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PDL 1610-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1610-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

e con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica

Presentato il 1o settembre 2006
(Relatore:  SPERANDIO)



NOTA:  La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 21 settembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1610 e rilevato che:

                reca un contenuto omogeneo che, allo scopo di far fronte a quattro procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie, mira a disciplinare la materia della conservazione della fauna selvatica, intervenendo in due diverse direzioni: da un lato, detta nuove misure da porre in atto nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) nonché ulteriori misure di conservazione della fauna e di limitazione dell'attività venatoria valevoli in situazioni specifiche, e comunque fino all'adozione di appositi provvedimenti che ciascuna Regione è chiamata ad adottare; dall'altro lato, fissa criteri più puntuali e restrittivi entro i quali le Regioni medesime sono legittimate a disciplinare l'esercizio delle deroghe ai divieti di caccia;

                disciplina, agli articoli 2, 3, 4 e 5, la materia delle misure di conservazione, intervenendo così con norme di rango primario in una materia che, per altri versi, è demandata ad una fonte regolamentare, ed in particolare al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

                reca, all'articolo 8, un intervento sostitutivo urgente nei confronti delle Regioni - adottato (come chiarito nella relazione per l'analisi tecnico-normativa) ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - con il quale si dispone la sospensione degli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni in difformità dall'ordinamento comunitario e statale, nonché l'abrogazione e l'annullamento delle leggi e degli atti regionali difformi, una volta trascorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge senza che le Regioni abbiano provveduto; da tale norma discende, quindi, un atipico fenomeno di abrogazione di leggi regionali, che avviene in modo esplicito ma in via condizionata e, comunque, con riguardo ad un novero indeterminato di atti che non sono puntualmente indicati, pregiudicando esigenze di certezza del diritto e costituendo altresì una potenziale fonte di contenzioso;

                nel modificare le regole concernenti le misure di conservazione dispone la sostituzione generalizzata di «tutte quelle precedentemente adottate», che, peraltro, la relazione per l'analisi tecnico-normativa individua in atti non aventi rango primario (in particolare, la delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 25 marzo 2005);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 7, comma 1, lettere a) e b) e 9, comma 1, lettere a), b), e), f) e g) - non è utilizzata

 

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conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), i cui contenuti, particolarmente ampi, forniscono elementi di grande utilità alla lettura del provvedimento;

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 5, comma 3 - che demanda ad un decreto ministeriale le misure da applicare in via sostitutiva in caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione alla disciplina, posta dal medesimo decreto, sui requisiti minimi uniformi che le Regioni devono rispettare nel definire una serie di misure relative alla conservazione della fauna - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la necessità di prefigurare tale peculiare fattispecie di intervento sostitutivo, oltre quelle già previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, i cui elementi specifici sarebbero peraltro determinati da una fonte subordinata;

                all'articolo 7 - che introduce a regime un'ulteriore specie di intervento sostitutivo in materia di deroghe al prelievo venatorio, che va ad aggiungersi a quelli già previsti dalla legge n. 131 del 2003 e, con specifico riguardo all'adempimento di obblighi comunitari, dalla legge n. 11 del 2005 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire, procedendo eventualmente ad un apposito richiamo normativo, se l'intervento qui previsto costituisca una specificazione per il settore delle deroghe al prelievo venatorio della disciplina generale dettata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1610 Governo, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante «Disposizioni

 

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urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate, riguardando la tutela della fauna selvatica e la conseguente regolazione del prelievo venatorio, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che la disciplina in esame, in quanto volta a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione può essere altresì ricondotta alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato inoltre che gli interventi sostitutivi disciplinati dagli articoli 7 e 8 appaiono riconducibili al dettato costituzionale di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - che prevede, in particolare, che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» e demanda alla legge il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione» - nonché alla relativa normativa ordinaria di attuazione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i rapporti esistenti tra l'intervento sostitutivo ivi previsto in materia di deroghe al prelievo venatorio e le procedure per l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nonché le procedure per l'adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario previste dalla n. 11 del 2005, eventualmente adottando le necessarie misure di coordinamento;

            b) con riguardo all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, in ragione della proporzionalità tra il provvedimento sostitutivo e le finalità perseguite richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131

 

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del 2003, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione e dell'annullamento, rispettivamente, delle leggi e degli atti regionali difformi dalle disposizioni comunitarie, la loro inefficacia;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo forme di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1610, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;

            preso atto della finalità del provvedimento, che consiste nell'assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica, a fronte dell'esistenza di quattro procedure di infrazione, avviate dalle Istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa interna, nazionale e regionale, con la citata direttiva;

            rilevato, pertanto, che gli interventi di cui al decreto-legge n. 251 del 2006 costituiscono un atto dovuto da parte del Governo, al fine di adempiere a precisi e specifici obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario;

 

