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PDL 119

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 119



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Nuova disciplina per il settore dell'editoria e per la promozione della lettura

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'editoria è un universo complesso che ruota attorno al sistema della formazione dell'opinione pubblica. È un tema che ha comprensibili punti di contatto, di connessione, di intersezione con la genesi dei sistemi liberali (la libertà di pensiero, il diritto di esercitare la critica) e con il relativo consolidamento dei sistemi democratici. È un tema dalle profonde implicazioni di sistema, un nodo che costituisce un prerequisito funzionale all'articolazione e allo sviluppo di una cultura politica democratica, e alla crescita di una matura cultura civica.
      L'attuale panorama legislativo contempla alcune misure di sostegno al nostro sistema editoriale, ma tali norme, benché assolutamente necessarie, non possono essere considerate sufficienti. Il sostegno alle imprese, alle nostre case editrici non può infatti che rappresentare un elemento di un più complesso sistema d'azione, che deve intervenire sia sul lato dell'offerta sia sul lato della domanda. La legge sull'editoria ha allora un suo senso politico compiuto e dispiega i suoi effetti a condizione che si intervenga con efficacia sulle altre componenti del sistema: il libro, i lettori e, ahimè, i non lettori, da una parte, e le librerie, le biblioteche, ovvero il versante dell'offerta, dall'altra.
      Con riferimento al mercato dell'editoria libraria va detto come questo sia caratterizzato - ed è del resto noto - da un dato invariante, un elemento costante, quello dell'estrema debolezza strutturale della domanda complessiva. Il dato drammatico sul piano culturale è che, a fronte di 22
 

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milioni di italiani che nell'ultimo anno hanno letto almeno un libro, va registrata la presenza di quei 17 milioni di italiani che non solo non leggono nulla, ma, televisione a parte, non presentano alcun tipo di consumo culturale (si tratta del 32 per cento della popolazione con più di 11 anni e addirittura del 70 per cento della popolazione anziana).
      Sul fronte dell'attività editoriale, poi, è bene ricordare che il settore si caratterizza per un gran numero di case editrici (i dati di settore ne censiscono circa 6.000) ognuna delle quali deve essere considerata vettore della nostra identità e cultura nazionali. In questo panorama produttivo estremamente variegato assume poi particolare rilevanza quel «mare magnum» di piccole e piccolissime aziende culturali che editano, nel loro catalogo, da uno a dieci titoli all'anno, e i cui cataloghi sono i più attenti alla storia, alla cultura e all'identità dei rispettivi territori. Si tratta di aziende il cui ruolo è fondamentale per il nostro pluralismo culturale così come per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle specifiche identità e vocazioni territoriali del nostro complesso e articolato Paese.
      La presente proposta di legge è composta da 16 articoli.
      L'articolo 1 istituisce il Centro del libro e della lettura, il nuovo organismo, posto all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali, ma dotato di ampia autonomia, al quale affidare il coordinamento delle politiche a favore della lettura nel nostro Paese.
      L'articolo 2 istituisce un Comitato composto dai rappresentanti delle varie amministrazioni con competenza in materia e da rappresentanti degli operatori del settore, cui sono affidate funzioni consultive e di indirizzo dell'attività del Centro.
      L'articolo 3 istituisce la Festa nazionale del libro e della lettura, la cui durata è stabilita in una settimana, periodo nel quale sono incrementati gli sforzi e le iniziative legati alla promozione della lettura.
      Gli articoli da 4 a 6 riorganizzano gli istituti di sostegno alla produzione editoriale finalizzati a favorire l'innovazione tecnologica delle aziende, la realizzazione di opere di elevato valore culturale e l'accesso al credito per la piccola editoria. L'articolo 7 detta misure finalizzate a rinforzare il sistema bibliotecario nazionale, mentre l'articolo 8 propone forme di sostegno per gli autori e per i traduttori.
      L'articolo 9 dispone nuove norme volte a innovare e a rendere più pratiche le modalità di utilizzo della riproduzione di opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali.
      L'articolo 10 dispone uno stanziamento per favorire le iniziative di promozione culturale realizzate dalle librerie.
      L'articolo 11 detta norme per l'istituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico e privato che avrà il compito di favorire la diffusione del libro e degli autori italiani all'estero.
      Sempre al fine di favorire la diffusione dei libri in italiano al di fuori dei nostri confini, l'articolo 12 prevede l'istituzione di un contributo per le spese di spedizione dei libri italiani all'estero.
      L'articolo 13 riequilibra l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) tra prodotti editoriali, allineando l'IVA sui libri a quella sui giornali ed eliminando l'assurda sperequazione fiscale tra i libri venduti nelle librerie e quelli venduti in abbinamento editoriale a periodici.
      L'articolo 14 detta norme fiscali a favore di autori e traduttori.
      L'articolo 15 prevede che i provvedimenti del Governo che incidono sui costi di spedizione dei libri siano adottati con il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Centro del libro e della lettura).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro del libro e della lettura, di seguito denominato «Centro», al quale è demandata l'esecuzione delle politiche nazionali a favore della lettura e dell'editoria libraria e multimediale.
      2. Il Centro è diretto da un dirigente di livello generale.
      3. Con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'autonomia organizzativa, scientifica e amministrativa del Centro.
      4. Il Centro:

