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PDL 166

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 166



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, PELINO, LUCCHESE, CATONE, CIRO ALFANO, BARBIERI, BRUSCO, CAPITANIO SANTOLINI, CASTIELLO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, COSENZA, DE CORATO, FERRIGNO, FORMISANO, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LENNA, MANCUSO, MARRAS, MIGLIORI, MINASSO, ANGELA NAPOLI, NARDI, NESPOLI, PORCU, RAISI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SALERNO, ULIVI, ZACCHERA

Disciplina delle attività di tatuaggio
e piercing e delle pratiche correlate

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono disciplinare le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate (trucco permanente e pistola fora lobi) la cui diffusione interessa un rilevante numero di cittadini di ogni età, estrazione sociale e provenienza culturale. Da una indagine dell'Eurispes (3o Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza) emerge che il fenomeno del piercing interessa il 20 per cento dei giovani, tra i 12 ed i 18 anni di età, e la pratica del tatuaggio ne coinvolge il 6,6 per cento. In Europa, la percentuale di cittadini coinvolti è stimata tra il 5 e il 10 per cento (European Commission - Directorate General, Joint Research Centre: «Technical/scientific regulatory issue on safety of tattoos, body piercing and of related practices» - Ispra 6-7 maggio 2003). Dell'estensione di questa diffusione si è interessata anche la Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha emanato una risoluzione (ResAP(2003)2 su tatuaggi e trucco permanente, del 19 giugno 2003) il cui obiettivo è l'ordinamento omogeneo delle attività in oggetto.
      Oggi in Italia sono disciplinate dalle linee guida del Ministero della sanità (note 2.8/156 del 5 febbraio 1998 e 2.8/633 del 16 luglio 1998) le sole attività di tatuaggio e di piercing, ma tali linee guida sono rimaste praticamente lettera
 

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morta essendo state recepite solamente da poche regioni. La proposta di legge integra ed armonizza le citate linee guida del Ministero della sanità con le direttive della Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa, disciplinando inoltre alcune altre pratiche assimilabili a dette attività.
      I punti qualificanti della proposta di legge sono:

          a) la formazione degli operatori attraverso un corso igienico-sanitario e artistico;

          b) le prescrizioni per la commercializzazione e l'utilizzo dei pigmenti;

          c) la tutela dei minori;

          d) le adeguate informazioni agli utenti.

      La presente proposta di legge, al fine di una più adeguata preparazione professionale degli operatori, prevede che il percorso formativo occorrente per chi voglia iniziare a svolgere tali attività concerna non solo le materie sanitarie (così come disposto dalle citate linee guida del Ministero della sanità), ma abbia anche un contenuto artistico-culturale e tecnico la cui formulazione è di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per coloro che già esercitano tali attività è previsto un percorso di riqualificazione professionale come disciplinato dalle norme ministeriali.
      Per un migliore monitoraggio di dette attività sono adottate una serie di misure volte ad istituire un registro regionale con il connesso obbligo di iscrizione, rispondente al fine suddetto a livello territoriale, mentre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, sono dettate norme sulla commercializzazione e sull'utilizzo dei pigmenti, sull'organizzazione dei locali e sulle relative attrezzature d'uso. In particolare, per quanto concerne i controlli sui locali e sulle attrezzature d'uso, sono fissati specifici standard igienico-sanitari. Si prevede inoltre il divieto di esercitare tale professione in forma ambulante.
      È altresì stabilito l'obbligo di sottoscrizione del proprio consenso informato da parte di chi si sottopone a tali tecniche.
      La tutela dei minori, già prevista dal codice civile e sanzionata dal codice penale, è rafforzata dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla proposta di legge in caso violazione del divieto di attuare le pratiche in oggetto sui minori senza il consenso dei genitori o del tutore.
      In ultimo viene regolata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e sono stabiliti gli obblighi previdenziali cui devono sottostare i tatuatori ed i piercer.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Il tatuaggio è una forma di arte figurativa che si ottiene introducendo nel derma dei pigmenti mediante microlesioni puntiformi nella cute. Il tatuaggio ha carattere permanente.
      2. Il trucco permanente consiste nell'introduzione intradermica di pigmenti colorati il cui scopo è il miglioramento estetico dei contorni del viso.
      3. Il piercing è l'attraversamento sottocutaneo di monili.
      4. L'attività di tatuatore o di piercer, in quanto attività di tipo artistico, è considerata lavoro autonomo.

