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PDL 1381

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1381



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINELLO

Disposizioni in materia di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Presentata il 14 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa che regola il trattamento previdenziale in favore degli ingegneri e degli architetti presenta numerosi aspetti problematici, che hanno dato luogo a un ampio contenzioso.
      La disciplina ha subìto nel tempo diverse modifiche al fine di rendere sempre più completa la tutela per gli associati; d'altro canto, però, gli interventi realizzati hanno reso la materia ancor più disomogenea e generica.
      La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti nasce nel 1958: la legge n. 179 del 1958 ha previsto l'obbligo d'iscrizione per tutti i professionisti, abilitati per legge all'esercizio della libera professione, che risultavano iscritti ai rispettivi albi.
      L'iscrizione alla Cassa era consentita anche a quei professionisti che risultavano assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria.
      La legge 11 novembre 1971, n. 1046, modificava quanto previsto dalla citata legge n. 179 del 1958 in relazione alla duplice iscrizione per i professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività, vietandola di fatto, pur disciplinando la misura dei contributi dovuti in caso di concorrente attività.
      Per tutti gli anni ottanta, la Cassa - dando una interpretazione restrittiva della norma - ha effettivamente impedito l'iscrizione ai professionisti esercitanti la libera professione e assoggettati ad altra forma di previdenza.
      La legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, ha innovato completamente la materia, prevedendo l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli
 

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architetti che esercitano la professione con carattere di continuità e ribadendo il divieto di iscrizione alla Cassa per i professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
      Nulla veniva invece previsto per i professionisti già titolari di pensione a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato; anche in questo caso il comportamento della Cassa è risultato ambiguo: in un primo momento, infatti, essa non ha proceduto a nuova iscrizione nei confronti dei titolari di pensione di altro Istituto, mentre successivamente essa ha iniziato le procedure d'iscrizione d'ufficio dei professionisti già titolari di pensione di altro ente, ai quali veniva richiesto anche il pagamento dei contributi arretrati.
      La legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha reso ancora più difficile la posizione dei titolari di pensioni di altro ente: essa, infatti, ha ribadito il divieto della duplice iscrizione e ha introdotto ulteriori forme di penalizzazione.
      Sulla scorta della normativa in materia, la Cassa ha dunque tenuto un atteggiamento alquanto ambivalente e, cosa ancora più grave, ha attuato una forma di discriminazione tra coloro che sono titolari di contribuzione previdenziale presso la Cassa stessa e i titolari di altre forme di previdenza; ricordiamo che questi ultimi, non solo sono ipso facto iscritti alla Cassa nel momento in cui tornano ad esercitare la professione, ma hanno anche poche probabilità di conseguire l'effettivo diritto alla pensione della Cassa stessa, in quanto non sono in grado di raggiungere il periodo minimo di contribuzione di trent'anni.
      Si fa rilevare inoltre, che il dovere di solidarietà, sul quale si basano i sistemi previdenziali di categoria, risulta comunque assicurato attraverso il versamento da parte dei soggetti titolari di trattamento pensionistico di altro ente del contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di sanare la disparità di trattamento attuata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e per gli architetti liberi professionisti. A questo fine, l'articolo 1 prevede che il divieto di duplice iscrizione alla Cassa sia esteso anche ai titolari di trattamento pensionistico di altro ente; l'articolo 2 dispone che nei confronti di questi ultimi, se iscritti, il rapporto assicurativo con la Cassa è nullo e improduttivo di effetti, così come previsto per gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato; infine, al comma 2 dell'articolo 2, si dispone la restituzione a questi soggetti - o in loro mancanza, agli eredi - dei contributi versati alla Cassa, la quale vi provvede in modo automatico, senza cioè che sia necessaria una formale richiesta in tale senso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, e il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti gli ingegneri e gli architetti già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata sia qualora sia in atto la contribuzione e per tutta la durata del relativo periodo, sia qualora sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.

Art. 2.

      1. L'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Il rapporto assicurativo dell'iscritto che gode di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale è nullo e improduttivo di effetti in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6».

      2. Gli eventuali contributi che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati versati alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti dai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, come sostituito dal comma 1

 

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del presente articolo, o riscossi sono restituiti dalla Cassa stessa agli interessati o ai loro aventi diritto, senza la necessità di specifica istanza o richiesta, maggiorati degli interessi al tasso legale, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.


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