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PDL 1389

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1389



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA

Disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 14 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 163 del 1985, che istituiva il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rinviava la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo a leggi specifiche mai approvate dal Parlamento. Nella scorsa legislatura, l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha previsto la delega al Governo per il riassetto e la codificazione anche in materia di spettacolo. Tale delega è stata attuata solo per le attività cinematografiche (decreto legislativo n. 28 del 2004), mentre resta ancora da disciplinare l'amplio e variegato settore dello spettacolo dal vivo.
      La presente proposta di legge interviene a colmare tale ritardo legislativo e rappresenta uno strumento normativo di indirizzi e di princìpi, che mette al centro il ruolo strategico dell'intervento pubblico nella diffusione e nell'accesso alle attività dello spettacolo e dunque ai diversi linguaggi artistici, considerandoli patrimonio culturale della collettività. Obiettivo della proposta di legge è quello di dare piena attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, tenendo conto delle modifiche introdotte al titolo V della parte seconda e, in questo quadro di riferimento, fissare linee generali di intervento, strumenti e obiettivi, al fine di promuovere pari opportunità di accesso alla produzione, da parte di tutti gli operatori culturali organizzati in forme stabili o in forme indipendenti, valorizzando l'innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca. Parallelamente la proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire la fruizione dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze da parte di tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di azioni positive e interventi pubblici che delineano una forte politica di welfare per la cultura. Ciò che proponiamo è una cittadinanza della cultura legata alla partecipazione, al pluralismo, alla crescita delle diverse realtà artistiche nazionali, imprenditoriali e in forma di associazionismo. Sulla base di questo principio di
 

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fondo, la proposta di legge si prefigge di migliorare e di estendere le possibilità di concorrere alla programmazione pubblica dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Obiettivo prioritario è quello di delineare un processo di discontinuità con gli attuali meccanismi di definizione e di attribuzione delle risorse pubbliche destinate alle attività dello spettacolo, introducendo parametri di qualità anche in forma ridefinita, e nuovi criteri di erogazione delle risorse pubbliche; e al contempo promuovendo novità rilevanti nel quadro degli interventi pubblici, quali l'aumento del 5 per cento delle risorse destinate al FUS e la costituzione di fondi di sostegno:

          a) per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici da destinare alle attività dello spettacolo;

          b) per la produzione indipendente e cooperativa.

