Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1370

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1370



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per l'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 13 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Alcune indagini svolte nell'ambito della scuola primaria hanno posto in rilievo una notevole presenza di distrofia tra gli alunni, ed una progressiva incidenza percentuale passando dalla prima alle ultime classi.
      Tale fenomeno è dovuto in massima parte alle cattive abitudini comportamentali che i singoli acquisiscono con il modo di sedere nei banchi, il non corretto portare cartelle sempre più pesanti, il trascurare valgismi e scoliosi allo stato iniziale.
      Una volta, nelle scuole elementari si insegnava a marciare, ma questa forma di insegnamento è stata quasi completamente abbandonata poiché ritenuta propedeutica alle ideologie di un regime. Eppure il camminare è il primo e fondamentale dei movimenti che accompagnano l'individuo durante tutto il corso della vita.
      Da ciò l'importanza di impartire all'individuo una corretta istruzione, sin dagli anni dell'infanzia, in modo da prevenire o correggere difetti comportamentali. D'altro lato l'insegnamento di una adeguata educazione motoria, in relazione dell'età dei singoli allievi, può essere affidata - soprattutto per la sua evidente delicatezza - soltanto ad insegnanti specializzati.
      Per questi motivi, si ritiene necessario presentare questa proposta di legge, che prevede l'introduzione nei curricoli delle istituzioni scolastiche di base dell'insegnamento di questa attività. Ovviamente, qui, si pone soltanto il principio, poiché programmi, metodi, orari, e quanto altro necessario, rientrano nella competenza organizzativa e dispositiva delle singole istituzioni scolastiche.
      L'insegnamento dell'attività motoria, data la sua particolare delicatezza, postula
 

Pag. 2

l'istituzione di appositi ruoli, composti da personale selezionato attraverso adeguati concorsi. Concorsi selettivi poiché si tratta di svolgere programmi che hanno come finalità la valorizzazione dell'alunno sotto diversi profili, come quelli morfologico-costituzionali, intellettivo-cognitivi, affettivo-morali che, intersecandosi l'un l'altro, evidenziano la personalità dell'alunno.
      Come in tutti i programmi scolastici, che per essere portati «a regime» richiedono tempo, anche in questo caso prevediamo una fase iniziale - sino alla istituzione dei ruoli - che dovrà essere gestita dalla migliore categoria degli insegnanti già disponibili, cioè dai licenziati dagli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ora Istituti universitari di scienze motorie, in quanto fra le materie dei loro corsi hanno proprio l'attività motoria.
      Data la giovane età degli allievi abbiamo previsto, accanto ai licenziati dagli ISEF, la presenza dell'insegnante curricolare al duplice fine di non creare difficoltà dal punto di vista psicologico nell'allievo e, nello stesso tempo, di mettere in condizioni l'insegnante curricolare, qualora intendesse passare nei nuovi ruoli dell'educazione motoria, di presentarsi ai concorsi con un ampio corredo di esperienza ed anche di pratica.
      Onorevoli colleghi, ritengo che la presente proposta di legge sia d'importanza fondamentale, poiché interessa praticamente tutte le famiglie e tende ad uno scopo sociale di primaria importanza.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, il Ministro dell'istruzione provvede, in sede di definizione dei curricoli, a introdurre nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria. Contestualmente, sono istituiti i corrispondenti ruoli del personale docente, ai quali si accede tramite concorso per titoli ed esami.
      2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento di cui al comma 1, che deve comunque prevedere almeno due ore settimanali.

Art. 2.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono svolti dai licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, che, in relazione all'età degli allievi e sino a quando risulti necessario, si avvalgono della collaborazione dell'insegnante curricolare.
      2. Gli insegnanti curricolari possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria con la positiva frequenza di appositi corsi indetti dai competenti uffici scolastici regionali, per scuola o gruppi di scuole, secondo i programmi predisposti dal Ministero dell'istruzione.

      3. I corsi di cui al comma 2, diretti e svolti da licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, si concludono con prove orali, scritte e pratiche che abilitano all'insegnamento dell'educazione motoria.

 

Pag. 4


Art. 3.

      1. Nei casi di alunni portatori di handicap l'insegnante di educazione motoria può chiedere l'intervento di un medico specialista per la definizione di un adeguato programma di insegnamento personalizzato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su