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PDL 1601

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1601



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Modifica all'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Presentata il 9 agosto 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Il rapporto pattizio tra lo Stato e la Regione, alla base dell'ordinamento autonomistico valdostano, implica l'imprenscindibile assenso di quest'ultima rispetto ad ogni proposta di modificazione dello Statuto speciale votata dal Parlamento.
      Pur potendosi le modalità realizzative dell'accordo configurare diversamente, pare opportuno seguire, inizialmente, un percorso realistico che inserisca dette modalità nell'attuale impianto costituzionale e statuario e, in particolare, nel quadro della disciplina di cui all'articolo 50, terzo comma, dello Statuto, dedicata alla modificazione dello Statuto medesimo, introducendo gli opportuni correttivi al procedimento oggi previsto, fondato sull'espressione di un semplice parere da parte del Consiglio della Valle.
      Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che la formulazione contenuta nell'articolo 38 del testo di legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione, sottoposto a referendum confermativo il 25 e 26 giugno scorsi, risultava insoddisfacente, poiché, invece di prevedere che i Consigli regionali o provinciali interessati esprimano l'assenso alla proposta statale, si contemplava la sola facoltà di diniego. Inoltre, si stabiliva che l'eventuale diniego dovesse essere deliberato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri. In mancanza di un così ampio dissenso, sarebbe rimasto pertanto inalterato il potere del Parlamento di imporre unilateralmente alla Valle d'Aosta le modificazioni statutarie approvate, ancorché non condivise dall'assemblea legislativa valdostana.
      Per contrastare una così ingiustificabile asimmetria in favore del Parlamento e per assicurare il pieno rispetto del principio
 

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pattizio, occorre invece procedere ad una inversione dei termini della pronuncia regionale, passando cioè dall'espressione di un diniego a quella di un ben più significativo assenso.
      Soluzione, questa, assai più rispettosa del principio di equiordinazione tra Stato e Regione, che più efficacemente impedisce alterazioni unilaterali dell'autonomia, anche peggiorative, attraverso la previsione di un necessario e ampio assenso alle proposte statali di modificazione statutaria da parte del massimo organo rappresentativo della Regione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «In considerazione del fondamento pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale».


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