          a) organizza e promuove, anche in collaborazione con altri Ministeri, con le regioni e con gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura;

          b) coordina l'esecuzione degli interventi del Governo volti a favorire la promozione del libro italiano all'estero;

          c) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

          d) gestisce gli aiuti pubblici alla produzione editoriale nazionale, alla diffusione del libro italiano e degli autori italiani all'estero, alla promozione della lettura;

          e) favorisce la pubblicazione in qualsiasi formato, anche in collaborazione con

 

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privati, di bibliografie, cataloghi e repertori;

          f) sostiene programmi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale rivolti agli operatori professionali del libro realizzati da qualificati soggetti pubblici e privati;

          g) valorizza qualificati progetti e attività di promozione della lettura svolti da istituzioni, biblioteche, scuole e altri organismi pubblici e privati non a scopo di lucro, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle persone ospitate in strutture di rieducazione o in stato di disagio sociale;

          h) incentiva l'attività di autori e traduttori, anche attraverso la concessione di borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere letterarie e di saggistica, purché non pubblicate a loro spese;

          i) svolge compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

              1) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

              2) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

              3) studia l'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, i comportamenti di acquisto e il settore editoriale in generale;

              4) raccoglie e diffonde informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali, nonché sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero.

      5. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle sue funzioni, al Centro sono assegnati il personale e le strutture dell'Istituto per il libro che è, conseguentemente,

 

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soppresso. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina con proprio decreto il trasferimento al Centro delle risorse e delle strutture assegnate ai sensi del presente comma.
      6. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4 è costituito un fondo aggiuntivo, cui sono attribuiti 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.
(Comitato direttivo per la promozione del libro e della lettura).

      1. Nell'ambito del Centro è istituito il Comitato direttivo per la promozione del libro e della lettura in Italia e all'estero, di seguito denominato «Comitato», i cui membri, nominati dal Ministro per beni e le attività culturali, durano in carica quattro anni. Il presidente del Comitato è scelto tra illustri personalità dell'editoria e della cultura italiana e il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta.
      2. Del Comitato, oltre al presidente, fanno parte:

          a) il direttore del Centro;

          b) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) un rappresentante della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

          d) un rappresentante della Direzione generale per la promozione degli scambi del Ministero delle attività produttive;

          e) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

          f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          g) un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

          h) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

 

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lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          l) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

          m) un rappresentante dell'associazione di categoria degli editori librari più rappresentativa in ambito nazionale;

          n) un rappresentante dell'associazione di categoria dei librai più rappresentativa in ambito nazionale;

          o) un rappresentante dell'associazione professionale dei bibliotecari più rappresentativa in ambito nazionale;

          p) un rappresentante dei sindacati degli autori più rappresentativi in ambito nazionale.

      3. Il Comitato è organo consultivo tecnico e documentale del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di politiche editoriali e del Ministero degli affari esteri per le politiche di promozione delle libro italiano all'estero. In tale funzione, può elaborare proposte per rendere più efficaci le politiche per la promozione del libro e della lettura ed esprime pareri sulle iniziative legislative che riguardano il settore. Il Comitato definisce gli indirizzi generali del Centro, ripartisce il fondo di cui all'articolo 1, comma 6, tra le diverse finalità del Centro, svolge funzione consultiva a favore del Centro su tutte le altre attività del Centro stesso e promuove il coordinamento dell'azione dei vari Ministeri in materia di promozione del libro e della lettura.