      La capacità di attrarre capitali privati attraverso forme di defiscalizzazione non può rappresentare il perno della politica pubblica per la valorizzazione dello spettacolo, ma può rappresentare una forma di valore aggiunto, da cui è necessario svincolare criteri di attribuzione delle risorse che rischiano sempre più di soffocare il pluralismo nella produzione e nella diffusione dello spettacolo. Contestualmente, i processi di privatizzazione in corso già da qualche anno nel campo dei beni culturali non garantiscono gli interessi della collettività e rischiano di progredire verso una pericolosa mercificazione del patrimonio storico-culturale. È necessario quindi rilanciare la funzione strategica del pubblico, promuovendo quel virtuoso concorso di risorse e di investimenti fra Stato e regioni, che sappia valorizzare e coinvolgere le esperienze artistiche più produttive, in relazione con il territorio, le città, le periferie, valorizzando in primo luogo la capacità di cooperazione, di associazione, di rete, fra diverse realtà artistiche e fra enti pubblici.
      Al contempo è fra i princìpi e gli indirizzi della proposta di legge quello di riconoscere pienamente la necessità di un investimento sulla formazione ai linguaggi artistici per i ragazzi e le ragazze, a partire dalla revisione delle attuali discipline artistiche nei curriculi scolastici di ogni ordine. Per queste ragioni, promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo nell'ambito degli istituti pubblici e delle università è considerato un criterio cardine per l'erogazione delle risorse pubbliche destinate alle compagnie, alle associazioni, alle cooperative dello spettacolo e ai soggetti indipendenti. A tale fine la proposta di legge istituisce il Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università (articolo 7), con lo scopo altresì di promuovere l'accesso delle scuole e delle università agli spazi dello spettacolo.
      Nell'ambito delle politiche di welfare introdotte dalla proposta di legge mettiamo in primo piano il diritto all'accesso per tutti i cittadini e le cittadine, in un sistema in cui diseguaglianze ed esclusioni basate sul censo tendono sempre più ad acuirsi e a rappresentare una limitazione alla fruizione delle manifestazioni culturali. Al capo III sono introdotti interventi rivolti alla gratuità e alla definizione di tariffe sociali e alla riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento per le attività dello spettacolo, ma anche per quei prodotti di interesse culturale (supporti audiovisivi, fonografici e multimediali), che oramai in maniera imprenscindibile sono legati alla produzione e alla riproduzione delle attività dello spettacolo. Fra le politiche di welfare sono inserite forme di detrazione fiscale per i lavoratori dello spettacolo e modifiche alle normative vigenti sulla previdenza e sull'assistenza. Il capo IV della proposta di legge prevede, infine, indirizzi per interventi fiscali da realizzare a favore delle attività produttive e professionali, quali agevolazioni per iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, compagnie, associazioni e cooperative dello spettacolo. Prevede, inoltre, nuove misure di controllo da parte dello Stato della Società italiana degli autori ed editori, allo scopo di raggiungere un riequilibrio dell'attuale meccanismo di distribuzione dei proventi a favore degli iscritti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo spettacolo è bene culturale, libera espressione del pensiero artistico di donne e di uomini, patrimonio culturale, storico e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, diffusione e conoscenza di culture e di linguaggi artistici.
      2. Allo scopo di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze, con particolare attenzione a nuove produzioni e talenti, nonché accesso alle professioni artistiche. La Repubblica tutela la libertà espressiva degli artisti, valorizza l'innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca, sostiene le produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche, sostiene l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell'ambito dei curricoli scolastici.
      3. Sono considerate attività dello spettacolo dal vivo quelle che si svolgono alla presenza diretta del pubblico: la musica, il teatro, la danza, le attività circensi profondamente rinnovate, lo spettacolo viaggiante e popolare, lo spettacolo degli artisti di strada e i reading letterari.

 

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Art. 2.
(Indirizzi per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo. Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza).

      1. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di spettacolo, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale e sociale di tutti i cittadini, di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica. Per l'attuazione di tali finalità, la presente legge prevede interventi pubblici dello Stato e degli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione dello spettacolo, in particolare della contemporaneità, quale componente fondamentale della cultura, bene universale, inalienabile e indivisibile.
      2. Per il conseguimento degli obiettivi del presente legge, nel rispetto dei princìpi sanciti all'articolo 1, è istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominata «Commissione», con compiti di definizione degli indirizzi e delle priorità di intervento sullo spettacolo dal vivo, di vigilanza sul rispetto dei criteri di assegnazione delle risorse stabiliti dalla presente legge e di tutela delle libertà delle espressioni artistiche e creative sancite dalla Costituzione. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. Il Governo, le regioni, le province e i comuni, anche in forma associata, sulla base degli indirizzi generali di intervento espressi dalla Commissione concorrono allo sviluppo della produzione, della distribuzione,

 

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della ricerca, della fruizione dello spettacolo dal vivo attraverso una politica delle risorse e una programmazione nazionale di interventi pubblici finalizzate a:

          a) valorizzare tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e di sperimentazione attraverso il sostegno di progetti specifici di produzione, di distribuzione e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

          b) sostenere progetti di autoproduzione consortile, valorizzando la capacità di associazione fra diversi soggetti culturali sul territorio nazionale, e le coproduzioni tra due o più regioni;

          c) promuovere giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione innovativa e della ricerca;

          d) incentivare il recupero di spazi di uso pubblico, destinati alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, ivi comprese residenze multidisciplinari di gestione pubblica con sezioni per iniziative di autogestione e di sperimentazione innovativa;

          e) garantire l'educazione e la formazione ai linguaggi musicali, teatrali e artistici, a partire dalla revisione delle attuali discipline artistiche nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado;

          f) sostenere le attività dello spettacolo dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito di attività didattiche scolastiche;

          g) promuovere interventi di welfare per la cultura, attraverso interventi pubblici a favore dell'accesso alla produzione e alla fruizione di attività e di prodotti culturali, anche mediante incentivi e interventi fiscali per gli artisti, defiscalizzazione dei prodotti rivolti ad uso sociale ed educativo, riduzione dell'aliquota dell'imposta

