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PDL 1500

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1500



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, ANGELI, ARACU, BERNARDO, BRIGANDÌ, CATONE, CECCACCI RUBINO, DI VIRGILIO, NESPOLI, RICEVUTO

Istituzione della provincia di Sulmona

Presentata il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Valle Peligna, ricompresa attualmente nella provincia dell'Aquila, presenta le condizioni socio-economiche per avere il riconoscimento di provincia, come da tempo auspicato dalla popolazione e dalle categorie sociali ed economiche.
      La costituzione della provincia di Sulmona offrirebbe un enorme vantaggio per lo sviluppo delle attività economiche e sarebbe un sicuro ed efficiente punto di riferimento per i cittadini che operano e che vivono in questa zona. La Valle Peligna, infatti, costituisce una realtà dalle specifiche caratteristiche che la pongono in un contesto socio-economico differente da quello di L'Aquila e di Avezzano. Peculiarità industriale nota in tutto il nostro Paese è, in particolare, la produzione di confetti che conferisce a Sulmona una tradizione unica in Italia, apprezzata anche oltre i confini nazionali. Il territorio, comunque, presenta molti insediamenti produttivi che attraggono capitali e manodopera tali da fare di Sulmona il polo di attrazione economico e sociale dell'intera Valle Peligna.
      Anche il turismo è sviluppato in questa zona, in particolare il turismo invernale e il turismo ecologico. Si tratta, quindi, di una zona ricca di peculiarità e con caratteristiche tali da renderne quanto mai opportuna la costituzione in provincia.
      Infatti, durante la scorsa legislatura, fu approvata una risoluzione, da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato
 

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della Repubblica, in cui si invitava il Governo a prevedere le misure finanziarie necessarie per la costituzione di nuove province, che avessero i requisiti prescritti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, tra cui anche la provincia di Sulmona.
      In fase di decentramento amministrativo e di applicazione concreta del principio di sussidiarietà, per cui le istanze dei cittadini devono essere risolte al livello più vicino al loro territorio, nasce l'esigenza di istituire questa nuova provincia che darà un contributo elevato per lo sviluppo della zona della Valle Peligna e sarà un punto di riferimento importante per gli abitanti di quel vasto territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona, con capoluogo Sulmona.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede ad indicare l'ubicazione delle sedi dei principali uffici e servizi dell'amministrazione provinciale.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto:

          a) determina gli atti e gli affari amministrativi pendenti, nonché il personale, il patrimonio e le risorse da attribuire alla provincia di Sulmona, attenendosi ai criteri della proporzionalità della popolazione e della territorialità funzionale dei beni e servizi;

          b) determina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;

 

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          c) adotta i provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona.

      2. Sulla base dei decreti di cui al comma 1, la provincia di L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla provincia di Sulmona.
      3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre in termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Sulmona hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila.
      2. Fino alla data della elezione di cui al comma 1, gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L'Aquila e di Sulmona.

Art. 4.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dello Stato.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 2 dell'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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