegiato la quantità degli spettacoli più che la loro qualità.
      Addirittura dobbiamo ammettere che i nomi italiani più famosi sono stati dapprima apprezzati soprattutto all'estero, a conferma che una crisi in Italia data ormai da un lunghissimo periodo.
      Negli enti lirici italiani non si è proceduto al rinnovamento dei corpi di ballo ed al potenziamento delle scuole interne che, in taluni teatri, sono state addirittura abolite. Se per gli spettacoli occorrono danzatori, si procede alla stipula di contratti a termine con impedimento alla costituzione di formazioni stabili che, amalgamando i vari componenti, determini il sorgere di una scuola, di uno stile, di una tradizione.
      La prospettiva non muta nell'ambito delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, una normativa che, non prevedendo un'adeguata defiscalizzazione dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni da parte dei privati, rischia di vanificare l'intento di sottrarre alla burocrazia la gestione degli spettacoli e manifesta così il velleitarismo di chi l'ha propugnata.
      Dobbiamo anche lamentare che i più diffusi mass media offrono della danza un'immagine non sempre edificante ed anzi, talvolta, addirittura avvilente alterando così, negli spettatori, i valori di un'arte altamente formativa.
      Anche l'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie, inclusa l'Accademia nazionale di danza, non costituisce che una risposta parziale alle problematiche illustrate.

      Il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale già nella scorsa legislatura aveva preso coscienza della profonda delusione del pubblico, delle famiglie, degli artisti e di tutti coloro che all'arte di Tersicore sono interessati ed aveva predisposto una proposta di legge, che qui si intende ripresentare, che si qualificava soprattutto per la compostezza dei temi ai quali è necessario dare risposta.
      Sul presupposto che fine primario dello Stato è quello di provvedere all'educazione ed alla cultura dei cittadini, si è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND), un organismo elettivo preposto al coordinamento ed all'incremento delle iniziative coreutiche italiane sia in ambito regionale che locale.
      Il CND riconosce e tutela, quali centri di produzione della danza, gli enti pubblici e privati di prioritario interesse nazionale definendone i requisiti.
      Inoltre, mancando del tutto la circuitazione degli spettacoli di balletto e una politica di una loro omogenea distribuzione sul territorio, è prevista l'istituzione dell'Ente danza italiana. A tale ente è affidata anche la realizzazione di iniziative volte alla promozione dell'attività di danza italiana all'estero.
      La presente proposta di legge, al capo III, propone una riforma dell'Accademia nazionale di danza.
      Di tale ente viene previsto il passaggio sotto il Ministero dell'università e della ricerca disciplinando i titoli di studio di livello universitario che la stessa rilascerà sia in un primo che in un secondo livello, secondo le previsioni comunitarie.
      Ovviamente, portando in tale modo l'Accademia al rango universitario, la presente proposta di legge si preoccupa d'istituire dei corsi di studio primario e secondario ad indirizzo coreutico.
      Per la migliore tutela della salute pubblica è previsto l'ordinamento delle scuole private di danza affinché, secondo i princìpi costituzionali, sia assicurata anche la tutela dei minori riservando l'insegnamento a questi ultimi a soggetti appositamente abilitati.
      Onorevoli colleghi, una sollecita approvazione della presente proposta di
 

Pag. 3

legge, consentirebbe di dare finalmente un nuovo impulso ad un'arte in cui l'Italia ha dimostrato in passato di sapere e potere eccellere, dando risposta a quelle pressanti domande di intervento che da decenni muovono in modo sempre più insistente dal mondo didattico, artistico e della produzione.
      Con questa iniziativa intendo manifestare la mia speciale attenzione alla danza italiana, sin qui relegata a vera e propria «Cenerentola» delle arti, proseguendo l'attività di intervento nel mondo della cultura sviluppato anche con i progetti di legge sulla prosa e sugli studi musicali.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica considera l'attività coreutica mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione educativa e culturale; ne riconosce pertanto la rilevanza sociale, ne promuove la tutela e lo sviluppo, nel rispetto della libertà di creazione e diffusione, in applicazione dei princìpi costituzionali.
      2. Lo Stato, con il concorso delle regioni e degli enti locali, favorisce l'autonomo ed equilibrato sviluppo delle attività di danza, sostenendo gli organismi produttivi e distributivi di esercizio, di promozione, di formazione e di ricerca su tutto il territorio nazionale.
      3. Nell'esercizio delle competenze amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è assicurata una piena partecipazione concorsuale mediante l'istituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND) con le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Consiglio nazionale per la danza).