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            visto il parere reso, in data 13 settembre 2006, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul provvedimento in esame ed auspicato ogni possibile sforzo affinché si giunga - con particolare riferimento al contenuto degli articoli 7 e 8 del decreto-legge in esame - ad una tendenziale convergenza tra le istanze regionali e le indispensabili esigenze di coordinamento a livello statale;

            osservato, in ogni caso, che interventi di prelievo venatorio selettivo - eventualmente autorizzati dalle regioni - possono inserirsi nell'ambito di un percorso che non può prescindere dal coinvolgimento delle autorità scientifiche di settore, attraverso le quali garantire, in modo autorevole e al di sopra delle parti, la salvaguardia degli ecosistemi e della consistenza della fauna selvatica;

            considerato che - in questo quadro - assume grande rilevanza il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) nel redigere i pareri relativi ai prelievi per le diverse specie e i diversi territori e, di conseguenza, appare auspicabile un adeguamento dell'INFS ai nuovi e impegnativi compiti, attraverso un suo potenziamento;

            considerato che l'articolo 4, comma 2, interviene con ulteriori misure di conservazione, prevedendo la sospensione della realizzazione di centrali eoliche fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS) e disponendo che la valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e che la realizzazione dell'intervento è subordinata al parere del citato Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

            posto, infine, che l'articolo 6, comma 2, dispone in termini generali che le misure di conservazione previste dal decreto sostituiscono tutte quelle adottate per le Zone di protezione speciale (ZPS) e per le Zone speciali di conservazione (ZSC), ma che il decreto-legge individua solo le misure applicabili alle ZPS, allorché invece, per le ZSC, contiene un mero rinvio ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione di tali zone;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia chiarita la formulazione dell'articolo 6, comma 2, specificando se tale disposizione si riferisce alle sole ZPS, rispetto alle quali il decreto contempla specifiche misure di conservazione, oppure se esso trova applicazione anche rispetto alle misure adottate per le ZSC con successivi decreti ministeriali;

            b) con specifico riferimento alle ZPS, sia operato un coordinamento tra l'efficacia sostitutiva delle misure previste dal decreto contemplata dalla disposizione di cui sopra, con l'articolo 2, comma 1, che, facendo salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 357 del 1997, considera tali misure come integrative rispetto a quelle contemplate dal decreto da ultimo citato;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 2, evitando la generica sospensione della produzione elettrica da fonte eolica e prevedendo, semmai, l'obbligo di subordinare la realizzazione di centrali eoliche alla presentazione di uno studio del proponente relativo agli aspetti faunistici e alla tutela degli ecosistemi;

            2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo l'eventuale definizione di un sistema sanzionatorio;

            3) al fine di fare fronte ai nuovi e impegnativi compiti derivanti dal decreto-legge in esame, si segnala l'esigenza di potenziare, anche in termini finanziari e di dotazione organica, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale organo di consulenza scientifica del Governo e delle regioni.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica;

            considerata, in termini generali, l'opportunità, una volta superata l'emergenza dettata dal contenzioso comunitario, di avviare una ulteriore fase di confronto costruttivo tra Stato e regioni in materia di conservazione della fauna selvatica;

            rilevata, in particolare, la ragionevolezza delle ulteriori misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) dettate dall'articolo 4, con particolare riferimento al divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, dello svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli, i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché l'accesso al fondo degli aventi diritto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica» (atto Camera n. 1610 Governo),

            considerato che l'articolo 3, comma 3, stabilisce il principio in base al quale nelle Zone di protezione speciale è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto;

            considerato che in relazione alla disposizione in esame sarebbe opportuno indicare un termine entro il quale effettuare le citate operazioni di messa in sicurezza;

            osservato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, è vietata la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

            considerato che andrebbe valutata l'opportunità di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

            considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale;

            preso atto che ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 4 la valutazione d'incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

            ritenuto che ai fini di una migliore interpretazione della normativa in esame sarebbe opportuno formulare la norma sopra richiamate in maniera più specifica al fine di evitare l'estensione dei divieti sopra indicati a casi rispetto ai quali non sia necessaria l'applicazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una norma volta a garantire che gli interventi di messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aree ad alta e media tensione previsti dal comma 3 dell'articolo 3 vengano effettuati entro una scadenza temporale definita, dando priorità a quelli da effettuarsi nelle zone di protezione speciale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'apposita deroga alla norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

            c) valuti la Commissione se, in considerazione della rilevanza e genericità dei vincoli posti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto-legge in esame non sia opportuno prevedere disposizioni normative più specifiche, eventualmente limitate ad opere di determinata pericolosità o di specifica grandezza.

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 20 settembre 2006)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1610, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica;

            rilevato che il nuovo testo, approvato dalla Commissione Agricoltura, sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge, che prevedeva il divieto di caccia in ogni caso nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e ritorno al luogo di nidificazione;

            considerato che tale disposizione, dando attuazione all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE, era intesa a superare gli specifici rilievi formulati nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea con il parere motivato inviato il 4 luglio 2006 (procedura d'infrazione n. 2006/2131);

 

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            tenuto conto pertanto che la soppressione della citata lettera d) comporterebbe la prosecuzione della procedura di infrazione, con eventuale ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia contro l'Italia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a ripristinare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge.

(Parere espresso il 21 settembre 2006)
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

      1. Il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 5 del presente decreto»;

            al comma 2, la parola: «individuano» è sostituita dalla seguente: «approvano».