Art. 2.
(Requisiti professionali).

      1. I soggetti che esplicano l'attività di tatuaggio o di piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento dei corsi regionali di cui agli articoli 3 o 4.

      2. I soggetti che esplicano l'attività di trucco permanente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento dei corsi regionali di cui agli articoli 4 o 5.

 

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Art. 3.
(Formazione professionale e artistica
per tatuatori e piercer).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione dei contenuti artistici, tecnici e culturali dei programmi, dei corsi di formazione per i soggetti di cui all'articolo 2 e delle relative prove di esame. Tali programmi prevedono, altresì, nozioni fondamentali delle materie sanitarie attinenti all'esercizio dell'attività.
      2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, predispongono, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione.
      3. Le commissioni giudicatrici, presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso di formazione, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante, in possesso dell'attestazione di frequenza e di superamento dei corsi di cui al presente articolo o all'articolo 4, delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
      4. I soggetti che superano gli esami finali devono svolgere un tirocinio di duecento giorni, effettivi, presso una struttura autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, il cui titolare sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2.
      5. Ai soggetti che superano gli esami finali è rilasciato, a cura della scuola e vidimato in ogni sua parte dall'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, un libretto sul quale sono annotate e sottoscritte da parte del

 

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titolare della struttura di cui al comma 4 le presenze del tirocinante. Al completamento del tirocinio, l'intestatario del libretto riconsegna lo stesso alla scuola la quale a sua volta rilascia, entro un mese, l'attestato di superamento del corso.
      6. L'attestato conseguito in conformità al comma 5 è valido su tutto il territorio nazionale.
      7. Per essere iscritti al corso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza.

Art. 4.
(Riqualificazione).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, qualora non vi abbiano già provveduto, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di riqualificazione professionale per coloro i quali già esercitavano le attività di tatuaggio o di piercing antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le commissioni giudicatrici del corso di riqualificazione, presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale, competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso stesso, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

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      3. Per essere iscritti al corso di riqualificazione gli esercenti l'attività di tatuaggio o di piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale della ASL di competenza.

      4. I contenuti sanitari del corso di riqualificazione sono stabiliti in conformità alle «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del Ministero della sanità di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, e alle successive direttive in materia del Ministero della salute.
      5. Coloro che già esercitano l'attività di tatuatore o di piercer nelle more dell'organizzazione dei corsi di riqualificazione, possono continuare ad esercitare l'attività, fermo restando l'obbligo della frequenza e del superamento dei corsi stessi dopo la loro istituzione.
      6. L'attestato conseguito da coloro che hanno partecipato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi regionali, già istituiti alla medesima data in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e conformi a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, è equipollente all'attestato del corso di riqualificazione previsto dal medesimo articolo.
      7. L'attestato conseguito al termine dei corsi di riqualificazione previsti dal presente articolo e dei corsi di cui al comma 6 è valido su tutto il territorio nazionale.
      8. All'atto dell'istituzione dei corsi di riqualificazione previsti dal presente articolo, i corsi già istituiti ai sensi del comma 6 cessano di essere validi ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di tatuatore o di piercer.

 

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Art. 5.
(Formazione professionale per
esecutori di trucco permanente).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, qualora non vi abbiano già provveduto, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per coloro i quali già esercitavano l'attività di trucco permanente antecedentamente alla data di entrata in vigore della presente legge e per coloro che intendono intraprendere tale attività.
      2. Le commissioni giudicatrici del corso di formazione presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso stesso, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
      3. Per essere iscritti al corso di formazione i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale della ASL di competenza.

      4. I contenuti sanitari del corso di formazione sono stabiliti in conformità alle «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del Ministero della sanità di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, e alle successive direttive in materia del Ministero della salute.
      5. L'attestato conseguito da coloro che hanno partecipato, anteriormente alla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi regionali già istituiti alla medesima data in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e conformi a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo è equipollente all'attestato del corso di formazione previsto dal medesimo articolo.
      6. L'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione previsti dal presente articolo e dei corsi di cui al comma 5 è valido su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.
(Registri regionali).

