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PDL 1139

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1139



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Riordino del sistema dell'istruzione musicale

Presentata il 15 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi!

La situazione della didattica musicale in Italia prima del 1999.

      Non si può aprire un serio discorso sulla riforma degli studi musicali in Italia senza tratteggiare, sia pur brevemente, un quadro esauriente della situazione precedente.
      Nell'aprile 1994 è stata riordinata integralmente la legislazione scolastica italiana che, a seguito di numerosissime modifiche e aggiornamenti, consisteva in un ginepraio di leggi e normative applicative molto complesse. Con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», si è voluto raccogliere in un testo unico tutta la legislazione in vigore. Ciò chiaramente ha riguardato anche il settore musicale.
      L'insegnamento della musica in Italia, fino al 1999, era caratterizzato dal permanere di un doppio canale di formazione musicale: da una parte la formazione musicale professionale, appannaggio dei conservatori di musica, dall'altra la formazione musicale non professionale, o «educazione musicale», impartita dalla scuola dell'obbligo, dall'istituto magistrale e dalla scuola magistrale. Secondo il programma ministeriale dell'epoca, «l'educazione musicale di base non intende avviare alla formazione di futuri musicisti, ma fornire un primo livello di alfabetizzazione nel campo dei suoni». L'obiettivo era dunque una familiarizzazione generale con il mondo della musica, cui veniva riconosciuto un valore educativo; al contrario, l'obiettivo dei conservatori era (ed è) formare musicisti professionisti (concertisti,

 

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professori d'orchestra, cantanti e compositori).
      Per quanto riguarda la scuola elementare, la materia di studio era l'«educazione al suono e alla musica», che con la riforma del 1985 è stata affidata a uno degli insegnanti componenti il team della classe. All'insegnante di musica non era richiesta alcuna qualifica aggiuntiva, oltre alla preparazione fornitagli dall'istituto magistrale o (per la scuola materna) dalla scuola magistrale. L'orario era mediamente di due ore settimanali.
      Nella scuola media, la materia era denominata «educazione musicale», era affidata a docenti in possesso di diploma di conservatorio o di laurea in musicologia. Obiettivi e programmi (come nella scuola elementare) non erano molto particolareggiati e lasciavano uno spazio pressoché totale all'insegnante.
      La scuola magistrale, triennale, preparava esclusivamente all'insegnamento nella scuola materna. Il corso di musica intendeva offrire una conoscenza basilare della musica e del repertorio vocale relativo alla prima infanzia. L'istituto magistrale, quadriennale, preparava alla professione di maestro elementare. L'insegnamento della musica veniva impartito solo per un'ora settimanale, cercando di rivolgere la propria attenzione alle metodologie più appropriate per l'età scolare. Entrambi gli istituti non riuscivano comunque a superare nei programmi e nella vita scolastica la didattica musicale nozionistica di stampo ottocentesco, fatta di «nominalismo, solfeggismo e aritmeticismo» (Colariz).
      In nessuna di queste scuole era previsto lo studio di uno strumento musicale (tranne per i rudimenti di flauto dolce che si impartiscono alla scuola media): lo studio di uno strumento o del canto non era evidentemente considerato formativo.
      Un discorso a parte va fatto per l'università, in cui lo studio della musica è presente soltanto a livello teorico (ad esempio, i corsi di laurea in discipline della musica e in musicologia, afferenti alle facoltà di lettere e filosofia).
      La formazione musicale professionale, come detto, avveniva esclusivamente nei conservatori di musica, cui si devono aggiungere gli istituti musicali pareggiati ai conservatori (per lo più provinciali o comunali), le scuole civiche (anch'esse comunali o provinciali), fiorite un po' dappertutto nel tentativo di soddisfare la grande richiesta di istruzione musicale, e le scuole e le accademie private. I conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati rilasciavano quello che allora era l'unico titolo musicale professionale (per strumento, canto, composizione, eccetera): il diploma. Ai conservatori si accedeva mediante esame di ammissione, con parametri di età variabili a seconda del corso prescelto. La durata dei corsi era anch'essa variabile a seconda dello strumento: si andava dai cinque anni del canto ai sei-sette degli strumenti a fiato e del contrabbasso, ai nove dell'arpa, ai dieci di pianoforte, chitarra, archi, composizione. L'ordinamento dei conservatori, regolato da norme vetuste (si pensi ai programmi, che risalivano al 1930), mirava a curare una preparazione semplicemente tecnico-professionale dello studente. Il fine esplicito dei conservatori era quello di preparare concertisti o compositori. Non era presente (fino agli anni '70) alcuna scuola di didattica. La formazione culturale restava affidata alla scuola, essendo ammessa la doppia frequenza scuola-conservatorio o università-conservatorio. Ma l'allievo del conservatorio poteva, una volta terminata la scuola dell'obbligo, proseguire gli studi solo al conservatorio.