Art. 3.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata

 

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«Festa». La data della Festa è stabilita, annualmente, dal Comitato e comunque entro il 30 marzo dell'anno precedente e la sua durata è fissata in una settimana.
      2. Nel corso della settimana in cui è celebrata la Festa, il Centro, avvalendosi della consulenza del Comitato e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, organizza o contribuisce a realizzare, su tutto il territorio nazionale, iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura.
      3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, il Centro:

          a) contribuisce alle spese per la realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni aventi carattere nazionale;

          b) offre supporto e consulenza per l'organizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate sul territorio nazionale da regioni, enti locali, scuole, biblioteche e altri enti pubblici e privati stimolando la cooperazione e lo scambio di buone pratiche e competenze;

          c) promuove e pubblicizza, mediante apposite campagne sui principali mezzi di comunicazione e attraverso la rete INTERNET, la Festa nonché le iniziative organizzate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 4.
(Misure di sostegno e agevolazioni in favore dell'innovazione tecnologica).

      1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali, alle librerie e alle imprese di distribuzione libraria e di distribuzione di contenuti e diritti digitali che hanno effettuato o effettuano investimenti in strutture situate nel territorio dello Stato tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli investimenti devono riguardare la progettazione,

 

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l'acquisto, l'installazione e il potenziamento di:

          a) attrezzature tecniche e informatiche destinate alla redazione, alla composizione elettronica o all'impaginazione, impianti di fotocomposizione, sistemi di pre-stampa guidati da calcolatori elettronici e di teletrasmissione, sistemi di stampa su richiesta;

          b) sistemi informatici per la gestione integrata dei contenuti editoriali e sistemi per la vendita dei contenuti elettronici in formato digitale, inclusi sistemi di protezione e di commercio dei diritti d'autore;

          c) sistemi di commercio elettronico di libri e di altri prodotti multimediali o di vendita per via telematica di contenuti editoriali;

          d) sistemi informatici di gestione del magazzino;

          e) sistemi per la trasmissione di informazioni bibliografiche, di ordini commerciali e di fatturazione assistiti da elaboratore;

          f) sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati commerciali e di vendita;

          g) digitalizzazione di archivi di testi o di immagini, inclusi i cataloghi storici;

          h) programmi applicativi, congiuntamente o disgiuntamente dalle relative apparecchiature elettroniche o attrezzature tecniche.

      2. Negli investimenti di cui al comma 1 sono altresì inclusi i costi per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosiuto per un importo pari al 3 per cento del costo sostenuto dall'impresa con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è stato effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
      4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia

 

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e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito di imposta, le procedure di controllo, le motivazioni per la revoca totale o parziale dei benefìci e l'applicazione delle sanzioni.
      5. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; esso non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettanti; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
      6. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Art. 5.
(Misure di sostegno e agevolazioni in favore dell'innovazione editoriale delle opere di elevato valore culturale).

      1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento per gli investimenti di cui al comma 2 alle imprese produttrici di libri e prodotti multimediali che presentano spiccate caratteristiche innovative e qualitative con riferimento all'esclusività del carattere culturale del contenuto, al rigore scientifico nella metodologia e nella trattazione degli argomenti, alla statura culturale dell'autore o del curatore dell'opera, del comitato scientifico e dei collaboratori e che sono caratterizzate da almeno uno dei due seguenti requisiti:

          a) un ciclo produttivo di media e lunga durata;

          b) un ciclo commerciale di media e lunga durata necessario alla diffusione.

      2. Sono ammessi all'agevolazione di cui al comma 1 gli investimenti, effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006

 

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e il 31 dicembre 2008, che riguardano esclusivamente:

          a) la progettazione e l'ideazione editoriali;

          b) la traduzione;

          c) la digitalizzazione di contenuti;

          d) l'acquisto di diritti di edizione o di riproduzione dei materiali iconografici;

          e) la lavorazione redazionale.

      3. I programmi finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 devono contenere indicazioni analitiche su:

          a) gli elementi di innovazione e di spiccata qualità del prodotto editoriale per il quale si richiede l'agevolazione;

          b) i tempi del ciclo produttivo e di commercializzazione;

          c) la situazione patrimoniale ed editoriale dell'impresa.