 

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sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento sugli spettacoli e sui prodotti di interesse culturale, creazione di condizioni di diritto di accesso egualitario e universale;

          h) garantire sezioni per le iniziative di sperimentazione innovativa nelle strutture pubbliche;

          i) sostenere le produzioni musicali delle etichette indipendenti.

Art. 3.
(Compiti delle istituzioni).

      1. Gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo sulla base delle priorità fissate dalla Commissione sono coordinati a livello nazionale nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
      2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, opera il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, fra quote di riserva statale destinate a progetti di rilevanza nazionale e quote di riserva regionale destinate ai programmi regionali di cui al comma 4 del presente articolo.
      3. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, in concorso con le regioni, un servizio di monitoraggio sugli obiettivi dei progetti finanziati dai relativi Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6.
      4. In attuazione degli articoli 1 e 2, e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni:

          a) concorrono, nell'ambito della Conferenza unificata, allo sviluppo della produzione, della distribuzione, della ricerca e della fruizione dello spettacolo dal vivo,

 

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attraverso la programmazione di interventi pubblici;

          b) attivano, presso i competenti assessorati, un ufficio per il diritto all'accesso ai finanziamenti, con il compito di istituire elenchi pubblici dei soggetti e delle reti culturali richiedenti risorse pubbliche;

          c) definiscono, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio, un programma regionale per la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di produzione, di distribuzione e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, della durata massima di tre anni, con particolare attenzione alle realtà artistiche giovanili imprenditoriali o in forma di associazionismo, nonché ai campi della ricerca e della sperimentazione di tutti i linguaggi artistici;

          d) costituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo. A tale fondo affluiscono le risorse del FUS destinate allo svolgimento della programmazione definita nell'ambito dalla Conferenza unificata sulla base dei programmi regionali. Le regioni concorrono, altresì, con proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio, per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

          e) svolgono, in concorso con il Ministero dei beni e delle attività culturali, il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi e dei risultati dei progetti finanziati sul proprio territorio.

      5. I comuni e le province:

          a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

          b) promuovono e realizzano, nell'ambito del programma regionale, progetti per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare allo spettacolo dal vivo;

 

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          c) svolgono i compiti attinenti alla erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ovvero alla distribuzione e all'esercizio dello spettacolo sul proprio territorio attraverso i circuiti ed i teatri municipali;

          d) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari, in osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge;

          e) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo e di residenze multidisciplinari pubbliche.

      6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 5 e al fine di individuare le priorità della programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo prevista dal comma 4, i comuni, all'interno di una logica partecipativa delle municipalità che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine e di tutte le realtà territoriali impegnate nel campo dello spettacolo dal vivo e della cultura, attivano consultazioni di base e cicli di incontri.

Capo II
STRUMENTI E RISORSE

Art. 4.
(Risorse del Fondo unico per lo spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il FUS, per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo di tutti i settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, è incrementato annualmente, in sede di legge finanziaria, di una quota pari al 5 per cento del suo ammontare totale. L'incremento delle risorse finanziarie da destinare al FUS è aggiornato in base al tasso di inflazione programmata previsto per l'anno cui è riferito l'incremento.
      2. Le quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono definite nell'ambito della Conferenza unificata

 

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in relazione alla programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo determinata secondo i princìpi e gli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
      3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, e alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La relazione deve contenere anche i dati dei singoli contributi pubblici concessi sulla base dei princìpi stabiliti dalla presente legge, con l'indicazione della relativa iniziativa. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere in riferimento alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla relazione.
      4. All'incremento del finanziamento del FUS previsto dal comma 1 si provvede mediante:

          a) l'utilizzo di una quota minima del 10 per cento dei proventi della Società italiana dagli autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;

          b) i fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;

          c) l'utilizzo dei proventi derivanti dal gioco del bingo.