I problemi.

      Possiamo dire che non c'era settore istituzionale e culturale italiano ed europeo che non lamentasse la totale inadeguatezza della struttura didattica musicale italiana, tant'è che negli ultimi quaranta anni sono stati più volte annunciati radicali interventi, mai attuati fino al 1999 (riforma dei conservatori e delle accademie).
      Problema prioritario era innanzitutto la non ben definita collocazione istituzionale

 

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dei conservatori. Essi non erano università e il diploma non era una laurea. Ciò faceva sì che il nostro titolo non fosse riconosciuto (o fosse riconosciuto solo parzialmente) in Europa, e che i nostri studenti, una volta all'estero, dovessero frequentare di nuovo le università straniere. D'altra parte il diploma di conservatorio non era neanche un diploma di scuola media superiore, e dunque non dava accesso all'università. Chi voleva accedere all'università doveva avere anche un diploma di scuola media superiore. Il diploma, in fin dei conti, non aveva un valore chiaro e spendibile. Se a ciò aggiungiamo che le università curavano (e curano) la sola formazione teorica (storia della musica, paleografia musicale, estetica, eccetera), possiamo comprendere come in Italia fosse ancora (purtroppo) ben viva la distinzione tra musica teorica e musica pratica che ci trasciniamo fin dall'antica Grecia: da Platone, attraverso il teorico medievale Severino Boezio fino a Benedetto Croce e Giovanni Gentile (XX secolo), la «cultura» coincideva con la speculazione astratta. Boezio, per esempio, non riconosceva all'esecutore (strumentista o cantor) nemmeno la qualifica di musicus, poiché musicus era colui che manteneva un rapporto intellettuale e non pratico con la musica. In questa visione ciò che è pratico non è cultura ma techné, arte nel senso di mestiere, arte dell'artigiano. La preparazione italiana era dunque sempre monca: il musicista italiano poteva non essere colto (se non si preoccupava di darsi una cultura da sé); il musicologo italiano poteva non conoscere la musica (se non si preoccupava di conoscerla da sé).
      La doppia scolarità (frequenza contemporanea scuola-conservatorio) provocava un'ulteriore, grave conseguenza: l'abbandono scolastico. Frequentissimi erano gli studenti di conservatorio che si fermavano alla licenza media, senza proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore.
      Come accennato, il diploma di conservatorio, unico titolo musicale professionale, era finalizzato a formare musicisti professionisti, e non didatti. L'immobilismo dei programmi dei conservatori si rifletteva anche sull'insegnamento dell'educazione musicale: i docenti di educazione musicale nella scuola non avevano altra preparazione didattica che quella curata da sé al di fuori della scuola pubblica.
      La fortissima richiesta di formazione musicale strumentale o vocale non necessariamente professionalizzante, non curata dalla scuola pubblica, unita a motivazioni concomitanti di ordine politico, ha causato un aumento esponenziale del numero dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati. Ciò ha portato almeno due conseguenze: 1) lo snaturamento dei conservatori, che da scuole destinate a formare una élite di musicisti professionisti, diventano scuole di massa destinate in massima parte a dare una semplice formazione di base (senza avere però né la vocazione, né le competenze, né l'ordinamento o i programmi adeguati allo scopo) ad allievi che abbandoneranno gli studi musicali dopo pochi anni; 2) la crescita esponenziale del numero dei diplomati, senza alcuno sbocco sul mercato artistico-professionale o didattico, che ha creato una gravissima situazione di disoccupazione o di diversa occupazione (si pensi all'ingolfamento delle graduatorie di educazione musicale nella scuola media, o all'impressionante numero di musicisti diplomati che opta per l'insegnamento di sostegno o per altri tipi di lavoro).
      Volendo tentare una summa, avevamo in Italia un sistema della formazione musicale professionale (conservatori e istituti pareggiati) chiuso in se stesso, impermeabile a ogni innovazione, fermo ai programmi e all'impostazione strutturale e culturale dei primi decenni del '900, totalmente avulso dalla realtà culturale, musicale e didattica nazionale e internazionale e inadeguato persino a supportare la nuova funzione richiestagli di semplice formazione musicale non professionale. Dall'altra parte, avevamo e abbiamo ancora un sistema dell'educazione musicale (scuole pubbliche) caratterizzato da una certa evoluzione nei programmi, ma che si ostina a non considerare formativo lo
 

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studio di uno strumento musicale e si avvale di docenti cui non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica (materne, elementari) o cui non è richiesta alcuna preparazione didattica specifica (medie e magistrali).

Tentativi di riforma: la scuola.