        L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. - (Misure di protezione per le Zone di protezione speciale). - 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:

            a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

            d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

            e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

            f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;

            g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;

            h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);

            i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

 

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            l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

        2. Le regioni definiscono le norme di conservazione applicabili alle Zone di protezione speciale (ZPS) in conformità alla normativa comunitaria, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE adottata dalla Commissione europea.
        3. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
        4. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione».

        L'articolo 4 è soppresso.

        All'articolo 5:

            al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente» sono inserite le seguenti: «per i rapporti» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

            i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela, anche con riferimento all'esigenza di vietare la caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 79/409/CEE; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri

 

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per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
        3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono provvedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
        3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata».

        All'articolo 6:

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 7:

            al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al comma 2 le parole da: "Le deroghe" a: "direttiva 79/409/CEE e" sono sostituite dalle seguenti: "Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, alla tipologia di deroga applicata e al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui al comma 3 e che devono essere adottati caso per caso entro e non oltre il 30 giugno in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe"»;

            alla lettera b), le parole: «in conformità al» sono sostituite dalla seguente: «previo»;

            alla rubrica, dopo la parola: «Modifiche» sono inserite le seguenti: «all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157,».

        All'articolo 8, comma 1:

            al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

            il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In difetto, le deroghe al prelievo venatorio sono inefficaci, in quanto siano in contrasto con la normativa comunitaria».

        All'articolo 9, comma 1:

            alla lettera a), le parole: «tenendo conto anche delle esigenze economiche» sono sostituite dalle seguenti: «pur tenendo conto delle esigenze economiche, ricreative e agroforestali,»;

 

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            alla lettera b), le parole: «devono essere pubblicizzati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adeguatamente pubblicizzati»;

            alla lettera c), le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

            la lettera d) è soppressa;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: "terreni coltivati e a pascolo" sono sostituite dalle seguenti: "terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS)"».

        Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
        2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, si applicano nel territorio delle medesime fino alla data di entrata in vigore della rispettiva normativa di attuazione adottata da ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

 

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Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Finalità).

Articolo 1.
(Finalità).

        1. Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.

        1. Identico.


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Articolo 2.
(Misure di conservazione).

Articolo 2.
(Misure di conservazione).

        1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.

        1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3 e 5 del presente decreto.

        2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, individuano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato.         2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, approvano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato.

Articolo 3.
(Misure di conservazione inderogabili).

Articolo 3.
(Misure di protezione per le Zone di protezione speciale).

        1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

        1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:

            a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;


            b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

            c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

            e) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

            d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;


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            f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;             e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

            g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;

            f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;

            h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;

            g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;

            i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.

            h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);

 

            i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

 

            l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

        2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.

        2. Le regioni definiscono le norme di conservazione applicabili alle Zone di protezione speciale (ZPS) in conformità alla normativa comunitaria, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE adottata dalla Commissione europea.
        3. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

        3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.         4. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

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Articolo 4.
(Ulteriori misure di conservazione).

        Soppresso.

        1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, sono altresì vietate:

            a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

            b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;

            c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.

        2. La realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Articolo 5.
(Criteri ornitologici e requisiti minimi).

Articolo 5.
(Criteri ornitologici e requisiti minimi).

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalità di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat         2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela, anche con riferimento all'esigenza di vietare la caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza, e, nei confronti delle specie migratrici, durante il

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esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota. periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 79/409/CEE; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
        3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.         3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono provvedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
          3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata.

Articolo 6.
(Disposizioni attuative).

Articolo 6.
(Disposizioni attuative).

        1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente decreto se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione.

        1. Identico.

        2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le Zone di cui all'articolo 2.         Soppresso.

Articolo 7.
(Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio).

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di deroghe al prelievo venatorio).

        1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di

            a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, alla tipologia di


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deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»; deroga applicata e al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui al comma 3 e che devono essere adottati caso per caso entro e non oltre il 30 giugno in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

            b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;

            b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».

            c) identica.

Articolo 8.
(Intervento sostitutivo urgente).

Articolo 8.
(Intervento sostitutivo urgente).

        1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.

        1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In difetto, le deroghe al prelievo venatorio sono inefficaci, in quanto siano in contrasto con la normativa comunitaria.

Articolo 9.
(Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
all'ordinamento comunitario).

Articolo 9.
(Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
all'ordinamento comunitario).

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle

            a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche,


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esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»; ricreative e agroforestali, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;

            b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»;

            b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere adeguatamente pubblicizzati.»;

            c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;

            c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;

            d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.»;

            Soppressa.

            e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;

            e) identica;

            f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;  distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

            f) identica;

            g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

            g) identica;

 

            g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: «terreni coltivati e a pascolo» sono sostituite dalle seguenti: «terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS)».

 

Articolo. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).
 

        1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


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          2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di compe-tenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, si applicano nel territorio delle medesime fino alla data di entrata in vigore della rispettiva normativa di attuazione adottata da ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Articolo 10.
(Invarianza della spesa).

Articolo 10.
(Invarianza della spesa).

        1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

        Identico.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 16 agosto 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Bianchi, Ministro dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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