Art. 5.
(Fondo per gli spazi pubblici).

      1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare alle attività dello spettacolo da vivo, per la realizzazione di:

          a) residenze multidisciplinari di gestione pubblica;

          b) sale teatrali;

          c) sale di registrazione e di esecuzione musicali;

 

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          d) laboratori per artisti.

      2. A valore sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati contributi destinati a progetti promossi da regioni, province o comuni, anche in forma associata, allo scopo di:

          a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani in disuso per finalità culturali e sociali;

          b) sostenere la creazione di una rete di strutture pubbliche destinate alle attività dello spettacolo, in particolare delle associazioni, delle cooperative e delle realtà imprenditoriali giovanili.

      3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'onere finanziario dei progetti di cui al medesimo comma 2. I progetti costituiscono parte della programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo, realizzata attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, nell'ambito della Conferenza unificata, allo scopo di determinare le priorità di accesso dei progetti ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

Art. 6.
(Fondo per la produzione culturale indipendente e cooperativa).

      1. A sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per la produzione culturale indipendente e cooperativa, destinato in particolare alle produzioni indipendenti e giovanili, con attenzione alle forme di ricerca e di sperimentazione, nonché alle forme di integrazione e di interazione fra le diverse attività dello spettacolo dal vivo, a cui si accede per progetti a termine, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. Le risorse del Fondo sono gestite dallo Stato in concorso con le regioni che, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente

 

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legge, definiscono un programma regionale di interventi pubblici.

Art. 7.
(Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università).

      1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti all'articolo 2, al fine di promuovere e di sostenere le attività dello spettacolo dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito delle attività didattiche scolastiche, è istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali il Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università. Il Centro dispone di uno specifico finanziamento la cui entità è definita nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorità stabiliti dalla Commissione, nel limite dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9.
      2. Allo scopo di organizzare gli eventi e le attività didattiche previsti all'articolo 8, comma 1, lettera b), è istituito, presso la Direzione generale di cui al comma 1, un ufficio di coordinamento, con una propria rappresentanza decentrata in ciascuna regione, con il compito di promuovere e distribuire le attività di spettacolo all'interno delle strutture scolastiche e universitarie.

Art. 8
(Criteri per l'erogazione delle risorse).

      1. Gli interventi pubblici programmati in sede di Conferenza unificata e la distribuzione delle risorse dei Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono realizzati sulla base di parametri qualitativi, per la valorizzazione delle realtà artistiche più produttive non necessariamente dotate di residenza, a sostegno di progetti della durata massima di tre anni, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) capacità di rete e di associazione fra realtà artistiche organizzate, di artisti

 

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e di tecnici della medesima regione, o di regioni diverse, destinate alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

          b) attività nelle scuole e nelle università, per la rappresentazione di spettacoli dal vivo, stage, attività didattiche multidisciplinari e corsi sulla cultura dello spettacolo;

          c) promozione della contemporaneità italiana e straniera, con particolare riferimento alla sperimentazione innovativa e alla ricerca nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          d) sviluppo di soggetti stabili non aventi fini di lucro i cui utili sono interamente reinvestiti nella rispettiva attività;

          e) diffusione della produzione dello spettacolo dal vivo nazionale all'estero, mediante iniziative di scambi e di coproduzioni promosse dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dalle regioni e dagli enti locali anche in forma associata.

      2. Le compagnie, le associazioni e le cooperative dello spettacolo, in attività da almeno tre anni e disponibili ad effettuare in un anno almeno trenta spettacoli all'interno di istituti scolastici e universitari, possono concorrere all'ottenimento dei finanziamenti pubblici previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) statuto che comprova la costituzione delle realtà artistiche da almeno tre anni;

          b) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti nelle forme di assunzione a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione a progetto, di prestazione occasionale;

          c) attività economica rendicontata che attesta la continuità della produzione artistica da almeno tre anni;

          d) produzione di materiali pubblicitari sull'attività artistica prodotta.

 

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      3. L'entità del finanziamento pubblico per uno specifico progetto è inversamente proporzionale alla disponibilità di sponsorizzazioni private ad esso destinate.

