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PDL 1330

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1330



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FABRIS, SATTA, ROCCO PIGNATARO, ADENTI, AFFRONTI, CAPOTOSTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, MORRONE, PICANO, PISACANE

Nuove norme in materia di azione collettiva

Presentata il 10 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente il nostro sistema giuridico prevede un'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori, l'azione inibitoria disciplinata dagli articoli 37 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in grado di prevenire e di fare cessare la lesione di interessi «di gruppo» ma non di riparare o risarcire i danni individuali.
      La presente proposta di legge introduce un nuovo strumento giudiziario, l'azione collettiva (mutuata dall'espressione anglosassone «class action») che non soltanto ha effetto risarcitorio, ma consente l'ottenimento di una sentenza che potrà essere fatta valere anche da quanti abbiano subìto gli stessi danni.
      Attraverso un unico procedimento giudiziario potrà essere data risposta a tutte le domande originate dallo stesso atto illecito plurioffensivo, con immediato beneficio rispetto ai tempi processuali.
      È garantita così l'uniformità della tutela ma anche la certezza del diritto, l'efficacia e l'equità del risultato. Chiunque abbia interesse (compresi comitati e associazioni che tutelano gli interessi della classe) può chiedere al tribunale l'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali in capo a soggetti sia pubblici che privati, nonché la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute. Qualora un potenziale componente della classe non intenda prendere parte all'azione collettiva, può avviare autonomamente un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti (la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo
 

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39 del codice di procedura civile - litispendenza e continenza di cause - per i soggetti che non hanno espressamente aderito all'azione collettiva). L'istanza di ammissione dell'azione, completa di tutti i suoi elementi, produce gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all'articolo 2945 del codice civile, e l'estratto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice deve valutare l'ammissione dell'azione collettiva in base alla sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) il fumus boni juris;

          b) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe.

      In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice emette un decreto contenente la nomina del promotore di classe maggiormente rappresentativo, la nomina del curatore amministrativo, la definizione di classe in grado di identificare in modo univoco i soggetti che vi appartengono, nonché l'ammissione al gratuito patrocinio. Chiunque desideri partecipare all'azione deve fare apposita istanza scritta al curatore amministrativo. Il processo si svolge secondo il rito ordinario o secondo il rito di cognizione sommaria in caso di richiesta da parte del promotore di classe. In corso di causa le parti possono raggiungere un accordo transattivo che deve essere approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo, e sottoposto al controllo di meritevolezza da parte del giudice. Se l'accordo è approvato, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocinio, e il collegio emetterà la sentenza. In caso di sentenza di condanna, il tribunale determina i criteri in base ai quali dovrà essere calcolata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe. Sia il dispositivo della sentenza che le motivazioni vengono poi pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale. È compito del curatore amministrativo esperire tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto emesso dal giudice, con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi membri, e dell'eventuale danno punitivo. A tale riguardo è previsto infatti che su richiesta del promotore, il giudice, qualora stabilisca che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno, determini un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati. Nel caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquiderà in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto e quella del curatore amministrativo;

          b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore.

      Nel caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.
      In particolare, la presente proposta di legge, all'articolo 1, introduce l'azione collettiva nel sistema giuridico italiano con lo scopo di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare il compimento degli stessi.
      All'articolo 2, comma 1, la lettera a) definisce l'azione collettiva come azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna risarcitoria o restitutoria; la lettera b) definisce la classe come l'insieme dei soggetti danneggiati, univocamente identificabili attraverso la definizione della classe con decreto del giudice e iscritti nell'elenco tenuto dal curatore amministrativo; la lettera c) definisce il promotore della classe come il soggetto la cui istanza di azione collettiva

 

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è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe stessa; la lettera d) definisce il curatore amministrativo come il consulente nominato dal tribunale con il compito di raccogliere le istanze di iscrizione alla classe e di ripartire il risarcimento conseguente all'azione collettiva; la lettera e) definisce l'illecito plurioffensivo come atto o fatto illecito, omissione, inadempimento contemporaneamente lesivo di diritti o interessi di una pluralità di soggetti o ripetuto nei confronti di una pluralità di soggetti.
      L'articolo 3, comma 1, legittima chiunque abbia interesse a richiedere al tribunale ove ha sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, come conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
      Il comma 2 legittima comitati e associazioni che tutelano gli interessi della classe a promuovere azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
      Il comma 3 consente ai potenziali componenti della classe che non intendono partecipare all'azione collettiva di avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti e prevede che la pendenza di una azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
      L'articolo 4, comma 1, elenca i requisiti dell'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva. Essa deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione da notificare al convenuto:

          1) l'indicazione del tribunale davanti al quale è proposta la domanda;

          2) nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del promotore della classe che si candida; cognome, residenza o domicilio del convenuto o dei convenuti; la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio se il promotore o il convenuto sono persone giuridiche, associazioni o comitati;

          3) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni;

          4) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe;

          5) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;

          6) una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

          7) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda (in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 163 del codice di procedura civile);

          8) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe con il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita, nonché con l'indicazione del danno documentabile e la documentazione comprovante il danno lamentato da ciascun soggetto.

