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PDL 1368

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1368



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per il riordino del settore degli studi musicali

Presentata il 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende essere il naturale completamento e raccordo della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che infatti all'articolo 2, comma 8, lettera d), fa riferimento a future specifiche norme per il riordino del settore degli studi musicali.
      L'accresciuta richiesta dell'utenza di fruizione della musica, non come cultura, ma quale professione specifica, pone l'urgenza di inquadrare più organicamente, in un contesto ordinamentale generale, gli studi musicali e coreutici in maniera tale da assicurare una formazione che, mentre concorre alla realizzazione del progetto educativo e metodologico-didattico complessivo del segmento di istruzione nel quale è collocato, assicuri anche un seguito funzionale di accesso agli studi musicali e coreutici di livello superiori (Istituzioni di alta cultura: Conservatori di musica-Accademica nazionale di danza). Va sottolineata l'urgenza del presente provvedimento poiché gli studi artistici sono di esclusiva pertinenza di canali formativi specifici e settoriali che non possono assicurare una cultura generale, tale da consentire all'utenza anche il proseguimento verso altri indirizzi di studi superiori che non siano di stampo artistico.
      Analogo obiettivo di contenimento di spese persegue il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge che, a costo zero, concorre a distribuire su tutto il territorio gli studi inferiori di musica.
      Inoltre, nel prevedere all'articolo 1 particolare riguardo nell'attivazione di corsi musicali e coreutici all'interno di istituti d'arte e licei artistici, si vuole raggiungere il preciso obiettivo di potenziare detti istituti artistici, che a causa del dimensionamento
 

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previsto e attivato nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi per l'appunto i citati istituti artistici ha comportato, una paurosa quanto culturalmente errata decimazione dei medesimi su tutto il territorio nazionale. È evidente che questa operazione qualora riferita ad istituti specialistici, se non opportunamente bloccata, lederà profondamente l'immagine di predominante autorevolezza artistica che, essi, hanno rappresentato per l'Italia nel mondo. Né può sfuggire agli onorevoli colleghi che, quanto si va a chiedere in materia di dimensionamento, è già previsto per altri istituti specialistici quali ad esempio, l'Istituto nautico. Occorre, infine, sottolineare come i «grandi numeri» non possono appartenere al mondo specifico dell'arte, un mondo palesemente particolare che, per le sue imprescindibili peculiarità, ha trovato in tutti gli Stati europei un giusta attenzione e salvaguardia. Pertanto l'inserimento di corsi coreutici e musicali preferenzialmente negli istituti di arte e nei licei artistici, oltre a raggiungere precisi obiettivi artistici-culturali, nel contempo risponde anche a criteri di opportunità poiché, nell'assicurare il diritto allo studio di queste arti su tutto il territorio, limita anche la spesa pubblica, potendo i discenti usufruire di strutture e di docenti di materie comuni culturali (oggi spesso in posizione di soprannumero) già in servizio presso queste istituzioni. Altrettanto legittima appare la richiesta di prevedere, in queste istituzioni, una dirigenza specifica, sempre in analogia con quanto già avviene per i citati istituti nautici.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce le modalità di attivazione dei corsi demandando al Ministro, con proprio decreto, le discipline di insegnamento, i programmi, gli orari, le prove d'esame, l'articolazione delle cattedre, le tipologie dei vari strumenti musicali, nonché l'istituzione di specifiche classi di concorso.
      L'articolo 2 interviene a regolamentare l'accesso del personale nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 1.
      Ritengo, infine, che il testo che si propone sia la giusta risposta alle tante e pressanti richieste di un settore che, pur essendo importantissimo e fondamentale per l'immagine dell'Italia nel mondo, ancora non può dire, dopo anni di attesa, di avere ottenuto dalla Stato italiano un completo riordino dei suoi studi.
      Infine, l'onere derivante dal provvedimento è realmente esiguo se rapportato ad una esigenza che, come sopra detto, già è stata recepita nel resto degli Stati europei e che invece per troppi anni è stata colpevolmente «disattesa» dallo Stato italiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attivazione di corsi ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola secondaria di primo grado e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai licei artistici e agli istituti d'arte, al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      2. I corsi di studi musicali svolti da istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni e da enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente all'accertamento dei requisiti di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di musica limitatamente ai corsi inferiori di studi. Al termine di detti corsi inferiori di studi è rilasciato il relativo attestato di compimento che, congiuntamente al diploma secondario superiore, consente l'accesso agli studi di livello superiore presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
      3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare secondo le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, stabilisce le discipline d'insegnamento, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali insegnati; provvede altresì all'istituzione di un specifica classe di

 

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concorso di strumento musicale e di una specifica classe di concorso per l'insegnamento coreutico.
      4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, già ricondotti a ordinamento a norma dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria dell'offerta formativa di livello superiore, in modo da assicurare un'adeguata distribuzione sul territorio.
      5. L'istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le analoghe iniziative in atto, funzionanti in via sperimentale negli istituti di istruzione secondaria e nei conservatori di musica.
      6. Le operazioni di dimensionamento relative agli istituti d'arte e ai licei artistici sono effettuate orizzontalmente con altri istituti d'arte e licei artistici con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto previsto per altri istituti specialistici.

Art. 2.
(Personale docente).

      1. L'insegnamento di strumento musicale e discipline musicali nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 1 è impartito da personale in possesso del corrispondente diploma di conservatorio, nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali da definire con apposito decreto del Ministro dell'istruzione. I corsi ad indirizzo coreutico sono tenuti da personale fornito di diploma conseguito presso l'Accademia nazionale di danza, nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali.
      2. L'accesso ai ruoli dal personale docente di cui al comma 1 è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
      3. In sede di prima applicazione della presente legge hanno titolo alla copertura dei posti relativi alle nuove classi di concorso di cui all'articolo 1 le seguenti

 

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categorie di personale, in ordine prioritario:

          a) i docenti che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento nei conservatori di musica e rispettivamente, nell'Accademia nazionale di danza, sempre che non risultino tra i vincitori;

          b) i docenti che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento nei conservatori di musica e, rispettivamente nell'Accademia nazionale di danza alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che superino una sessione riservata di esame ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

          c) i docenti di strumento musicale di ruolo nei soppressi istituti magistrali, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1; tali docenti entrano di diritto nella seconda fascia della graduatoria permanente della classe di concorso A077 - strumento musicale nella scuola media;

          d) i docenti supplenti di strumento musicale nei soppressi istituti magistrali, che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio, i quali sono ammessi alle sessioni riservate di esame per l'accesso alla graduatoria permanente della classe di concorso A077 - strumento musicale nella scuola media.

      4. Ai fini di cui al comma 3 sono predisposte graduatorie provinciali nelle quali sono inseriti a domanda i docenti aventi titolo, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      5. Una quota non superiore al venti per cento dei posti da coprire con il personale docente di cui al comma 3 è riservata a favore di eventuali passaggi di docenti di ruolo ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

 

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Art. 3.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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