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PDL 1672

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1672



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MARAN, PERTOLDI, STRIZZOLO, COMPAGNON, CONTENTO, LENNA, TONDO, VENIER

Modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale riproduce, nella sostanza, il disposto dell'articolo 38 del progetto di legge costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», sottoposto - con esito negativo - a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione il 25 e 26 giugno scorsi.
      L'articolo 38, modificando l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, e non i singoli statuti speciali, subordinava l'adozione di interventi sugli statuti medesimi ad una previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.
      Il testo costituzionale recepiva a sua volta la richiesta dei presidenti delle regioni a statuto speciale di inserire in Costituzione la natura «pattizia» degli statuti stessi che, nella prassi, sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un'intesa con la regione.
      Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nello statuto delle regioni interessate.
      La presente proposta di legge costituzionale è composta pertanto da un unico articolo che modifica le disposizioni dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia riguardanti il procedimento di revisione dello Statuto stesso.
 

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      La proposta dispone che le modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione e non più, come previsto oggi, previo parere del Consiglio regionale.
      La proposta introduce un'apposita procedura nel caso di diniego dell'intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».


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