      La «scuola media a indirizzo musicale», nata in via sperimentale nel 1979, aggiornata con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 e ricondotta a ordinamento con la legge 3 maggio 1999, n. 124, offre per la prima volta la possibilità dello studio di uno strumento musicale e della teoria e solfeggio al di fuori di un conservatorio (e a fini non professionalizzanti, ma educativi). Il decreto del 1996 afferma, tra l'altro, che tale esperienza «deve trovare ulteriore, progressiva diffusione sul territorio, allo scopo di soddisfare in maniera sempre più estesa e adeguata la crescente richiesta di fruizione della cultura musicale da parte delle giovani generazioni, attraverso un modello organizzativo che, assorbendo altre esperienze, consenta un approccio più idoneo e ordinato al fatto musicale inteso nella sua globalità». L'ammissione al corso avviene per esame, con una prova attitudinale svolta davanti a una commissione di cui fanno parte il docente di educazione musicale e i docenti di strumento. All'insegnante di educazione musicale è affidato l'insegnamento di teoria e solfeggio, e gli allievi che frequentano il corso hanno diritto a un'ora individuale di strumento alla settimana. Ciò non varia l'orario delle altre materie scolastiche, dal momento che gli insegnamenti musicali (pur essendo curriculari) sono svolti nel pomeriggio, al di fuori dell'orario normale delle lezioni. I docenti devono essere in possesso del diploma specifico di conservatorio, e sono immessi in una graduatoria provinciale per la cui compilazione si guarda anche ai titoli artistico-professionali posseduti, secondo una tabella ministeriale definita «provvisoria», ma ancora in vigore. Non è richiesta alcuna preparazione didattica specifica per gli insegnanti.
      I «licei musicali sperimentali» nascono a metà degli anni '70 come sperimentazione interna ai conservatori di musica, con lo scopo manifesto di permettere agli allievi di conservatorio che finivano la scuola media di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore. Qualcosa di simile si era già fatto, circa un decennio prima, con l'istituzione delle scuole medie annesse ai conservatori. In qualche caso (davvero sporadico) la sperimentazione ha riguardato qualche istituto esterno al conservatorio, che alla fine del quinquennio rilasciava il diploma di «maturità artistica ad indirizzo musicale», equipollente a qualunque altro diploma di scuola secondaria superiore. L'obiettivo principale dell'istituzione del liceo musicale sperimentale è stato quello di comporre il divario tra professionalità musicale e formazione culturale, con l'inserimento nel curriculum di studi di discipline di carattere storico, letterario, artistico, scientifico, non previste dal curriculum tradizionale dei conservatori. In questo modo l'istituzione del liceo musicale sperimentale veniva a colmare una lacuna negli studi musicali e a risolvere alcune gravi difficoltà, come la frequenza di un doppio ordine di studi (scuola secondaria e conservatorio) o, peggio, l'abbandono degli studi scolastici dopo la terza media per frequentare il solo conservatorio.
      Nel 1999 il Ministero della pubblica istruzione istituisce i cosiddetti «laboratori musicali» nelle scuole di ogni ordine e grado. A circa 400 scuole italiane è concesso un finanziamento una tantum (in media 40 milioni delle vecchie lire) utilizzabile per l'acquisto di strumenti e attrezzature musicali. Sfogliando le circolari ministeriali e i documenti prodotti dal cosiddetto «gruppo di lavoro» costituito presso il Ministero per la creazione dei laboratori, si può constatare come il laboratorio musicale sia pensato sostanzialmente in senso fisico come «luogo in cui fare musica», ossia luogo permanentemente attrezzato e adibito affinché studenti e docenti vi si riuniscano e facciano

 

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concretamente musica assieme. Viene dunque sottolineato il ruolo attivo e creativo del discente che non deve limitarsi a «ricevere» insegnamenti, ma deve «fare» musica, pur se guidato e coadiuvato dal docente.

Tentativi di riforma: la formazione dei docenti.