Art. 9.
(Fonti di finanziamento).

      1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 si provvede tramite:

          a) l'utilizzo dei proventi derivanti allo Stato dalla vendita dei biglietti delle lotterie;

          b) l'utilizzo di una quota minima del 30 per cento dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

          c) fondi dell'Unione europea.

      2. Nell'ambito della programmazione annuale il Ministero dei beni e delle attività culturali ripartisce le quote derivanti dalle entrate di cui al comma 1 da destinare agli interventi previsti dagli articoli 5, 6 e 7.

Capo III
POLITICHE DI WELFARE

Art. 10.
(Gratuità e condizioni tariffarie ridotte per l'accesso alle attività culturali).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenuti a garantire condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici, destinate ai cittadini e alle cittadine a basso reddito e ai giovani fino al termine degli studi.

Art. 11.
(Riduzione dell'aliquota IVA).

      1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, sulle attività che si svolgono nell'ambito della cultura e degli audiovisivi, ovvero sugli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, sui concerti vocali e strumentali, sugli spettacoli di burattini e di marionette, sulle mostre ed esposizioni, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
      2. Sui prodotti di interesse culturale, come definiti al comma 3, nonchè sulle attività che si svolgono nell'ambito della cultura e degli audiovisivi, ivi compresi quelli contrassegnati dal bollo SIAE, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
      3. Per prodotti di interesse culturale si intendono i supporti audiovisivi, fonografici e multimediali, quali cassette audio e video, CD, CDROM, DVD, i prodotti cinematografici e discografici.
      4. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli in materia di aliquota IVA previste da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Ai teatri con capienza fino a cento posti e agli spazi riconosciuti, a livello nazionale e locale, come luoghi della ricerca e della sperimentazione si applica, esclusivamente per quanto riguarda i diritti d'autore, il 10 per cento dell'IVA sugli incassi relativi alle attività di cui al comma 1.

Art. 12.
(Detrazioni fiscali per i lavoratori dello spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici professionisti dello spettacolo è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.

Art. 13.
(Previdenza e assistenza).

      1. Fatta salva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo,

 

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per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo obbligatorio sugli emolumenti ricevuti per lo svolgimento delle attività di spettacolo è ridotto al 15 per cento.
      2. In considerazione della specificità del lavoro artistico e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative impegnate nelle prove, anche di artisti indipendenti, da compagnie e da gruppi stabili, il numero minimo annuo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è ridotto a cinquanta.

Capo IV
INTERVENTI DI RIFORMA FISCALE

Art. 14.
(Interventi fiscali per le attività produttive e professionali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme sulle misure e sugli interventi di riforma fiscale relativi alle attività produttive e professionali connesse allo spettacolo dal vivo. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) interventi di agevolazione fiscale a favore di compagnie, di associazioni e di cooperative dello spettacolo dal vivo;

          b) agevolazioni fiscali per iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo;

          c) norme di defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche destinate alla produzione culturale che non hanno qualità di sponsor;

 

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          d) defiscalizzazione dei prodotti culturali rivolti ad uso sociale e educativo.

Art. 15.
(Misure di controllo sul diritto di autore).

      1. La presente legge dispone nuove misure di controllo da parte dello Stato nei confronti della SIAE, allo scopo di provvedere a un riequilibrio del meccanismo di distribuzione dei proventi a favore degli iscritti. A tale fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) le trattenute per i costi di gestione della SIAE, praticate dalla Società stessa sui diritti percepiti dagli autori, sono ridotte al 5 per cento. Nel caso in cui l'ammontare della somma si riveli insufficiente per la copertura dei costi di gestione, la SIAE può trattenere una parte dei proventi derivanti dalla rappresentazione e dall'esecuzione di opere di pubblico dominio, nella misura esclusivamente legata alla copertura del disavanzo;

          b) le somme incassate dalla rappresentazione e dall'esecuzione di opere di pubblico dominio sono utilizzate per aumentare le quote destinate al pagamento dei diritti d'autore ai singoli iscritti e per finanziare il FUS.


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