      4. L'applicazione del credito d'imposta è subordinata all'approvazione da parte di una commissione appositamente costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il regolamento di cui al comma 5.
      5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi. Con lo stesso regolamento il Ministro per i beni e le attività culturali nomina la commissione valutatrice di cui al comma 4, che deve prevedere la presenza di esperti esterni e di rappresentanti delle categorie interessate.
      6. La commissione istituita ai sensi del comma 5 può accogliere domande di contributo

 

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fino a un onere massimo a carico del bilancio dello Stato pari a 3 milioni di euro annui.
      7. Dalle agevolazioni previste dal presente articolo sono escluse le opere edite dallo Stato, da enti pubblici, da istituti finanziari o di credito, da imprese non editoriali nonché le opere pubblicate da imprese editoriali che comunque usufruiscono di altri contributi pubblici erogati in favore delle medesime opere.
      8. L'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

Art. 6.
(Misure per facilitare l'accesso al credito della piccola editoria indipendente).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di garanzia e per le agevolazioni al credito delle piccole case editrici indipendenti, con le seguenti finalità:

          a) concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti di durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria a favore di piccole case editrici librarie e multimediali indipendenti;

          b) fornitura di garanzie fidejussorie sui finanziamenti di cui alla lettera a).

      2. I contributi in conto interessi e le garanzie fidejussorie di cui al comma 1 sono concessi a favore di progetti presentati da piccole case editrici librarie o multimediali indipendenti caratterizzati da originalità e innovatività editoriali e da sostenibilità economica nel medio periodo. I progetti devono contenere una chiara descrizione degli obiettivi di breve e medio periodo al fine di facilitare la loro valutazione e il loro monitoraggio nel tempo.
      3. Il finanziamento ammesso ad agevolazione ai sensi dei commi 1 e 2, che non può in ogni caso eccedere i 100.000 euro per impresa, riguarda le spese strettamente

 

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connesse alla realizzazione del progetto editoriale, con particolare riferimento a:

          a) acquisto di diritti patrimoniali d'autore su qualsiasi tipologia di opera, ivi compreso l'acquisto dei diritti di sfruttamento di cataloghi editoriali esistenti da integrare nei piani editoriali dell'impresa;

          b) direzione, progettazione e curatela editoriale delle opere facenti parte del piano editoriale presentato;

          c) traduzione, localizzazione e adattamento di contenuti sia verso l'italiano sia dall'italiano verso altre lingue e culture;

          d) digitalizzazione di contenuti e di informazioni;

          e) acquisizione di servizi editoriali.

      4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi.

Art. 7.
(Sostegno alle biblioteche pubbliche statali e scolastiche).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, destina parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, al finanziamento di progetti presentati da biblioteche pubbliche statali o da biblioteche scolastiche volti a:

          a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

 

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          b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

          c) formare il personale e garantire il suo periodico aggiornamento;

          d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

      2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
      2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Revisione delle tariffe e degli adempimenti per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere

 

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del Comitato e di altri potenziali utilizzatori, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il nuovo tariffario e le modalità relative alla riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali pubbliche.
      2. Il nuovo tariffario adottato ai sensi del comma 1 tiene conto, in particolare, della finalità di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso l'edizione di libri e di prodotti digitali effettuata anche da privati fissando compensi per la cessione dei diritti di riproduzione delle opere idonei all'attuazione di tale finalità.
      3. Allo scopo di ridurre i costi di transazione relativi all'acquisizione dei diritti di riproduzione delle opere, con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce procedure semplificate per consentire ai richiedenti di accedere al patrimonio culturale detenuto dallo Stato attraverso un apposito ufficio incaricato della gestione di tali diritti.

Art. 10.
(Misure di sostegno alla funzione culturale delle librerie).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, destina parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, per il finanziamento di misure di sostegno alla funzione culturale delle librerie.
      2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati a progetti che garantiscano una maggiore diffusione del libro e della lettura e in particolare:

          a) a iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate da librerie;

          b) alla promozione di studi e di ricerche sul mercato delle librerie e sulla distribuzione del libro;

          c) alla promozione di programmi e corsi di formazione e di aggiornamento per operatori delle librerie, della promozione

 

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e della distribuzione nonché di programmi di formazione di nuova imprenditorialità nei medesimi ambiti;

          d) all'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, o nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato in relazione alla popolazione residente;

          e) alla ristrutturazione di librerie o all'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative;

          f) ad iniziative a tutela delle librerie storiche.

      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo.

