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PDL 1524

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1524



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BIANCHI

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elezione a parlamentare

Presentata il 31 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema del rinnovo e dell'alternanza della classe dirigente è di stretta attualità. L'analisi sociologica qualifica il fenomeno con il termine di «gerontocrazia». Nel linguaggio giornalistico si parla di «sindrome di attaccamento al potere» e di «cristallizzazione delle istituzioni».
      Al di là di ogni definizione formale, il dibattito sulla longevità della classe dirigente investe la generalità dei ruoli in cui si dispiega l'operare nel nostro Paese, dagli incarichi di vertice nelle aziende private, alle gerarchie nelle Forze armate, alle docenze nel mondo accademico. Settori vitali caratterizzati, nelle fasi iniziali, da una certa lentezza nell'avanzamento dei percorsi professionali e, nelle fasi consolidate, da un pervicace arroccamento nelle posizioni ottenute.
      Non fa eccezione il mondo politico-istituzionale che denota una forte resistenza al cambiamento a dispetto della presenza di un'emergente schiera di giovani sensibili alle problematiche della gestione della cosa pubblica e degli interessi generali, in questo confortati da una specifica preparazione frutto dell'alta formazione accademica e delle esperienze sul campo.
      Le statistiche che emergono dall'elaborazione dei dati delle elezioni politiche dello scorso 9 aprile confermano un tendenziale invecchiamento della classe politica nazionale.
      Dal 1994 ad oggi la distribuzione dei senatori per età ha segnato un progressivo incremento della soglia: nella XII legislatura l'età media era di 54,08 anni, nella XIII di 54,95 anni, nella XIV di 56,11 anni;
 

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infine, nell'attuale legislatura, il dato si attesta a 57,70, il più alto mai registrato negli ultimi venti anni.
      Questa analisi deve essere letta insieme al dato della diminuzione del numero dei senatori nella fascia di età 40-49 anni (106 nella XIII legislatura, 87 nella XIV e 64 nella XV) e dell'aumento delle presenze a Palazzo Madama per gli over 70 (24 nella XIII legislatura, 26 nella XIV, 35 nella XV).
      Sia pure con accenti minori, anche alla Camera dei deputati si registra una sensibile inerzia nel ricambio dei suoi componenti, come si evince dalla diminuzione del numero dei deputati eletti per la prima volta (266 in questa legislatura contro i 285 nuovi neo-parlamentari nella XIV) e dalla loro età media, pari a 51,6 anni.
      La lettura complessiva di questo quadro impone una riflessione puntuale sulle misure da adottare per agevolare la fluidità dei percorsi e l'alternanza della classe dirigente politica.
      Non senza fare una premessa storica. L'attuale situazione di crisi osmotica tra la vecchia e la nuova classe dirigente è un fenomeno, non recente, che affonda le sue radici nella essenza del concetto di «istituzione» come inveterato nella cultura nazionale. L'esperienza ha spesso mostrato che il mandato istituzionale veniva inteso non già in termini di «servizio», ma come «esercizio di una professione»; in tale ottica erano normali, e per certi versi giustificabili, percorsi politico-istituzionali particolarmente estesi, talvolta autoreferenziali.
      Da queste premesse, in un'ottica di apertura al nuovo e sensibilità al tema dell'alternanza generazionale, nasce l'idea di una proposta di legge costituzionale che preveda una norma di rottura, l'introduzione di un limite massimo di età per l'eleggibilità a parlamentare.
      La Costituzione prevede un limite minimo per l'elezione a parlamentare: il compimento del venticinquesimo anno di età per gli aspiranti deputati (articolo 56) e del quarantesimo anno di età per i senatori (articolo 58).
      Il presente progetto di legge costituzionale intende introdurre il limite di sessantotto anni per la eleggibilità sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.
      Il «sistema-Italia» è una realtà molto articolata, che sta attraversando una fase di particolare travaglio nella realizzazione delle riforme imposte dall'avanzare del tempo moderno e che si rendono necessarie per legare il nostro Paese alle dinamiche virtuose di crescita e di competitività globale.
      In tale esigenza di rinnovamento è indispensabile il contributo di nuove energie, fresche e desiderose di mettersi al servizio della comunità nazionale. Dall'alternarsi di tali contributi e dai dibattiti che ad ogni livello ne conseguono possono nascere gli stimoli e le indicazioni per portare a maturazione la stagione del riformismo nel nostro Paese.
      Di questa alternanza abbiamo già avuto sentore nelle fasi della preparazione delle liste dei candidati alle ultime elezioni politiche, quando alcuni partiti, a costo di assumere posizioni forti e con le dovute eccezioni per i leader nazionali, hanno introdotto lo sbarramento del numero dei mandati già assolti. Tale fenomeno va letto nell'ottica del cambiamento; rinnovamento che diviene più maturo con le norme previste dalla presente proposta di legge costituzionale, la cui lettura deve andare ben oltre l'introduzione del limite massimo di età per l'eleggibilità a parlamentare.
      Invero tale limite vuole essere il segnale della richiesta di una discontinuità con il passato modo di intendere la fase politico-istituzionale della vita di ogni elettore. Il mandato parlamentare deve recuperare il ruolo nobile di incubatore delle idee migliori per accogliere le istanze che provengono dalla società civile. È utile un costante ricambio degli uomini nelle istituzioni perché la continua circolazione di idee e prospettive migliora la qualità del dibattito incardinato presso gli organi decisori per trovare soluzioni alle legittime aspettative del mondo civile, caratterizzato, sempre più, da dinamiche incessanti che richiedono, del pari, sensibilità e capacità di rappresentazione del medesimo tenore.
 

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      Nella nuova ottica di intendere il «servizio politico», la fase della politica attiva, già in corso d'opera e a prescindere dalla sua cessazione per il numero delle legislature maturate o per il raggiungimento dei limiti di età, deve comprendere, in uno, anche il forte impegno nella costruzione delle future leve nei think tank, pensatoi dove le esperienze consolidate siano messe a servizio della formazione delle nuove sensibilità in vista dell'elaborazione di policy sui temi economici, politici, sociali e culturali.
      La presente proposta di legge ha natura costituzionale, dovendo modificare gli articoli 56 e 58 della Costituzione nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'età minima per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Essa si compone di due articoli, che modificano le disposizioni degli articoli 56 e 58 della Costituzione, prevedendo, come già detto, l'introduzione del limite massimo di sessantotto anni di età per l'eleggibilità a parlamentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i sessantotto anni».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i quaranta e i sessantotto anni».


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