      1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per la danza (CND).
      2. Il CND è costituito da sette componenti, di cui cinque esperti della cultura coreutica, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni d'Italia. I predetti componenti sono

 

Pag. 5

eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, e restano in carica per un triennio.
      3. I componenti il CND eleggono a maggioranza assoluta il presidente.
      4. I componenti il CND sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
      5. Ai componenti il CND è riconosciuta una indennità di carica da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.
(Competenze del Consiglio nazionale per la danza).

      1. Il CND elabora ed attua la politica nazionale in materia di danza ed a tale fine:

          a) coordina il proprio intervento con quello delle regioni e degli enti locali;

          b) individua e riconosce triennalmente, d'intesa con le regioni, sentiti i comuni interessati, gli organismi di danza di produzione, di distribuzione e di promozione, ritenuti di prioritario interesse nazionale, sostenendoli attraverso l'assegnazione di finanziamenti diretti, e predisponendo la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) verifica la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di soggetto di prioritario interesse nazionale con il parere consultivo delle regioni in cui tali istituzioni sono ubicate;

          d) coordina ed incentiva le iniziative dirette alla produzione, alla promozione e alla diffusione delle attività di danza attraverso i mezzi di comunicazione audiovisiva.

 

Pag. 6

Art. 4.
(Ente danza italiana).

      1. È istituito l'Ente danza italiana (EDI) allo scopo di coordinare e distribuire in maniera omogenea sul territorio nazionale gli spettacoli di danza prodotti da organismi pubblici e da compagnie private riconosciute di prioritario interesse nazionale.
      2. All'EDI inoltre sono affidate l'elaborazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione delle attività di danza italiana all'estero.
      3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, il regolamento per il funzionamento dell'EDI.
      4. L'EDI riconosce ed incentiva il sostegno finanziario per la realizzazione di concorsi, di seminari e di convegni in materia coreutica, nonché per l'attribuzione di premi della danza.

Art. 5.
(Competenze regionali).

      1. Alle regioni compete lo sviluppo e la diffusione dell'attività di danza nell'ambito del territorio di competenza, attraverso il sostegno agli organi pubblici e privati di produzione, di distribuzione e di formazione professionale non riconosciuti di prioritario interesse nazionale.
      2. Alle regioni compete, inoltre, in attuazione del principio del concorso con lo Stato, il sostegno delle attività di danza di prioritario interesse nazionale.
      3. Alle regioni competono altresì la costituzione di un patrimonio per l'edilizia finalizzata alla danza e la realizzazione di nuovi spazi per le attività di danza.

 

Pag. 7


      4. Alle regioni compete inoltre:

          a) promuovere le iniziative di danza a carattere di festival, anche in concorso con lo Stato, tenendo in specifico conto quelle realizzate presso luoghi di particolare importanza turistica;

          b) sostenere con propri ed adeguati finanziamenti tutte le altre attività per le quali non sia previsto il concorso fra lo Stato e le regioni;

          c) organizzare l'attività di danza a livello locale secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      5. Alle province, ai comuni e ad altri enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, spettano le funzioni nel settore della danza di carattere esclusivamente locale. In particolare, essi esercitano le funzioni nel settore della danza riconosciute ed attribuite in via generale ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Capo II
ATTIVITÀ DI DANZA

Art. 6.
(Centri di produzione della danza).