      L'istituzione, dapprima in via sperimentale, poi ordinaria, di nuovi corsi nei conservatori (o l'innovazione di quelli tradizionali) è stato l'unico modo, fino alla riforma del 1999, per cercare di svecchiare strutture e programmi troppo vetusti e obsoleti. Mentre le sperimentazioni sugli insegnamenti tradizionali (ad esempio: pianoforte, composizione, eccetera) sono state ristrette a pochissimi conservatori (Milano tra questi), diffusione ben maggiore hanno avuto i corsi di nuova istituzione (si pensi allo studio degli strumenti antichi, del jazz, della musica elettronica e così via). Tra i corsi di nuova istituzione merita la nostra attenzione il corso di «didattica della musica», nato una trentina di anni fa, poiché esso rappresenta una novità dirompente nei conservatori italiani: per la prima volta, infatti, nel conservatorio nasce un corso dedicato alla formazione dei didatti e, cosa ancora più importante, si riconosce ad esso valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola. Si trattava di un corso post-diploma, quindi sempre in qualche maniera legato alla vecchia logica dell'insegnamento conservatoriale, ma imperniato su materie eminentemente pedagogico-musicali; per la sua giovane età esso ha potuto giovarsi dell'apporto delle migliori e più recenti esperienze didattiche maturate soprattutto all'estero e importate in Italia da «pionieri» della didattica corale e strumentale.
      Un'altra via adottata per la formazione dei docenti di educazione musicale è stata da ultimo la «scuola universitaria di specializzazione all'insegnamento secondario», una scuola biennale post-laurea, dalla frequenza obbligatoria, gestita dalle università e finalizzata, nei progetti del Ministero, a risolvere il problema dei concorsi e del precariato. La breve esperienza delle scuole universitarie di specializzazione, fonte di infiniti contrasti, può dirsi oramai conclusa, viste le intenzioni del Ministero di abolirle per dare valore abilitante direttamente alla laurea specialistica di secondo livello (ora «laurea magistrale») a indirizzo didattico. Per quanto riguarda espressamente le materie artistiche e musicali, le scuole di specializzazione davano a parer nostro una preparazione esclusivamente teorica e del tutto avulsa dalla realtà dell'insegnamento musicale scolastico. In seguito alla riforma in senso universitario di accademie e conservatori, saranno queste ultime istituzioni a divenire centri di formazione degli insegnanti di arte, musica e di strumento, attraverso l'istituzione di bienni superiori di secondo livello didattici abilitanti.

La riforma dei conservatori di musica.

      Dopo decenni di aspri dibattiti, con legge 21 dicembre 1999, n. 508, i conservatori di musica, insieme alle accademie, sono stati finalmente riformati ed elevati al livello universitario, sotto la comune denominazione di Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM). I diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento sono stati equiparati alla laurea dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 (naturalmente solo per chi possiede anche un diploma di scuola secondaria superiore).
      La riforma dei conservatori può dirsi a ragione il «grimaldello» attraverso cui si è finalmente scardinato l'incancrenito status quo della didattica musicale italiana (professionale e no). È la «rivoluzione imposta» (dall'Europa) che sta permettendo lo svecchiamento delle strutture e dei programmi, di tutta l'impostazione dell'insegnamento musicale, non solo nei conservatori stessi, ma anche in tutto il resto dell'istruzione nazionale.

 

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      Ma analizziamo uno ad uno gli aspetti positivi della riforma dei conservatori:

          1) i conservatori escono dal loro secolare «limbo» (scuola secondaria? scuola professionale?) per approdare alla fascia universitaria, acquistando un'autonomia pari a quella delle università, potendosi dotare di propri statuti e quindi eleggere propri organi di autogoverno (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132). Con l'equiparazione alle università di accademie e conservatori (tutte «Istituzioni di alta cultura») verrà finalmente data piena applicazione all'articolo 33 della Costituzione;

          2) i titoli rilasciati dai conservatori sono equiparati ai titoli universitari;

          3) i programmi si rinnovano e una serie di discipline teoriche si aggiungerà a quelle pratiche. L'impostazione e la struttura universitaria dei corsi dovrebbe finalmente portare alla formazione di un musicista colto e consapevole e alla formazione dei didatti, sia dell'educazione musicale che dello strumento musicale;

          4) verrà gradualmente meno la doppia scolarità. Il corso al conservatorio diventerà un vero e proprio corso universitario, accessibile (con qualche eccezione) solo ai diplomati alla scuola secondaria superiore e incompatibile con gli altri corsi di pari livello;

          5) per quanto riguarda le scuole inferiori, il passaggio dei conservatori all'università impone la creazione di una serie di scuole musicali nella fascia dell'obbligo (scuole primarie musicali, scuole secondarie di primo grado musicali, licei musicali).

      Purtroppo, a distanza di ben sette anni dalla emanazione della legge di riforma, essa non è stata ancora pienamente attuata (per la mancata emanazione dei regolamenti di attuazione); e, cosa ancor più grave, non è neanche stata avviata una riforma degli studi musicali inferiori. Detto comportamento, come è ovvio, ha vanificato le legittime aspettative delle Istituzioni e ha leso soprattutto i diritti degli studenti italiani, ancora una volta mortificati rispetto agli studenti stranieri. La competente Commissione di Bruxelles ha pertanto accolto una petizione proposta dai sindacati italiani del settore avverso il Governo italiano per l'inspiegabile ritardo nel dare esecuzione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma di accademie e conservatori di musica.

La presente proposta di legge.