      1. Ogni regione provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione, presso gli assessorati regionali competenti per la sanità, di un registro per gli esercenti le attività di tatuaggio e di piercing.
      2. Hanno l'obbligo di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1 per esercitare le attività di tatuaggio e di piercing:

          a) coloro che hanno conseguito l'attestato di cui agli articoli 3 o 4;

          b) coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 4.

      3. Gli assessorati regionali competenti per la sanità determinano la tariffa di iscrizione al registro a carico dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio delle attività).

      1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing e di trucco permanente è rilasciata dalla ASL competente, su richiesta dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
      2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al servizio per l'igiene pubblica della ASL competente e alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

          a) elaborati grafici, in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato e sottoscritti

 

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dal richiedente, con l'indicazione delle superfici delle singole zone, degli arredi e della superficie apribile;

          b) relazione tecnica relativa alla descrizione dei locali e delle attrezzature, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dal richiedente;

          c) certificato di abitabilità e di agibilità e destinazione d'uso dei locali o documentazione sostitutiva;

          d) documentazione relativa all'approvvigionamento idrico potabile;

          e) documentazione relativa allo smaltimento dei liquami;

          f) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici da parte della ditta che li ha realizzati;

          g) documentazione relativa a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 3;

          h) documentazione, in fotocopia, dell'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b);

          i) protocolli delle varie fasi delle attività di tatuaggio e di piercing e di trucco permanente;

          l) fotocopia del contratto, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, stipulato con una ditta autorizzata ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          m) comunicazione al sindaco del comune competente relativa al prossimo inizio dell'attività.

      3. Il servizio competente per l'igiene pubblica della ASL di cui al comma 1, vista la richiesta, esaminata la documentazione allegata ai sensi del comma 2, effettuato il sopralluogo nei locali in oggetto, verificata l'idoneità igienica degli stessi ai fini dell'effettuazione degli interventi, autorizza il richiedente a svolgere l'attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è relativa esclusivamente ai requisiti igienico-sanitari

 

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e può essere revocata qualora, ad un successivo controllo, si rilevi il venire meno degli stessi requisiti.
      5. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle citate linee guida di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998 del Ministero della sanità, non sono tenuti a presentare la richiesta prevista dal comma 1.

Art. 8.
(Pigmenti per tatuaggio e per trucco
permanente. Monili per piercing).

      1. I pigmenti e i solventi in cui sono disciolti, utilizzati per il tatuaggio e per il trucco permanente, non devono causare danni alla salute e alla sicurezza umane. A tale fine, il responsabile legale dell'azienda produttrice o importatrice redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute umana basata sulle più avanzate ricerche nel settore e su dati tossicologici, nella quale sono altresì, specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La relazione deve essere custodita presso la sede legale dell'azienda produttrice o importatrice e deve essere accessibile alle autorità sanitarie. In ogni caso, i prodotti utilizzati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

          a) non devono contenere o rilasciare amine aromatiche, cancerogene, mutagene, tossiche e sensibilizzanti;

          b) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene, tossiche e sensibilizzanti;

          c) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976;

 

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          d) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato IV della citata direttiva 76/768/CEE;

          e) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene e tossiche delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato VI, punto 4, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967;

          f) non devono contenere conservanti.

      2. Sull'etichetta di ogni singola confezione dei prodotti di cui al comma 1 devono essere annotate le seguenti informazioni:

          a) nome e indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;

          b) data di scadenza e condizioni di conservazione;

          c) condizioni d'uso e avvertenze;

          d) numero di identificazione del lotto;

          e) lista dei componenti secondo il numero del Chemical Abstract Service of the American Chemical Society o il numero del Colour Index International o il nome dell'International Union of Pure and Applied Chemistry;

          f) la garanzia di sterilità del prodotto.

      3. I materiali metallici, sintetici od organici costituenti i monili per il piercing devono essere biocompatibili e tale caratteristica deve essere certificata dalle aziende produttrici o importatrici.
      4. Chi produce, importa o distribuisce prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e con la confisca dei medesimi prodotti, degli strumenti e delle materie atti alla loro produzione, ove il fatto non costituisca reato.

