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PDL 1513

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1513



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni per l'inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali

Presentata il 28 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - In alcune città del nostro Paese operano nelle scuole statali, in numero esiguo ma con un ruolo significativo, insegnanti della scuola primaria che sono dipendenti comunali. Questi lavoratori da molti anni vivono una condizione di incertezza e difficoltà e subiscono un trattamento ingiustamente discriminatorio sul piano normativo e retributivo. Dopo il passaggio allo Stato di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, sancito con la legge 3 maggio 1999, n. 124, la permanenza di questi insegnanti nei ruoli del personale dei comuni appare ancora più incomprensibile. La questione del passaggio nei ruoli del personale dello Stato è da molti anni all'attenzione del Parlamento. Nel corso della XIII legislatura la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha lungamente esaminato la questione, nell'ambito del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2000, in materia di istruzione e ricerca (atto Camera n. 6560), il cui testo non è mai arrivato all'attenzione dell'Assemblea. Il largo pronunciamento delle forze politiche e dei parlamentari a favore di una soluzione giusta ed equa della questione, da un lato, e, dall'altro, il grande disagio di questi lavoratori di fronte ad una prospettiva lavorativa sempre più incerta, definiscono l'urgenza e contemporaneamente la possibilità di definire in questa legislatura una soluzione al problema indicato. A tale fine è presentata questa proposta di legge che riproduce un'analoga iniziativa della XIV legislatura di cui si sollecita la più rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o della maturità magistrale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nelle scuole primarie statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che presenti la relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. All'atto dell'assunzione in ruolo, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse, anche in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap ed a condizione che abbia già prestato tale servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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