Art. 11.
(Costituzione della società per azioni «Cultura Italia»).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni «Cultura Italia», di seguito denominata «società», con un capitale sociale di 1.000.000 di euro.
      2. Ai fini delle sottoscrizione, il 50 per cento delle azioni della società è offerto:

          a) alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) alla associazioni di categoria rappresentative degli editori italiani,

          c) a fondazioni bancarie, enti e associazioni senza scopo di lucro che hanno

 

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tra gli obiettivi statutari la promozione culturale.

      3. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati nella prima assemblea della società, che il Ministro per i beni e le attività culturali convoca entro un mese dalla data di costituzione della società ai sensi del comma 1. Lo statuto della società deve comprendere:

          a) la definizione degli scopi sociali limitata alla promozione del libro e dei prodotti multimediali italiani all'estero;

          b) l'espressa previsione della presenza paritetica nel consiglio di amministrazione della componente pubblica e di quella privata;

          c) l'espressa previsione che la gestione operativa della società è affidata alla componente privata con assegnazione, alla componente pubblica, di effettivi poteri di controllo.

      4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
      5. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
      6. È autorizzata l'assegnazione alla società di un fondo annuo di 4.000.000 di euro per lo sviluppo di attività di promozione del libro e dei prodotti multimediali italiani in Italia e all'estero, incluse le spese per la partecipazione a fiere e ad eventi di carattere internazionale; per la pubblicizzazione di strumenti e contributi, generali o specifici; per le iniziative di natura promozionale e pubblicitaria ritenute utili come sostegno all'export di prodotti editoriali e alla vendita di diritti all'estero.
      7. A decorrere dal 2010 la concessione dei contributi di cui al comma 6 è vincolata alla capacità della società di raccogliere ulteriori fondi tramite contributi da

 

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parte di soggetti diversi dai soci della componente pubblica, compartecipazioni ai costi delle iniziative da parte dei beneficiari o vendita di servizi alle imprese connessi alle attività statutarie, per una somma almeno pari al 25 per cento dei contributi di cui al citato comma 6, al netto dei premi e dai contributi per le traduzioni previsti dal comma 8. Qualora tali ricavi risultino inferiori alla quota stabilita, i contributi di cui al comma 6 sono ridotti proporzionalmente.
      8. La società promuove inoltre la traduzione all'estero di opere italiane di letteratura e di saggistica, con particolare riguardo alla produzione contemporanea, anche attraverso premi e contributi per le traduzioni concessi a editori stranieri che hanno regolarmente acquisito i diritti da editori italiani e mediante interventi di sostegno alla traduzione di parti di opere a fini promozionali.
      9. La società realizza o sostiene la diffusione di opere, repertori e strumenti, anche in formato elettronico, giudicati essenziali per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.

Art. 12.
(Contributi alle spese di spedizione dei libri italiani all'estero).

      1. Al fine di promuovere la presenza dell'editoria italiana all'estero il Ministero per i beni e le attività culturali concede alle imprese editoriali e agli intermediari commerciali un contributo pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per la spedizione e il trasporto di libri e di prodotti multimediali italiani all'estero.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato, le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla

 

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forma della domanda di contribuzione e alle definizioni di libro e prodotto multimediale italiani.

Art. 13.
(Disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto).

      1. Il secondo periodo dell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitariamente a supporti integrativi o ad altri beni».

Art. 14.
(Norme a favore di autori e traduttori di opere librarie e multimediali e per la promozione dei diritti su opere italiane all'estero).

      1. Gli accantonamenti sul fondo di cui all'articolo 11, comma 6, relativi ad anticipi versati ad autori o a loro aventi causa per diritti d'autore su opere librarie sono detraibili dal reddito delle imprese editoriali interessate purché il fondo medesimo non superi in ciascun anno il 90 per cento dell'ammontare residuo di detti anticipi.
      2. I redditi derivanti da cessioni all'estero di diritti d'autore su opere librarie e multimediali italiane concorrono a formare il reddito delle imprese editoriali nella misura ridotta del 50 per cento.

Art. 15.
(Tariffe postali).

      1. I provvedimenti regolamentari e amministrativi del Governo che incidono sulle tariffe postali pagate dagli editori librari e multimediali per la spedizione di libri e di

 

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altri prodotti editoriali nonché dei cataloghi per la vendita per corrispondenza di tali prodotti sono emanati con il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali e sentito il parere del Comitato.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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