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PDL 777

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 777



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, mediante l'istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno, vuole sia salvaguardare un territorio importante da un punto di vista storico, ambientale e culturale sia dare maggiori possibilità alle popolazioni locali in termini di sviluppo, sapendo bene quali vantaggi procurerebbe, nel medio periodo, la creazione del parco in questione con la conseguente valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio. Tale proposta, già presentata nel corso della XIV legislatura (atto Camera n. 3222), aveva ottenuto il consenso politico di tutte le forze politiche presenti nella VIII Commissione (Ambiente) e solo per la mancanza di risorse finanziarie non aveva potuto concludere il suo iter.

Quadro storico ambientale del subappennino Dauno.

      Terra di valli e castelli fortificati, boschi e centri storici rimasti inalterati nel tempo, il subappennino Dauno è la cerniera che unisce i massicci molisani con il Tavoliere delle Puglie. A sud di Lucera, sfilano, uno dietro l'altro ventotto comuni, quasi sentinelle a guardia degli estremi confini naturali della Capitanata; tutto intorno, monti, ruscelli, boschi (tra i quali indimenticabile è quello di Faeto), laghetti nascosti e sentieri da percorrere a piedi o a cavallo. E ancora la ricchezza di testimonianze, attraverso cui è facile risalire l'intero percorso della storia. Tra queste valli si incontrano i discendenti di antiche colonie straniere, il cui ricordo vive nel fascino esotico delle parlate dialettali: Celle e Faeto, dove, nel Trecento, Carlo d'Angiò volle insediare le comunità provenzali che lo avevano seguito nella conquista del Regno. Ma il subappennino è terra, oltre che di bellezze naturali, di castelli e di torri. Lasciata Lucera, si incontra quasi all'improvviso, l'imponente mole della Sedia del diavolo, l'impressionante rudere della scomparsa Montecorvino

 

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e, quindi, in successione, i castelli di Pietra Montecorvino e San Marco la Catola, il torrione merlato di Celenza Valfortore, la torre di Biccari, la rocca di Dragonara. Ritornando verso Foggia, superata Troia, incontriamo il torrione costruito dai bizantini presso Castelluccio Valmaggiore, ai primi dell'anno Mille, e, di seguito, la torre cilindrica del normanno Dogone presso Bovino e, a breve distanza, Deliceto, stretta intorno al donjon di 30 metri, affiancato da due torri. Proseguendo verso sud, sulle colline dell'estremo subappennino si succedono Ascoli Satriano, ricca di tracce daunie e romane, Accadia con l'antico «Rione Fossi» e i resti del palazzo ducale, Orsara con il torrione quadrangolare della residenza dell'Ordine cavalleresco di Calatrava e, infine, ai confini con la Basilicata il castello normanno-svevo di Sant'Agata e l'alto puntone a mandorla della residenza cinquecentesca dei principi d'Aquino a Rocchetta Sant'Antonio.
      Da non dimenticare, in questo incontaminato territorio, le città di Lucera e Troia. La prima fu culla dell'imperatore Federico II e una delle più fiorenti e potenti città dell'Italia peninsulare, le ricche testimonianze, dal Castello, all'Anfiteatro, alla grandiosità della sua cattedrale, costruita sopra una moschea saracena, sono dei gioielli che fanno da contorno a questa città d'arte e al suo borgo medioevale. Troia, a sua volta, è famosa per la sua chiesa romanica. Questa città, sede vescovile e di concili ecumenici, è, altresì, famosa per i suoi musei, per il Palazzo di San Domenico e il castello normanno.

Quadro legislativo di riferimento.

      Il Parlamento, in linea con le esigenze espresse dalla società civile, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge-quadro sulle aree protette, ha adeguato la propria legislazione alle direttive dell'Unione europea in materia di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.
      Precedentemente, era stata approvata la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente».
      Queste normative erano il risultato naturale di quel processo avviato con la cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) che aveva dato dignità e modificato radicalmente, nel nostro Paese, il concetto di «ambiente».

Scelta della istituzione di un Parco nazionale nei confini del subappennino Dauno.

      Gli anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 394 del 1991 hanno dimostrato quanto sia profondo il legame tra tutela dell'ambiente, fruizione e opportunità di lavoro per i residenti all'interno dei parchi e delle aree protette. Attraverso i parchi sono state valorizzate e protette vaste aree del nostro territorio, dando spazio alle produzioni locali e artigianali, incrementando uno sviluppo autonomo e il turismo. Per questo nella presente proposta di legge si abbina l'istituzione del parco alla creazione di marchi di qualità per i prodotti agricoli ed artigianali provenienti dalle aree protette, al recupero dei centri storici, a misure urgenti atte a salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico. In questo modo si fermerà anche quell'abbandono, spesso inevitabile, che avviene in territori come quello del subappennino Dauno, dove in troppi sono costretti a trasferirsi per avere una possibilità di vivere decentemente.
      A partire da queste considerazioni e dalla convinzione che solo se saremo capaci di valorizzare le energie e le forze esistenti nel sud del nostro Paese potremo dare una risposta positiva ai gravi problemi che affliggono questa terra, mi auguro si possa arrivare al più presto all'approvazione di questa proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale
del subappennino Dauno).

      1. È istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Per la progettazione della perimetrazione del Parco è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro.
      3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici).

      1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007 e di 3.500.000 euro per l'anno 2008.

 

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      2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente, che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.

Art. 3.
(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco).

      1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti tipici locali).

      1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.
      2. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 1, e del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2006, 1.800.000 euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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