      1. Il CND riconosce, a soggetti pubblici o privati, il carattere di prioritario interesse nazionale, mediante l'attribuzione della qualifica di centro di produzione della danza, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

          a) un progetto complessivo e continuativo, di durata triennale, per cui il centro è riconosciuto di prioritario interesse nazionale;

 

Pag. 8

          b) un nucleo artistico stabile;

          c) una consolidata struttura organizzativa e corrispondente dimensione finanziaria;

          d) una attività di produzione artistica all'interno della quale sia prevista ogni anno la realizzazione di almeno una coreografia originale;

          e) una attività di distribuzione dei propri spettacoli e di ospitalità alle compagnie di danza;

          f) un attività di ricerca, di documentazione, di formazione e di aggiornamento professionale;

          g) una attività di valorizzazione dei nuovi coreografi, nonché dei compositori di musiche per il balletto;

          h) una disponibilità continuativa di un teatro e di spazi idonei per le attività programmate.

      2. I centri di produzione della danza sono riconosciuti di prioritario interesse nazionale dal CND sulla base di modalità determinate con apposito regolamento, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
      3. I centri di produzione della danza accedono al FUS. L'accertamento dei requisiti per l'accesso al FUS è svolto con cadenza triennale dal CND in concorso con le regioni ove i suddetti centri siano ubicati.

Art. 7.
(Festival e rassegne).

      1. Il CND riconosce ed incentiva con appositi finanziamenti sulla quota parte del FUS riservato alla danza, i festival e le rassegne di danza, aventi i seguenti requisiti:

          a) un qualificato livello artistico e, per i festival, l'inserimento della manifestazione, contraddistinta da una precisa identità culturale, in un arco di tempo circoscritto;

          b) una consolidata struttura organizzativa e corrispondente dimensione finanziaria;

 

Pag. 9

          c) una significativa attività di documentazione, al fine di costituire un patrimonio storico-documentale disponibile al pubblico;

          d) una direzione artistica di elevato livello.

Art. 8.
(Delega al Governo).

      1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) integrale fiscalizzazione degli oneri sociali;

          b) detassazione degli utili investiti nell'attività coreutica dagli operatori del settore, senza limiti di investimento;

          c) previsione di agevolazioni tributarie per quote dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, destinate al finanziamento di attività coreutiche;

          d) accesso al credito bancario a tassi agevolati.

Capo III
RIFORMA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ARTI E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE ARTI

Art. 9.
(Delega al Governo).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi

 

Pag. 10

di cui alla medesima legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, fra l'altro, le disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ai princìpi ed alle disposizioni contenuti nella presente legge.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali.

Art. 10.
(Consiglio nazionale delle arti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo elettivo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale i vari settori artistici concorrono alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve, altresì, funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni artistiche così ripartiti:

          a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;

          b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

          c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

 

Pag. 11


          d) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

          e) due rappresentanti degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

          f) nove rappresentanti dei conservatori di musica.

      3. Il Ministro dell'università e della ricerca può con proprio decreto aumentare il numero dei componenti indicati al comma 2 a seguito della eventuale creazione di nuove accademie.
      4. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo. In sede di prima attuazione, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama così nominati:

          a) uno dal Consiglio universitario nazionale;

          b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

          c) uno dal Ministro dei beni e delle attività culturali;

          d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca.

      5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto al suo interno. Il CNDA può nominare apposite commissioni di esperti per procedere alla definizione delle aree disciplinari, degli indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria. Entro sei mesi dalla sua istituzione il CNDA approva il regolamento per il proprio funzionamento.
      6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto legislativo, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo.

 

Pag. 12

Art. 11.
(Istituto superiore delle arti).

      1. L'Accademia nazionale di danza, mantenendo la propria denominazione, è ricompresa in un'unica istituzione di istruzione superiore di grado universitario, denominata Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui al comma 2.
      2. Sono istituiti cinque ISDA, rispettivamente in una regione del nord, del centro, del sud, in Sicilia e in Sardegna, per la formazione universitaria, per la produzione artistica e per la ricerca nel campo delle arti visive, musicali e coreutiche. Ad esso afferiscono le istituzioni esistenti nell'ambito regionale e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 12.
      3. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità didattiche e organizzative delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNDA.