 

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      5. Chi usa, nella pratica del tatuaggio, del piercing o del trucco permanente, prodotti non conformi a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati ove il fatto non costituisca reato.

Art. 9.
(Locali e attrezzature).

      1. Il locale nel quale sono eseguite le attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente deve possedere tre aree tecniche, distinte e separate, le cui superfici devono essere rivestite con materiali impermeabili e facilmente lavabili:

          a) area destinata all'esecuzione dei tatuaggi, del piercing o del trucco permanente;

          b) area di servizio, attrezzata con lavabo servito da acqua calda e fredda, destinata alla pulizia degli strumenti e nella quale sono stoccati i contenitori dei rifiuti speciali destinati allo smaltimento;

          c) area di sterilizzazione nella quale sono conservati i materiali puliti e i materiali sterilizzati.

      2. Il locale di cui al comma 1 deve essere altresì provvisto delle seguenti apparecchiature:

          a) autoclave, le cui caratteristiche tecniche garantiscano almeno un ciclo di sterilizzazione di 121o C di durata almeno pari a 20 minuti;

          b) macchina pulitrice ad ultrasuoni, dotata di accessori quali il temporizzatore, il variatore della frequenza degli ultrasuoni e il termostato.

      3. Tutti gli strumenti occorrenti alle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente devono possedere il certificato di conformità rilasciato dal costruttore o da una società abilitata.

 

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Art. 10.
(Strumentazione).

      1. Nell'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing e di trucco permanente è indispensabile l'uso di misure protettive quali guanti in lattice, camici e mascherine monouso.
      2. Gli aghi per tatuaggio, per piercing e per trucco permanente devono essere rigorosamente monouso. Tutti gli strumenti devono essere sigillati in buste e sterilizzati in autoclave a 121o C per 20 minuti o a cicli superiori. Sulle buste deve essere apposta la data di sterilizzazione.
      3. I monili per il piercing di primo impianto devono essere conformi alla norma UNI EN 1810, essere sigillati in buste e sterilizzati in autoclave a 121o C per 20 minuti o a cicli superiori. Sulle buste deve essere apposta la data di sterilizzazione.
      4. I materiali monouso dopo il loro utilizzo devono essere eliminati in conformità alle norme sullo smaltimento dei rifiuti previste dall'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11.
(Manifestazioni pubbliche).

      1. L'autorizzazione alle attività di tatuaggio e di piercing nel contesto di manifestazioni pubbliche è rilasciata dalla ASL competente, su richiesta dell'organizzatore, persona fisica o giuridica, delle stesse manifestazioni.
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti tecnici:

          a) predisposizione di apposite aree destinate all'attività di tatuaggio o di piercing, che devono essere separate e delimitate, anche con pareti trasparenti. Le pareti e il pavimento devono essere facilmente lavabili e impermeabili. Ogni area

 

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deve essere corredata dagli appositi contenitori per rifiuti speciali;

          b) predisposizione di un'area di servizio, rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), destinata al lavaggio e alla sterilizzazione degli strumenti utilizzati dagli artisti.

      3. La richiesta di autorizzazione, da inviare alla ASL competente, deve essere corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

          a) planimetria del luogo ove si svolge la manifestazione;

          b) relazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione;

          c) elenco degli artisti che esercitano le attività di cui al comma 1, corredato con i rispettivi dati anagrafici e con la attestazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

          d) elenco degli artisti stranieri ospiti, corredato con i rispettivi dati anagrafici.

      4. Gli artisti stranieri ospiti possono esercitare le attività di tatuaggio o di piercing esclusivamente sotto la responsabilità, civile e penale, dell'organizzatore della manifestazione di cui al comma 1.
      5. Presso la sede della manifestazione, l'organizzatore deve conservare, in fotocopia, l'attestato relativo agli artisti che esercitano le attività di tatuaggio e di piercing previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
      6. Gli organizzatori delle manfestazioni pubbliche, che violano le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, ove il fatto non costituisca reato.