      Il comma 2 prevede, inoltre, che l'istan- za debba essere sottoscritta a norma dell'articolo 125 del codice di procedura civile, consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario il quale la notifica ai convenuti. Entro dieci giorni dalla notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria e così si intende proposta.
      Il comma 3 dispone che l'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione (articolo 2945 del codice civile) anche rispetto ai diritti dei singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h).
      Un estratto dell'istanza deve essere pubblicato, entro dieci giorni dalla notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale (comma 4).

 

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      L'articolo 5 prevede che il convenuto debba notificare alla controparte l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione entro sessanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 4.
      L'articolo 6 disciplina le istanze concorrenti. Il comma 1 prevede che ciascun soggetto che via abbia interesse può presentare un'istanza per supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. In caso di più azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, ai fini della nomina del promotore della classe vengono valutate solo le istanze depositate in cancelleria entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'estratto.
      Il comma 2 dispone che entro i novanta giorni successivi al deposito della prima istanza, chiunque abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con riferimento a possibili conflitti di interesse rispetto alla scelta di uno o più promotori della classe.
      Infine, il comma 3 prevede che il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo.
      L'articolo 7, comma 1, elenca i requisiti dell'azione collettiva per l'ammissibilità da parte del giudice:

          1) la sussistenza del fumus boni juris;

          2) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          3) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto. In caso di ammissione dell'azione, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio.

      Il comma 2 prevede che, decorsi novanta giorni dal deposito della prima istanza contro il medesimo convenuto, il cancelliere formi il fascicolo contenente tutte le istanze contro il medesimo convenuto.
      Il comma 3 dispone che il presidente del tribunale decorsi due giorni dalla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore che, entro sessanta giorni, presenta al collegio le proprie osservazioni. Entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      Il comma 4 prevede che in caso di ammissione dell'azione il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe; nel caso di una pluralità di istanze il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco i soggetti che vi appartengono e quelli che devono essere esclusi;

          c) la nomina del curatore amministrativo;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

      Il comma 5 dispone che il decreto deve essere comunicato al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i difensori, i quali sono tenuti a trasmettere immediatamente alla cancelleria una copia del decreto con attestazione della sua ricevuta.
      L'articolo 8, comma 1, elenca i compiti del curatore amministrativo:

          a) deve tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) in caso di proposta transattiva deve indire la votazione della stessa;

 

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          c) deve ripartire le somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      Il comma 2 dispone che, una volta conclusa l'azione collettiva con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      Il comma 3 prevede che le parti e ciascun partecipante alla classe possono nominare a proprie spese un consulente che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      Infine, il comma 4 dispone che il curatore deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano sempre informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti.
      L'articolo 9, comma 1, prevede che il curatore amministrativo deve tenere un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      Il comma 2 prevede che tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva (tranne il promotore che è iscritto di diritto) devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
      Nel comma 3 è previsto che, in caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con un atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione all'azione collettiva.
      Il comma 4 consente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, di chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.
      L'articolo 10 stabilisce che il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (comma 1); qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria (comma 2).
      L'articolo 11, comma 1, prevede che qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo se approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo.
      Le parti devono informare il giudice e il curatore dell'accordo raggiunto (comma 2) e il curatore, prima di indire la votazione, deve analizzare le istanze di partecipazione alla classe pendenti.
      Il comma 4 prevede che il curatore deve fornire a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto ai sensi di quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 17.
      Il comma 5 considera valida la prima votazione solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è necessario indire una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      In caso di accordo transattivo nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocinio e tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti (comma 6).
      Il comma 7 prevede che il curatore, una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, deve sottoporre l'accordo al giudice, il quale lo sottopone al controllo di meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio, che emette la sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.
      L'articolo 12 riguarda il danno punitivo: se il giudice rileva che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, su richiesta del promotore della classe stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
      L'articolo 13 prevede che nelle azioni aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi ai sensi dell'articolo

 