Art. 12.
(Piani triennali di sviluppo).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono procedure di realizzazione e di programmazione, mediante piani triennali di sviluppo, per l'istituzione, la distribuzione territoriale e la qualificazione degli ISDA, secondo criteri di gradualità, con la finalità di istituire nelle cinque regioni di cui all'articolo 11, comma 2, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un istituto superiore per le arti coreutiche. Essi dettano, altresì, norme per il riordinamento di tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica.
      2. Nell'ambito della programmazione triennale deve essere considerata l'esistenza

 

Pag. 13

in ambito regionale di istituzioni statali. Nelle regioni sprovviste di accademie statali, si tiene conto, nel piano triennale, delle istituzioni non statali funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo, se richiesta, la statalizzazione o la parità giuridica delle stesse.
      3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili.
      4. Con decreto legislativo da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNDA, sulla base dei princìpi direttivi stabiliti nel presente capo, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un istituto superiore delle arti in cinque regioni.
      5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo degli ISDA.

Art. 13.
(Ordinamento didattico).

      1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno biennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca, contenuti culturali ed artistici, orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì, distinti diplomi di laurea, in discipline coreutiche, al termine di

 

Pag. 14

corsi di durata almeno quadriennale ar- ticolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Per coloro che sono già in possesso del diploma di laurea in discipline coreutiche, è previsto un esame di Stato abilitante all'insegnamento, dal quale sono esonerati coloro che hanno conseguito la laurea in discipline didattiche coreutiche.
      2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal Consiglio universitario nazionale ai sensi delle predette disposizioni.
      3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato, di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
      4. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale per l'ammissione all'esame di abilitazione ai fini dell'esercizio della professione di insegnante di discipline didattiche coreutiche e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
      5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'istruzione e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 1.
 

Pag. 15

Art. 14.
(Organi di governo).

      1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore.
      2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati sulla base dei princìpi stabiliti dalla normativa sulle università, tenuto conto delle specificità teorico-pratiche delle discipline coreutiche.
      3. Il direttore dell'Accademia nazionale di danza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita il mandato fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di procedere alla nomina per le sedi vacanti di nuova istituzione.

Art. 15.
(Personale docente e non docente).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche, sono conferiti a docenti e assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
      2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche, dei musei, dei conservatori, delle accademie di danza e degli ISIA, si provvede, in sede di prima attuazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, i posti di docente non coperti con personale già in servizio sono assegnati secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università

 

Pag. 16

e della ricerca, tenendo conto dei concorsi già espletati.
      4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli degli ISDA ad esaurimento, anche al fine di garantire nella Accademia nazionale di danza la continuità degli studi nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
      5. Il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA avviene sulla base di procedure concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le diverse fasce di docenza.

Art. 16.
(Raccordo tra istruzione secondaria coreutica e ISDA).

      1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria coreutica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, una commissione composta da un rappresentante per ognuno dei medesimi Ministeri, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo coreutico.
      2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare, negli insegnamenti tecnici.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, la commissione di cui al comma 1 definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline coreutiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline coreutiche.

 

Pag. 17

Art. 17.
(Riordinamento degli studi coreutici non universitari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli studi coreutici nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e previo parere del CNDA.
      2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la formazione coreutica nei gradi di istruzione di cui al comma 1 si svolge nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati licei coreutici di base;

          b) i corsi di scuola media di orientamento coreutico hanno finalità orientativa e propedeutica alla formazione coreutica nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti ad essi impartiti; i programmi e gli orari di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti la commissione di cui all'articolo 16 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione devono valorizzare l'insegnamento di educazione coreutica;

          c) è prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);

          d) sono stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente di almeno una scuola media ad indirizzo coreutico o di almeno una scuola media ove, per ubicazione o disponibilità di locali idonei,

 

Pag. 18

possano istituirsi corsi ad orientamento coreutico;

          e) i licei coreutici di base hanno finalità di approfondimento degli insegnamenti coreutici impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 16 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, devono contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia e della critica della danza, della teoria e della tecnica classica, della tecnica moderna e contemporanea. I licei coreutici di base sono costituiti nella loro struttura in un biennio di area comune ed in un triennio successivo differenziato per l'indirizzo classico o moderno e contemporaneo. I licei coreutici di base rilasciano il diploma di maturità coreutica che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti; è prevista la possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei licei coreutici di base a scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

          f) sono stabilite le modalità per l'istruzione in ogni regione e provincia, non oltre il secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, di un numero sufficiente di licei coreutici di base in relazione alla popolazione scolastica o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei possano istituirsi corsi ad indirizzo coreutico; le predette modalità tengono conto degli istituti coreutici non statali già funzionanti, pareggiati che hanno chiesto la statalizzazione o la parità giuridica alla data di entrata in vigore della presente legge;

          g) sono stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di

 