      La presente proposta di legge, in linea con le direttive europee, prevede:

          a) il potenziamento dell'insegnamento della musica (didattica musicale di base) in tutte le scuole: nella scuola dell'infanzia (sei ore settimanali), nella scuola primaria (cinque ore settimanali), nella scuola secondaria di primo grado (tre ore settimanali) e di secondo grado (due ore settimanali);

          b) l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, con inizio al terzo anno;

          c) per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si prevede il ripensamento e potenziamento della scuola media a indirizzo musicale con l'istituzione della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale;

          d) per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, si prevede l'istituzione del liceo musicale. Al liceo viene riconosciuta un'ampia autonomia gestionale per l'organizzazione di spazi e di stagioni concertistiche. Il diploma dà accesso a tutti i corsi di laurea nelle università;

          e) viene sancito definitivamente e senza possibilità di equivoco il principio fondamentale della separazione, anche nella disciplina delle abilitazioni, tra didattica di base (insegnamento della musica) e didattica di indirizzo (insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza e delle discipline teoriche e storiche). La didattica musicale di indirizzo,

 

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infatti, non dà una preparazione musicale generale come la didattica musicale di base, ma si muove su un suo percorso autonomo, dando competenze musicali specifiche, che possono essere fornite esclusivamente da docenti forniti di specifiche professionalità;

          f) importantissima lacuna colmata dalla presente proposta di legge è quella relativa alla disciplina delle abilitazioni, che in Italia, purtroppo, arriva chissà perché sempre ex post, a ratificare una situazione di fatto di solito ormai irreversibile, e mai ex ante, a prevenirla. Ebbene, questa volta non è così: la proposta di legge regola con grande minuzia il sistema delle abilitazioni in materia musicale, demandandolo interamente ai conservatori di musica. Si riconosce che la musica (sia intesa come didattica di base, che come didattica di indirizzo) debba essere insegnata solo da docenti professionalmente qualificati, e che l'unica istituzione che può assicurare e certificare la competenza didattica in campo musicale è il conservatorio. Si pone fine, almeno in campo musicale, alla vera e propria sciagura delle cosiddette «abilitazioni riservate»;

          g) un'altra grande novità della presente proposta di legge è l'esplicito riconoscimento del ruolo e della funzione dei laboratori musicali, nei quali il Ministero dell'istruzione ha investito negli anni ingenti risorse, e che insieme alle scuole ad indirizzo e alle scuole sperimentali diventano i fulcri della riforma. Al legislatore è apparso d'altra parte altrettanto opportuno non disperdere il serbatoio di risorse umane costituito dal laboratorio musicale: serbatoio fatto di musicisti diplomati che hanno lavorato a contratto d'opera, in orario extracurriculare, nella scuola sede del laboratorio;

          h) gli studi di alta formazione musicale vengono impartiti dai conservatori di musica, che sono equiparati in maniera chiara e definitiva alle università, per quanto riguarda strutture, docenze e titoli rilasciati. Si risolve il problema annoso degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che sono equiparati a tutti gli effetti al personale docente. La danza viene inserita a pieno titolo tra le materie di studio in tutto il percorso della formazione musicale, conservatori compresi. Si impone al Governo l'emanazione, entro un anno, di tutti i regolamenti e i decreti di attuazione della legge n. 508 del 1999 di riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nello stesso termine, l'istituzione o la messa a regime di tutti i bienni superiori abilitanti.

      In definitiva, ci sembra che questa proposta di riforma degli studi musicali in Italia possa incontrare pienamente il favore di studenti, docenti, dirigenti e organizzazioni di categoria; e ci auguriamo che sia proprio la presente proposta di legge la base per la ormai improcrastinabile riforma degli studi musicali in Italia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge è finalizzata alla riforma della didattica musicale nel sistema dell'istruzione nazionale, per garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:

          a) introduzione della didattica musicale di base, intesa come attività educativa generale, in tutte le scuole di ogni ordine e grado;

          b) riforma della didattica musicale di indirizzo, finalizzata a dare competenze musicali specifiche, con l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e del liceo musicale;

          c) istituzione di un sistema di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali demandato in via esclusiva alle istituzioni dell'alta formazione musicale;

          d) piena equiparazione delle istituzioni di alta formazione musicale alle università;

          e) piena e immediata attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

Art. 2.
(Autonomia e articolazione della didattica musicale di indirizzo).

      1. La didattica musicale di indirizzo è collocata all'interno del sistema dell'istruzione

 

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nazionale con suo ordinamento autonomo, tale da garantirne la specificità e la continuità.
      2. La didattica musicale di indirizzo si articola nei contenuti espressivi di:

          a) musica strumentale;

          b) canto solistico e corale;

          c) danza.

Capo II
SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 3.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola dell'infanzia l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di sei ore settimanali.

Art. 4.
(Docenti).

      1. È istituita la classe di concorso 79/A (musica nella scuola dell'infanzia).
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 79/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola dell'infanzia, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      3. L'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 79/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      4. I contenuti didattici della disciplina di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

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Capo III
SCUOLA PRIMARIA

Art. 5.
(Didattica musicale di base).

      l. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di cinque ore settimanali.

Art. 6.
(Contenuti didattici).