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1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio ingannevole; la nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
      L'articolo 14 riguarda l'esecuzione della sentenza e il riparto del risarcimento.
      Il comma 1 prevede che se la sentenza (emessa dal tribunale in composizione collegiale) condanna il convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri per fissare la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe. Motivazioni e dispositivo della sentenza devono essere pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      Il comma 2 prevede che entro centottanta giorni dalla pubblicazione o dall'approvazione della transazione, quanti hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva, e non l'abbiano già fatto, possono inoltrare al curatore l'istanza di cui all'articolo 9, comma 1.
      Il comma 3 dispone che, decorso il termine di cui al comma 2, il curatore, entro trenta giorni, deve depositare in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento degli iscritti all'azione. Entro trenta giorni dal deposito, le parti che vi hanno interesse possono proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione. Il comma 4 prevede che, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, il giudice relatore emette un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore la somma necessaria per l'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascun partecipante, dell'eventuale danno punitivo e delle spese per il curatore amministrativo.
      Il comma 5 affida al curatore amministrativo il compimento di tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto di cui al comma 4. Se il convenuto non adempie spontaneamente all'esecuzione, il curatore può avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
      Il comma 6 dispone che, una volta ottenuta l'esecuzione del decreto, il curatore deve procedere rapidamente e senza indugio alla liquidazione dei singoli componenti della classe, procedendo in ordine cronologico di iscrizione; l'eventuale danno punitivo deve essere ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      Infine, il comma 7 prevede che, in caso di riparto del risarcimento successivo all'atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore deve ripartire il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      L'articolo 15, comma 1, prevede che, in caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice deve liquidare in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto;

          b) la parcella del curatore amministrativo;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe, al quale nulla è dovuto.

      Il comma 2 condanna il convenuto, in caso di soccombenza anche parziale, al pagamento delle spese legali, comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe, in base a quanto previsto dall'articolo 16.
      L'articolo 16 dispone la deroga al tariffario forense: la parcella dei difensori del promotore della classe deve essere calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

 

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      L'articolo 17 riguarda le norme di attuazione, e prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia adotta un regolamento con il quale indica:

          a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per la nomina;

          b) le modalità con cui i curatori devono svolgere le loro funzioni, e in particolare:

              1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

              2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

              3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

              4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

              5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto dall'azione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il compimento degli stessi illeciti.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

          a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro ad una pluralità di soggetti;

          b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe con decreto del giudice, e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;

          c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;

          d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;

          e) «illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo

 

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quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero sia ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

Art. 3.
(Legittimazione ad agire).

      1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
      2. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
      3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che ha chiesto di essere escluso ai sensi dell'articolo 9 comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti; la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

Art. 4.
(Istanza di ammissione).

      1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

          a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

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          b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che intende candidarsi; il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

          c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

          d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

          e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;

          f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

          g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

          h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere, per ciascun soggetto, il nome, il cognome, la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;

          i) per ciascun soggetto indicato nell'elenco di cui alla lettera h), un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il danno lamentato.

 

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      2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria; la stessa si intende proposta il giorno del deposito.
      3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h).
      4. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.

Art. 5.
(Opposizione all'istanza di ammissione
dell'azione collettiva).

      1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro sessanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, con riferimento, in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.

Art. 6.
(Istanze concorrenti).

      1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, un'istanza contenente tutti gli elementi di

 

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cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Entro novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva,
chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
      3. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

Art. 7.
(Decreto sull'ammissibilità
dell'azione collettiva).

      1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta: la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una mera verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
      2. Decorsi novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere,

 

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nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
      3. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro sessanta giorni dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione necessaria, i soggetti che vi appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve essere prodotta anche al curatore amministrativo;

          c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

      5. Il decreto è comunicato, anche a mezzo posta elettronica o telefax, al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i difensori, i quali sono

 

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tenuti a trasmettere immediatamente alla cancelleria stessa una copia del decreto con attestazione di ricevuta.

Art. 8.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:

          a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

          c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano sempre informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.

Art. 9.
(Elenco dei partecipanti
all'azione collettiva).

      1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel

 

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decreto di ammissione dell'azione collettiva cui all'articolo 7.
      2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
      3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

Art. 10.
(Svolgimento del processo).

      1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

Art. 11.
(Transazioni in corso di causa).

      1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta al riguardo dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      2. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
      3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui risultino istanze di partecipazione

 

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alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
      4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 17.
      5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.
      7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore amministrativo sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.

Art. 12.
(Danno punitivo).

      1. Su richiesta del promotore della classe, il giudice, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.

Art. 13.
(Pubblicità ingannevole).

      1. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la

 

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diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

Art. 14.
(Esecuzione della sentenza e
riparto del risarcimento).

      1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe ed impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto, possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro trenta giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro trenta giorni dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
      4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe ed a ciascuno dei

 

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suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese per il curatore amministrativo.
      5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore amministrativo deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche; al legale competono gli onorari e i diritti pari ai valori minimi stabiliti dalla tariffa forense.
      6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione dei singoli componenti della classe procedendo in ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

Art. 15.
(Spese per l'azione collettiva).

      1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

          b) la parcella del curatore amministrativo, in base al tariffario minimo dei curatori fallimentari diminuito del 30 per cento;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

 

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      2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi dell'articolo 16.

Art. 16.
(Deroga al tariffario forense).

      1. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

Art. 17.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione con il quale, in particolare, sono definiti:

          a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;

          b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:

              1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

              2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

              3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore

 

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amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

              4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

              5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.


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