Pag. 19

studio presso i licei coreutici dell'Accademia nazionale di danza, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'articolo 11;

          h) le competenze in materia di istruzione nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei licei coreutici di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, restano attribuite al Ministero dell'istruzione;

          i) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 11 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dell'Accademia nazionale di danza.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedano anche, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c), e), h) ed i) del comma 2, il riordinamento del corso di studio dell'Accademia nazionale di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.
      4. Gli studenti già iscritti all'Accademia nazionale di danza proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. I diplomi, le abitazioni e l'attestato di avviamento coreutico, conseguiti nell'Accademia nazionale di danza esistente alla data di entrata in vigore della presente legge unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consentono di richiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui all'articolo 13.

 

Pag. 20

Art. 18.
(Edilizia).

      1. Per le istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Capo IV
ORDINAMENTO DELLE SCUOLE
PRIVATE DI DANZA

Art. 19.
(Scuole private di danza).

      1. Gli allievi delle scuole private di danza che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età devono essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a una visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica. Le scuole private di danza devono documentare l'idoneità della loro struttura di esercizio secondo le norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza ed hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

          b) certificato, da rinnovare annualmente, di sana e robusta costituzione redatto dal medico di base;

          c) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un medico ortopedico;

          d) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni redatto da un medico cardiologo.

      2. Della presentazione della certificazione di cui al comma 1 la scuola deve rilasciare apposita ricevuta. In caso di ammissione alla scuola di allievi privi

 

Pag. 21

della documentazione medica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di 516 euro per ogni singolo allievo a carico dal rappresentante giuridico della scuola.

Art. 20.
(Personale docente delle scuole di danza).

      1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli professionali:

          a) diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

          b) attestato di avviamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          c) abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          d) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, ed agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          e) abilitazione di ogni grado conseguita presso l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad essa equiparati;

          f) primo ballerino o ballerina étoile;

          g) primo ballerino o ballerina;

          h) solista che possa documentare la carriera artistica presso enti lirici e primarie compagnie di balletto;

          i) diplomato di scuola di ballo di ente lirico o dell'Accademia nazionale di danza che possa documentare una carriera artistica di almeno tre anni;

          l) insegnante di ente lirico;

 

Pag. 22

          m) danzatore e coreografo di danza classica e moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto;

          n) danzatore e coreografo di danza di carattere in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.

      2. Coloro i quali non sono in possesso dei predetti titoli di studio e professionali, devono sostenere davanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 21 un esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia.

      3. L'esame di idoneità di cui al comma 2 è così articolato:

          a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro dell'istruzione;

          b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici e storici.

      4. La prova d'esame, se non superata, può essere ripetuta dopo un intervallo minimo di almeno dodici mesi.

Art. 21.
(Commissione d'esame).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, è nominata ogni anno la commissione d'esame composta da sette membri così individuati:

          a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione;

          b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza o di accademie ad essa

 

Pag. 23

parificate od un suo delegato indicato nominativamente nel decreto;

          d) i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano e Napoli, o loro delegati indicati nominativamente nel decreto;

          e) un medico specialista in ortopedia e traumatologia designato dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici;

          f) il presidente dell'Associazione nazionale insegnanti di danza o un rappresentante delle associazioni di categoria nel settore dello spettacolo.

Art. 22.
(Elenco professionale degli insegnanti di danza).

      1. Presso l'ispettorato generale per l'istruzione artistica del Ministero dell'istruzione, è istituito un «elenco professionale degli insegnanti di danza», nel quale sono iscritti tutti coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 20, comma 1 e quanti hanno superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, non essendo iscritto nell'elenco professionale di cui all'articolo 22, insegni danza ai fanciulli di età inferiore ai quattordici anni o ad alunni della scuola dell'obbligo, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza che non si trovino nelle condizioni previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad adeguarvisi.    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su