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PDL 1594

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1594



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Istituzione dell'archivio riservato delle intercettazioni. Disposizioni sanzionatorie in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione arbitraria di atti o di notizie relativi ai procedimenti penali

Presentata il 4 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge interviene sul delicato problema delle intercettazioni telefoniche e della pubblicazione arbitraria di atti o di notizie relativi al procedimento penale, ponendosi l'obiettivo di assicurare una efficace tutela del segreto degli atti d'indagine e, allo stesso tempo, una rigorosa protezione delle garanzie costituzionali per i cittadini. Se le intercettazioni rappresentano un valido strumento di ricerca della prova, bisogna ricordare che negli ultimi tempi si sono intensificati alcuni fenomeni allarmanti: basti pensare alla fuga sistematica di notizie dalle procure e alla libera pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sui mezzi d'informazione. Intere porzioni di intercettazioni ed importanti atti d'indagine sono finiti, anche di recente, sui giornali e sulle riviste scandalistiche, alimentando così un gioco al massacro culminato in morbosi ed inutili dibattiti televisivi, con devastanti effetti per la reputazione degli indagati. In alcuni casi gli interessati hanno appreso le notizie che li riguardavano direttamente da giornali e televisioni; si deve constatare che il sistema mediatico non è più solo cassa di risonanza delle notizie, ma è esso stesso canale privilegiato d'informazione processuale, poiché riesce addirittura ad anticipare le comunicazioni ai difensori. Non di rado, inoltre, vengono estrapolate e divulgate notizie prive di alcun rilievo penale, talvolta aventi ad oggetto gusti o abitudini sessuali, come nei recentissimi casi, con grave lesione della riservatezza dei soggetti coinvolti (spesso assolutamente estranei alle indagini).
      Onorevoli Colleghi, è intollerabile che il sistema penale italiano continui a prevedere una disciplina così debole e inadatta
 

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a contenere questi preoccupanti fenomeni. Per sperare di ottenere un miglioramento della situazione attuale occorre però operare su diversi fronti: non basterebbero degli aggiustamenti alla disciplina delle intercettazioni, né sarebbe sufficiente procedere soltanto a inasprimenti delle sanzioni. Bisogna intervenire sia sul versante dei soggetti obbligati ad esercitare il controllo sulle intercettazioni, sia su quello delle pene, introducendo nuovi illeciti ove ci sia la comprovata necessità di colmare dei vuoti di tutela.
      Una importante novità che è prevista in questo progetto di legge riguarda l'introduzione, presso l'ufficio del pubblico ministero, di un archivio riservato delle intercettazioni, sottoposto alla direzione e sorveglianza dell'organo dell'accusa. In questo modo si ottiene la concentrazione della documentazione cartacea e informatica relativa alle intercettazioni in un unico ufficio, a ciò specificamente preposto, a cui possono avere accesso le sole persone espressamente autorizzate. Il pubblico ministero viene così ad essere maggiormente responsabilizzato, poiché deve predisporre «modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione» contenuta nell'archivio. Il pubblico ministero è anche disciplinarmente responsabile in caso di accesso abusivo, se non dimostra di aver adottato le misure più appropriate per assicurare la sicurezza informativa dell'archivio.
      Sul piano delle sanzioni, si devono rafforzare alcune fattispecie già esistenti. La fuga delle notizie, il più delle volte, è resa possibile dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che lavorano nelle procure o che svolgono indagini o che hanno frequentato gli uffici in cui sono conservati gli atti d'indagine. In questi casi, il fatto di reato è attratto nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione. Occorre perciò inasprire la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 326 del codice penale nei casi in cui la rivelazione o l'utilizzazione dei segreti da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio abbia ad oggetto il contenuto, anche parziale, di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche.
      Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dal citato articolo 326 del codice penale, si ritiene necessario punire anche i privati che apprendono abusivamente le notizie relative ad un procedimento penale o che si avvalgono indebitamente delle informazioni così conosciute al fine di trarne profitto o per danneggiare altre persone. Per questa ragione è prevista l'introduzione del nuovo articolo 379-ter del codice penale nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.
      Viene poi «riscritto» l'articolo 684 del codice penale. Tale fattispecie è destinata a svolgere una funzione certamente delicata, perché incide sull'estensione del diritto di cronaca costituzionalmente garantito. Viene perciò mantenuta la forma contravvenzionale, ma le pene vengono notevolmente inasprite rispetto al passato. Il reato si configura anche se la pubblicazione avviene attraverso INTERNET o lo spamming (la posta elettronica «spazzatura»).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione».

Art. 2.
(Archivio riservato delle intercettazioni)

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Il pubblico ministero è responsabile disciplinarmente in caso di accesso abusivo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza dell'archivio.
      4. Oltre agli ausiliari espressamente autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei soli casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data e dell'ora

 

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iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 326 del
codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è aumentata se le ipotesi di cui ai commi precedenti riguardano il contenuto, anche parziale, di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche che debbano rimanere segrete».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 379-ter del
codice penale).

      1. Dopo l'articolo 379-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 379-ter. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Sfruttamento delle notizie relative a un procedimento penale). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 326, chiunque illegittimamente prende cognizione di atti coperti da segreto relativi a un procedimento penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi si avvale indebitamente di atti o notizie di un procedimento penale, destinati a rimanere segreti, allo scopo di trarne ingiusto profitto o per danneggiare altri».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 684 del
codice penale).

      1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti o notizie di un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca più grave

 

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reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti relativi a un procedimento penale, o notizie ad esso relative, di cui sia vietata la pubblicazione è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.
      Per pubblicazione si intende anche quella che avviene tramite flusso informatico o telematico dei dati o attraverso programmi informatici».


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