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PDL 1571

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1571



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LA RUSSA, GIANFRANCO FINI, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO, ZACCHERA

Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Si va ormai verso un assetto istituzionale della nostra Repubblica che prevede una forte valorizzazione delle autonomie locali. Ciò comporta l'esigenza di sottolineare alcuni elementi costitutivi dell'unità nazionale, tra i quali va certamente annoverata la lingua italiana. In sostanza, proprio in questa fase si ritiene indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale fattore identificante della comunità nazionale, a prescindere dalle diversità localistiche. L'articolo 6 della Costituzione, pur nella sua laconicità, impedisce le pratiche discriminatorie a danno dei gruppi minoritari e garantisce lo sviluppo e la conservazione dei gruppi medesimi. Notoriamente il massimo livello di riconoscimento dei diritti linguistici è stato effettuato dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle successive «norme di attuazione» emanate mediante numerosi decreti governativi con forza di legge. In questa regione è stato
 

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creato un imponente sistema di garanzie delle minoranze linguistiche che ha investito la composizione stessa delle giunte regionali e provinciali (in modo da rappresentare proporzionalmente la consistenza dei gruppi linguistici), la tutela della lingua madre minoritaria in riferimento al pubblico impiego regionale, provinciale e presso gli enti locali minori, l'organizzazione scolastica, giudiziaria ed amministrativa, e ha realizzato persino una limitazione dell'elettorato attivo ai residenti da un certo numero di anni ininterrotti.
      È ferma convinzione dei proponenti che le stesse garanzie per le minoranze non possano condurre all'avvilimento e alla offesa degli elementi identificativi della comunità italiana nella regione. Inoltre, tale esempio ci obbliga a prevenire situazioni critiche analoghe nel momento in cui i più recenti orientamenti autonomisti portassero a valorizzare la lingua o il dialetto di altre comunità minoritarie o altre aree geografiche del territorio della Repubblica.
      Appare quindi imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani a una sola comunità nazionale, soprattutto in relazione alle forti tensioni secessioniste che investono non più soltanto le minoranze storiche nel territorio italiano, ma vaste zone del territorio nazionale sulla base di identità etniche (o dialetti) a volte meramente virtuali. La pretesa da parte di altre lingue o dialetti di un sistema di garanzie simile a quello ottenuto dalla minoranza linguistica tedesca in Trentino-Alto Adige sarebbe così bilanciata in modo equo e razionale.
      Pertanto si intende, con la presente proposta di legge costituzionale, aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua ufficiale avente precedenza su qualsiasi altra lingua e dialetti minoritari.
      Si prevede la collocazione di una tale norma costituzionale tra i «princìpi fondamentali» della Costituzione, all'articolo 12, dopo il riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla stessa patria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica».


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