      1. L'offerta formativa di didattica musicale di base nella scuola primaria si articola in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi. I contenuti didattici di ognuno dei tre periodi sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 7.
(Docenti).

      1. È istituita la classe di concorso 80/A (musica nella scuola primaria).
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 80/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola primaria, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      3. L'insegnamento della musica nella scuola primaria è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 80/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.

 

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Art. 8.
(Scuola primaria ad indirizzo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola primaria, per agevolare l'avvio del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola primaria ad indirizzo musicale.
      2. In prima applicazione, diventano scuole primarie ad indirizzo musicale le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
      3. L'offerta formativa della scuola primaria ad indirizzo musicale sviluppa la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, nonché i primi elementi teorici e storici della disciplina musicale.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
      6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il terzo anno e dura tre anni.
      7. È istituita la classe di concorso 81/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria), suddivisa in tre indirizzi distinti: strumento, canto e danza. L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
      8. Ha valore abilitante per la classe di concorso 81/A, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, il diploma accademico

 

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di laurea di secondo livello, indirizzo didattico o interpretativo, conseguito presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.
      9. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto e danza.
      10. L'insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza nella scuola primaria, anche non ad indirizzo musicale, è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 8. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 81/A, distinte per indirizzo e strumento. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      11. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso le scuole primarie di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato sulla classe di concorso 81/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, purché gli aspiranti siano in possesso anche della specifica abilitazione. Ai fini del computo si conteggiano i giorni di effettivo servizio.
      12. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono richiedere la trasformazione in scuole ad indirizzo agli organi di cui all'articolo 19.
      13. I dirigenti delle scuole primarie ad indirizzo musicale nominano un coordinatore musicale, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 7 o dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.

Art. 9.
(Accesso ed esami).

      1. Alla scuola primaria ad indirizzo musicale si accede mediante esame di ammissione, mirante a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale

 

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per lo studio della musica o della danza.
      2. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, disciplina il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame finale.
      3. La scuola primaria ad indirizzo musicale, dopo il superamento dell'esame finale, rilascia, oltre alla licenza di scuola primaria, il diploma di compimento elementare della didattica musicale o coreutica.

Capo IV
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Art. 10.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di tre ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
      2. La classe di concorso 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)».
      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 32/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di primo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 32/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.

 

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Art. 11.
(Scuola secondaria di primo grado
ad indirizzo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, per permettere il proseguimento del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.
      2. In prima applicazione, diventano scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole secondarie di primo grado facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
      3. L'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale assicura il proseguimento della didattica musicale iniziata nelle scuole primarie ad indirizzo musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, dal punto di vista teorico, storico e della pratica musicale e coreutica.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme in vigore che disciplinano le attuali scuole medie ad indirizzo musicale.
      5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
      6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il primo anno e dura tre anni.
      7. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono richiedere

 

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la trasformazione in scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale agli organi di cui all'articolo 19.

Art. 12.
(Accesso ed esami).

      1. Alla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale si accede mediante esame di ammissione, mirante a comprovare una conoscenza elementare della teoria e pratica musicale o coreutica analoga a quella prevista dall'esame finale di cui all'articolo 9, comma 3. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
      2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame finale.
      3. L'esame di Stato finale, oltre alla conoscenza delle materie di didattica generale, accerta il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove scritte e orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relativa a strumento, canto o danza.
      4. La scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di compimento inferiore della didattica musicale o coreutica.

Art. 13.
(Docenti e dirigenti).

      1. La classe di concorso 77/A è ridenominata: «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)», ed è suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
      2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo didattico o interpretativo,

 

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conseguito presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza, ha valore abilitante per la classe di concorso 77/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma stesso si riferisce.
      3. Sono istituite le classi di concorso 82/A (discipline storico-musicali nella scuola secondaria di primo grado), 83/A (discipline teorico-musicali nella scuola secondaria di primo grado) e 87/A (esercitazioni corali nella scuola secondaria di primo grado).
      4. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, conseguito presso un conservatorio di musica, ovvero la laurea magistrale in musicologia, conseguita presso un'università, hanno valore abilitante per la classe di concorso 82/A. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, conseguito presso un conservatorio di musica, ha valore abilitante per la classe di concorso 83/A. Ha valore abilitante per la classe di concorso 87/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in musica corale e direzione di coro conseguito presso un conservatorio di musica. L'insegnamento delle discipline di cui ai commi 1 e 3 è affidato esclusivamente al personale in possesso rispettivamente delle abilitazioni di cui al comma 2 e al presente comma.
      5. Le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi 77/A, 82/A, 83/A e 87/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      6. Le altre scuole secondarie di primo grado possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto, danza e canto corale. Esse assumono in servizio i docenti attingendo rispettivamente alle graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi di concorso 77/A e 87/A.
      7. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso gli istituti di cui all'articolo 11, comma 1, fino alla data di
 

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entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato sulla classe di concorso 77/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, purché gli aspiranti siano in possesso anche della specifica abilitazione. Ai fini del computo si conteggiano i giorni di effettivo servizio.
      8. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, sono abrogati.
      9. I dirigenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale nominano un coordinatore musicale, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 10 o dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.