Art. 12.
(Artisti stranieri).

      1. Gli esercenti le attività di tatuaggio o di piercing di cittadinanza non italiana

 

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possono temporaneamente esercitare l'attività presso gli studi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 esclusivamente sotto la responsabilità civile e penale, dei soggetti di cui all'articolo 2.
      2. Il titolare dello studio in possesso dell'autorizzazione igienico-sanitaria, rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7 e dei requisiti previsti dall'articolo 2, che intenda ospitare temporaneamente un artista straniero, deve previamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla ASL competente i dati anagrafici dell'artista, la sede di residenza temporanea e il periodo in cui l'artista intende esercitare la propria attività, che, in ogni caso, non può essere superiore a quindici giorni.
      3. Il titolare dello studio che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2 è personalmente responsabile delle attività esercitate dall'artista straniero suo ospite.
      4. Il titolare dello studio che non effettua la comunicazione prevista dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 13.
(Divieto di esercizio delle attività
nella forma ambulante).

      1. L'esercizio delle attività previste all'articolo 1 è vietato nella forma ambulante.

      2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.

Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Chi, anche se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, esercita le relative attività in locali privi dell'autorizzazione

 

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rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
      2. Chi, privo dei requisiti previsti dall'articolo 2, esercita, anche a titolo gratuito, l'attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
      3. Chi, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7, permette l'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente presso il proprio studio a terzi privi dei medesimi requisiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.

Art. 15.
(Consenso informato).

      1. Gli esercenti le attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente hanno l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo sui potenziali rischi per la salute derivanti da tali pratiche e di fare sottoscrivere allo stesso cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.

Art. 16.
(Utilizzo della pistola fora lobi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercizi commerciali presso i quali sono eseguite le tradizionali applicazioni di monili è consentita,

 

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previa specifica autorizzazione del servizio per l'igiene pubblica della ASL competente, la prosecuzione di tali pratiche solo ed esclusivamente sul lobo auricolare.
      2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
      3. Il servizio per l'igiene pubblica della ASL competente deve annotare l'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1 su un apposito registro.
      4. L'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1 è relativa esclusivamente ai requisiti igienico-sanitari e può essere revocata qualora, ad un successivo controllo, si rilevi il venire meno degli stessi requisiti.
      5. La pistola fora lobi utilizzata per l'applicazione di monili ai sensi del comma 1 deve possedere un sistema monouso di blister, contenenti orecchini sterili, in modo tale che le parti della pistola non vengano a contatto con la cute del cliente.
      6. I materiali costituenti gli orecchini utilizzati con la pistola fora lobi devono essere biocompatibili e sterili. Sull'etichetta di ogni singola confezione devono essere annotate le seguenti informazioni:

          a) nome e indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;

          b) attestazione di conformità alla norma UNI EN 1810;

          c) attestato di garanzia di sterilità del prodotto e data di scadenza dello stesso.

      7. Gli utilizzatori della pistola fora lobi, durante tale pratica, devono indossare guanti in lattice monouso.
      8. I tamponi utilizzati per la disinfezione del lobo auricolare, i guanti e i blister utilizzati sono assimilati ai rifiuti sanitari e devono essere eliminati in conformità alle norme vigenti in materia previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

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      9. Agli utilizzatori della pistola fora lobi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relative al consenso informato.
      10. Chiunque contravviene a quanto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
      11. Chiunque contravviene a quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 è punito, per ciascuna infrazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.

Art. 17.
(Tutela dei minori).

      1. I soggetti che non hanno ancora compiuto il diciottessimo anno di età possono essere sottoposti a pratiche di tatuaggio o di piercing solo ed esclusivamente con il consenso dei genitori o del tutore.
      2. Chiunque contravviene a quanto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro, ove il fatto non costituisca reato.

Art. 18.
(Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie).

      1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni della presente legge sono devoluti alle regioni.

Art. 19.
(Norme previdenziali).

      1. Gli esercenti le attività di tatuaggio, di piercing e di trucco permanente sono

 

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inclusi nella categoria degli artisti e hanno l'obbligo di iscriversi, ai fini previdenziali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nella gestione separata dei lavoratori autonomi.

Art. 20.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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