Capo V
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Art. 14.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di due ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
      2. La classe di concorso 31/A è ridenominata «31/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)».
      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 31/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di secondo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti

 

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attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 31/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.

Art. 15.
(Liceo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento la didattica musicale di indirizzo e preparare all'accesso all'alta formazione musicale, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale, della durata di cinque anni.
      2. In prima applicazione, le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale e i licei musicali sperimentali ottengono su richiesta la trasformazione in licei musicali, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale.
      3. L'offerta formativa del liceo musicale sviluppa nel quinquennio la didattica musicale superiore nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, con il completamento degli studi di teoria della musica, armonia e contrappunto, di storia della musica, di analisi musicale, e di tutte le discipline che contribuiscono a definire il corredo educativo e formativo del musicista, compresi i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie. È posta particolare attenzione alla didattica formativa sia dei solisti che dei professionisti d'orchestra, degli artisti di coro e degli organici d'assieme musicali e coreutici.
      4. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.

 

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      6. Le altre scuole secondarie di secondo grado possono richiedere la trasformazione in licei musicali, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale, agli organi di cui all'articolo 19.

Art. 16.
(Accesso ed esami).

      1. Si accede al liceo musicale con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze vocali, strumentali o coreutiche analoghe a quelle previste per l'esame di compimento inferiore della didattica musicale di cui all'articolo 12. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
      2. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine del primo e del secondo biennio, nonché dell'esame finale.
      3. L'esame di Stato finale, oltre alle materie di didattica generale, accerta il compimento superiore della didattica musicale o coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una o più prove pratiche per lo strumento, il canto o la danza.
      4. Il liceo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di compimento superiore della didattica musicale e coreutica. Il titolo di studio conseguito dà libero accesso alle università e all'alta formazione artistica e musicale.

Art. 17.
(Docenti e dirigenti).

      1. È istituita la classe di concorso 78/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado).
      2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo,

 

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unitamente a un corso di perfezionamento o un master interpretativo di un anno o a un corso di specializzazione di un anno in didattica strumentale, vocale o coreutica, conseguiti presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza, hanno valore abilitante per la classe di concorso 78/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma e il corso si riferiscono.
      3. È istituita la classe di concorso 84/A (discipline storico-musicali nei licei musicali).
      4. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica, conseguiti presso un conservatorio di musica, hanno valore abilitante per la classe di concorso 84/A. Stesso valore hanno la laurea magistrale in musicologia, conseguita presso un'università, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica conseguito presso un conservatorio di musica.
      5. È istituita la classe di concorso 85/A (discipline teorico-musicali nei licei musicali).
      6. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 85/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della composizione, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      7. È istituita la classe di concorso 86/A (tecnologia e informatica musicale nei licei musicali).
      8. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo tecnologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica delle nuove tecnologie, conseguiti presso un conservatorio di musica, hanno valore abilitante per la classe di concorso 86/A.
      9. Sono istituite le classi di concorso 88/A (esercitazioni corali nei licei musicali), 89/A (musica da camera nei licei musicali) e 90/A (esercitazioni orchestrali nei licei musicali).
      10. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 88/A il diploma accademico
 

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di laurea di secondo livello in musica corale e direzione di coro, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica corale, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 89/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in musica da camera, indirizzo interpretativo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica da camera, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 90/A il diploma accademico di secondo livello in direzione d'orchestra, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della musica orchestrale, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      11. L'insegnamento delle discipline di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 9 del presente articolo è affidato esclusivamente al personale in possesso delle abilitazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2, 4, 6, 8 e 10. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      12. Le scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto e danza, corsi di canto corale e corsi di musica d'insieme. Esse assumono in servizio i docenti attingendo rispettivamente alle graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi di concorso 78/A, 88/A e 90/A.
      13. In prima applicazione, i dirigenti dei licei musicali sono nominati tra docenti facenti richiesta provenienti dai ruoli dei conservatori di musica o dell'Accademia nazionale di danza.
      14. I dirigenti degli istituti superiori di istruzione musicale in cui è presente un liceo musicale nominano un coordinatore interno o esterno, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 14 e dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.
 

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Art. 18.
(Autonomia).

      1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, e di favorire uno stretto collegamento con lo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:

          a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici e di programmare stagioni;

          b) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;

          c) realizzare e coordinare i progetti di continuità con le scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;

          d) promuovere ogni intervento necessario a preparare gli studenti alla futura attività professionale e all'ingresso nell'alta formazione musicale;

          e) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre strutture formative, musicali e non, e con le strutture di produzione presenti sul territorio, anche mediante intese e accordi di rete.

Capo VI
ORGANI DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE

Art. 19.
(Coordinamento).

      1. L'ufficio scolastico regionale, d'intesa con i centri servizi amministrativi provinciali e previo parere del comitato di cui al comma 2, provvede al coordinamento:

          a) dell'istituzione e della distribuzione sul territorio delle scuole primarie e

 

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secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali;

          b) dell'offerta didattica di ciascun istituto di cui alla lettera a), con particolare riguardo al numero e al tipo di cattedre da istituire.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali di ciascuna provincia, da due docenti di istituzioni di alta formazione musicale e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, in un apposito regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi, gli interventi e i criteri di azione del comitato, in conformità alla presente legge e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Capo VII
ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE

Art. 20.
(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).

      1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle università, conservando ciascuna la propria denominazione.

 

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Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le università»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello»;

          d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori»;

          e) al comma 7:

              1) la lettera c) è abrogata;

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) la disciplina delle incompatibilità per i docenti delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

          f) al comma 8:

              1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli

 

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sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

          2) alla lettera d), le parole: «, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,» sono soppresse;

              3) la lettera f) è sostituita dalla seguente;

          «f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

              4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie;»;

          g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1 l'anno accademico ha inizio il 1o ottobre e termina il 30 settembre.
      9-ter. Tutti gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1, compresi quelli di ammissione, sono pubblici. Il regolamento didattico di ciascun istituto individua la disciplina o le discipline fondamentali, tra quelle caratterizzanti ciascun corso accademico di laurea. La commissione esaminatrice degli esami di ammissione, degli esami delle discipline fondamentali e della prova finale è presieduta da un commissario esterno in servizio presso una corrispondente istituzione di alta formazione artistica e musicale statale».

 

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      2. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Al CNAM è inoltre attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia nelle scuole primarie e secondarie»;

          b) al comma 2, il numero 2) della lettera a) è sostituito dai seguenti:

      «2) vi sia un rappresentante dei licei musicali, un rappresentante delle scuole primarie ad indirizzo musicale e un rappresentante delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;

      2-bis) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);».

Art. 21.
(Facoltà di danza).

      1. All'interno dei conservatori di musica può essere istituita, con deliberazione del collegio dei docenti, la facoltà di danza, in convenzionamento con l'Accademia nazionale di danza.

Capo VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 22.
(Docenti di ruolo e abilitazioni).

      1. I docenti già in servizio di ruolo nelle scuole secondarie dotati di abilitazione conseguita secondo l'ordinamento previgente

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni sull'insegnamento relativo alla propria classe di concorso. Se la classe è scissa in indirizzi o sottoclassi, il docente esercita l'opzione per un indirizzo o sottoclasse.
      2. Le abilitazioni già conseguite sulle classi di concorso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia esclusivamente per la classe di concorso cui si riferiscono. Se la classe è scissa in indirizzi o sottoclassi, l'abilitato esercita l'opzione per un indirizzo o sottoclasse.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali, sono istituiti i corsi abilitanti previsti dalla presente legge. I corsi già istituiti in via sperimentale sono ricondotti ad ordinamento.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento. Le abilitazioni conseguite in tali corsi hanno valore esclusivamente per le classi di concorso 31/A e 32/A.

Art. 23.
(Titoli artistico-professionali e graduatorie provinciali degli abilitati).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, su parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli culturali, didattici e artistico-professionali degli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Alla valutazione dei titoli artistico-professionali non si applica alcun tetto massimo.

 

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Ogni quinquennio il CNAM provvede alla revisione e all'eventuale aggiornamento dei criteri e delle tabelle di valutazione.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono predisposte nuove graduatorie provinciali degli abilitati per le classi di concorso previste dalla presente legge, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 24.
(Regolamenti attuativi della legge
21 dicembre 1999, n. 508).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai princìpi della presente legge.

Art. 25.
(Istituti musicali pareggiati).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, gli istituti musicali pareggiati vengono gradualmente statizzati e trasformati in conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei conservatori di musica.

 

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Capo IX
NORME FINANZIARIE

Art. 26.
(Fonti di finanziamento e fondo speciale).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:

          a) 1 per cento degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

          b) 1 per cento degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);

          c) 10 per cento dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare;

          d) 50 per cento delle entrate relative al gioco del lotto e delle lotterie.

      2. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
      3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e composta, oltre che da un rappresentante di ciascuno dei suddetti Ministeri, da un rappresentante ciascuno della SIAE, dell'IMAIE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, nonché da tre rappresentanti delle Istituzioni di alta formazione musicale.


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